Sentenza 4 settembre 2024
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- 1. Più ombre che luci nelle sentenze delle Sezioni Unite in tema di criptofoniniOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 ottobre 2024
SOMMARIO: 1. Le (esplicite) domande e le (velate) risposte. – 2.Le indagini francesi e i riflessi sui procedimenti nazionali. – 3. Le decisioni delle Sezioni Unite, il reflusso della Corte di Lussemburgo e le questioni devolute alla Corte di Strasburgo. – 4. I frastagliati precedenti nazionali. – 5. Nodi sciolti e grovigli irrisolti. – 5.1. Le condizioni di ammissibilità dell'O.E.I. – 5.2. L'utilizzabilità dei dati raccolti all'estero nei procedimenti interni. – 6. La necessaria tipizzazione delle “nuove” indagini: un appello al legislatore. ABSTRACT Con le pronunce in commento, le Sezioni Unite delineano le regole per procedere all'acquisizione dei dati criptati (“freddi” o flussi in …
Leggi di più… - 2. Criptofonini: le sentenze delle Sezioni UniteGiorgio Spangher · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul tema si veda anche Criptofonini: fissati i punti di diritto (6 marzo 2024) e La Corte di Giustizia e i criptofonini (6 maggio 2024) di Giorgio Spangher. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Grande sezione 30 aprile 2024 MV (Encrochat) sono state depositate anche le motivazioni delle sezioni unite (Cass. nn. 23755 e 23756 del 14-06.-2024) in tema di criptofonini. Dovrebbero essere note le vicende dapprima quelle fattuali in Francia, poi quelle interpretative in Italia nel momento valutativo del materiale trasmesso, poi ancora quelle delle possibili soluzioni delle questioni giuridiche, ed ancora quelle della duplice prospettazione distinta dei quesiti alle Sezioni Unite. La loro …
Leggi di più… - 3. Criptofonini: le sentenze delle Sezioni UniteGiorgio Spangher · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul tema si veda anche Criptofonini: fissati i punti di diritto (6 marzo 2024) e La Corte di Giustizia e i criptofonini (6 maggio 2024) di Giorgio Spangher. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Grande sezione 30 aprile 2024 MV (Encrochat) sono state depositate anche le motivazioni delle sezioni unite (Cass. nn. 23755 e 23756 del 14-06.-2024) in tema di criptofonini. Dovrebbero essere note le vicende dapprima quelle fattuali in Francia, poi quelle interpretative in Italia nel momento valutativo del materiale trasmesso, poi ancora quelle delle possibili soluzioni delle questioni giuridiche, ed ancora quelle della duplice prospettazione distinta dei quesiti alle Sezioni Unite. La loro …
Leggi di più… - 4. Penale Diritto e ProceduraErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 giugno 2025
SOMMARIO: 1. Premessa sul “fenomeno circolatorio digitale” in ambito giudiziario; 2. Dal “mutuo riconoscimento” alla “presunzione di legittimità” degli atti compiuti all'estero: l'O.E.I.; 3. Il limite invalicabile dei diritti fondamentali, la “zona grigia” di confine coi diritti processuali e l'emersione di “nuovi diritti”; 4. L'onere di provare la violazione di un “diritto fondamentale” per le prove digitali formate all'estero; 4.1 Il difficoltoso accesso alle e-evidence ed il vaglio di attendibilità della fonte; 4.2 Un diritto fondamentale violato: la parità delle armi; 4.3 Privacy quale diritto fondamentale: il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia il 04/10/2024; 4.4 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 23755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23755 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
in data 6 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate aveva notificato un atto di accertamento e liquidazione dell’imposta, ma nel frattempo il notaio aveva già prelevato le somme per custodirle – a suo dire – in un luogo sicuro (come riconosciuto dall’interessato nell’audizione del 6.5.2018), almeno fino al 5.10.2018 allorquando, dopo mesi dal prelievo, gli importi sarebbero stati restituiti e poi trattenuti dal notaio a titolo fiduciario. 2.1 Può convenirsi che ai sensi dell’art. 1, coma 63, L. 147/2013, il notaio era tenuto a versare e mantenere sul conto destinato solo le somme di cui alla lettera a), ossia ricevute per il pagamento dei tributi per le quali il notaio stesso fosse sostituto o responsabile di imposta, e perciò quanto ricevuto per il pagamento dell’imposta principale di registro, ma non di quella complementare di cui non rispondeva in via solidale con il soggetto passivo del rapporto tributario. Parimenti era obbligato al deposito delle somme di cui alla lettera b), del comma 63 dell’art. 1, soggette ad annotazione nel registro delle somme e dei valori ai sensi dell’art. 6 della L. 22 gennaio 1934, n. 64, il cui ultimo comma prevede, tuttavia, che non devono essere annotate quelle affidate al notaio per il pagamento delle tasse inerenti agli atti. La lettera c) contempla, inoltre, il deposito del prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico conferito. In caso di deposito del prezzo, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità 6 pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. L’effetto del deposito sul conto dedicato è l’impignorabilità degli importi in deroga all’art. 2740 c.c. e la costituzione di un patrimonio separato da quello del notaio;
dette somme sono escluse dalla successione del notaio o ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta Deve però ritenersi che, come sostiene il ricorrente, su detto conto possono – tuttavia - facoltativamente confluire liquidità anche diverse da quelle dalle lettere a), b) e c), come chiaramente lascia intendere il comma 66 bis dell’art. 1 L. 147/2013, che consente al notaio di recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di 7 apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché eventuali somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63. 2.1.- Neppure con riferimento alle somme non oggetto dell’obbligo di deposito e tuttavia ugualmente confluite sul conto, il notaio poteva ritenersi assolto da obblighi comportamentali inderogabili in ogni caso di affidamento di somme da parte dei clienti o autorizzato a prelevarle senza giustificazione e senza dar conto del loro utilizzo e delle modalità di custodia, in pregiudizio del principio della separazione patrimoniale correttamente evocato dalla Corte di merito, che trova esplicita sanzione nell’art. 44 delle norme di deontologia. La norma prevede che il notaio che, in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceva un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza. A tal fine nel documento col quale viene conferito l'incarico, debbono essere chiaramente indicati, tra l’altro, le somme o i valori affidati, le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli), comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio. L’affidamento di valori in deposito fa sorgere a carico del professionista specifici obblighi di condotta per prevenire la confusione dei patrimoni;
nelle more dell’assolvimento dell’incarico, occorre predeterminare le modalità vincolanti di custodia, essendo improprio - come si legge nella pronuncia - qualsiasi uso per finalità diverse da quelle per le quali le liquidità siano state consegnate. 8 Era perciò superfluo stabilire se l’imposta di registro eventualmente da versare avesse carattere complementare o principale e se l’atto beneficiasse di un regime di esonero, né è decisivo il proscioglimento del ricorrente dal reato di peculato con sentenza passata in giudicato, proscioglimento che appare conseguenza della non appartenenza o destinazione delle somme al patrimonio pubblico, avendo il giudice penale preso atto della decisione della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto non dovuta l’imposta di registro, ma senza escludere l’effettuazione del prelievo in violazione delle norme deontologiche, tanto da aver esplicitamente fatto salva la rilevanza disciplinare della condotta contestata. 3. Il terzo motivo denuncia il travisamento delle risultanze relativamente alle questioni in fatto, evidenziando che, per giustificare la sospensione per la durata di cinque anni, il giudice di merito avrebbe ritenuto ammessa dall’incolpato la distrazione di fondi per finanziare un’azienda di famiglia, e non solo di aver maturato una rilevante esposizione per mancato versamento di IR o altri tributi, per i quali erano state presentate domande di condono, non trattandosi comunque di violazioni reiterate ma di un unico episodio. Il motivo è inammissibile. La censura difetta dei necessari riferimenti agli atti di causa e alle deduzioni formulate nel corso del procedimento sanzionatorio, di cui non riporta neppure in minima parte il contenuto, contestando nel merito dati e circostanze di fatto che la sentenza ha ritenuto acclarati e che ha reputato tali da delineare un contesto che lasciava prevedere che il ricorrente non si sarebbe astenuto dal reiterare le violazioni. In definitiva, la censura si risolve nella generica prospettazione di un diverso esito dell’istruttoria, che non è ammissibile dedurre in questa sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali. 9 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione