Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Il tentativo di frode in commercio può esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna. (In conseguenza la Corte ha ritenuto integrato il tentativo nella detenzione nel centro imballaggio di merce già confezionata).
Commentario • 1
- 1. Tentativo di frode in commercio e detenzione di prodotti conTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14161 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 03.11.1999
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 03647
3. Dott. GRASSI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SCHETTINO OLINDO " N. 24046/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DA FR n. il 14.03.1947 avverso sentenza del 15.03.1999 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per rigetto
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 27.9.95 del Pretore di Forlì, AL FR fu condannato, con le attenuanti generiche;
alla pena di lire due milioni di multa, oltre pena accessoria, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56-515 c.p. ("perché, nell'esercizio dell'azienda agricola omonima - Centro di imballaggio uova n.3248 - compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti piccoli e grandi imballaggi, contenenti complessivamente n.5420 uova, chiuse con nastro adesivo e formalmente regolarizzati con l'apposizione delle etichette, recanti la data di imballaggio 17/6, per qualità e per origine contenenti uova diverse da quelle dichiarate con la data impressa, in quanto meno fresche", in Meldola il 16.6.92). Era stato accertato in linea di fatto che, all'interno di confezioni grandi contenitrici, che recavano la data dell'imballaggio corretta (16/6), si trovavano confezioni piccole di uova, recanti, invece, l'indicazione, come data di imballaggio, del giorno immediatamente successivo (17.6).
A seguito di impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 15.3.99 in parziale riforma di quella di primo grado, concesse i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, confermando nel resto. Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dallo stesso AL, il quale ha denunciato, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt.56 e 515 c.p., deducendo che, "ai fini della configurabilità del delitto tentato di frode in commercio, è necessaria la presenza di una contrattazione, idoneamente e inequivocabilmente predisposta alla consegna della merce", che non è ravvisabile nel caso in esame, in cui "la merce è stata rinvenuta in un locale destinato alla conservazione delle uova in attesa di vendita". Il ricorso è infondato, Il ricorrente, sulla scia del menzionato principio (enunciato nella sent. di questa Corte, sez.VI, 24.5.90, n. 7239, Lanuara), ha insistito sulla necessità, ai fini della configurabilità del tentativo, della necessità di "una concreta contrattazione o quanto meno di un suo inizio, nella quale, pur essendosi promessa merce con determinate caratteristiche, si compiano atti idonei e non equivoci diretti a consegnare merce diversa"; nel caso in esame, invece, il ricorrente non solo non aveva "dato luogo a questo inizio di contrattazione", ma per di più le uova non avevano nemmeno formato "oggetto di contrattazione". La prospettazione non è giuridicamente esatta, anche se è vero che la dottrina e la giurisprudenza tradizionali hanno, in passato, ritenuto che, ai fini della configurabilità del tentativo, non è sufficiente la commissione di atti preparatori, essendo necessario che vi sia stata una reale contrattazione, con il compimento di atti idonei, inequivocabilmente predisposti alla consegna della merce, diversa da quella dichiarata o pattuita, a chi concretamente intende acquistarla. Più modernamente, tuttavia, questa Corte, sotto la spinta dell'evolversi del commercio e dei relativi rapporti, ha costantemente affermato che il tentativo di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna;
in siffatta prospettiva, sono sempre stati ritenuti punibili a titolo di tentativo non solo la semplice e generica offerta in vendita (Cass. sez. VI, 24.9.94 n. 1353, Ortenzi, rv.199.560; 7446/92 rv. 190.89 2; 663/93 rv. 193.470), ma anche la semplice detenzione per la vendita (sez. VI, 10.2.90 n. 1829, Albano), anche in deposito (sez. VI, 26.6.92 n. 7446, Esposito). Ciò precisato, deve essere rilevato che, sotto gli indicati profili dell'idoneità e dell'univocità degli alti finalizzati alla consegna, giuridicamente esatte e pienamente condivisibili sono le osservazioni formulate in proposito dal giudici di merito. Questi, infatti, hanno rilevato che "le confezioni delle uova erano già destinate alla vendita ed anzi irrevocabilmente proiettate al commercio, ormai già volte alla distribuzione, talché era stato ben superato il punto di non ritorno, che dirime l'attività preparatoria dal tentativo. Ed invero, l'univocità dell'azione criminosa ben traspare dalla accertata immutazione della data e, d'altro canto, noti è emersa alcuna potenzialità di desistenza. L'azione posta in essere, poi, si appalesa del tutto adeguata allo scopo e, correlativamente, il piano criminoso avrebbe avuto senz'altro successo, senza il provvido e tempestivo intervento del N.A.S.". Ed invero, il fatto che le uova in questione fossero detenute nel Centro imballaggio uova e fossero, inoltre, già confezionate dimostra (in aggiunta all'attività imprenditorialmente esercitata dall'imputato, al rilevante numero delle uova stesse e alla stessa ingannevole disparità della data impressa) che l'attività del detentore era idoneamente e inequivocabilmente finalizzata all'offerta al cliente.
L'ipotesi, poi, della mancanza del dolo, per un errore nella preparazione dell'adesivo recante la data diversa, è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione logica e persuasiva (v.pagg.
2-3 della sentenza), anche in riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione sul punto. Anche su tali punti risulta logicamente e giuridicamente ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata, che rileva come "con il descritto artificio, con cui venivano confezionate, in clamoroso e netto contrasto con la realtà e con le possibilità umane, le uova del giorno dopo, si otteneva l'evidente scopo di far guadagnare un giorno alle uova.... e in ciò si configura il delitto, dal momento che l'operato artificio, simulando il maggior pregio delle uova rispetto alla realtà, arbitrariamente immutava le caratteristiche essenziali della merce destinata alla vendita".
Con il secondo motivo è stata denunciata manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente, "al fine di vendere uova imballate il 16 come uova imballate il giorno dopo, avrebbe apposto sulla scatola esterna (la prima ad essere posta alla vista di chiunque entri in contatto visivo con l'imballo), la data del 16 e su quelle interne la data del 17; se così fosse - sostiene sempre il ricorrente - tale comportamento avrebbe determinato nel destinatario (ipotetico), che avesse ordinato merce imballata il 17, il rifiuto di ricevere la merce stessa ancor prima di verificare le confezioni interne". Anche tale deduzione è infondata, non potendo essere ravvisata nelle argomentazioni dei giudici di merito illogicità alcuna. È, infatti, evidente, oltre che pienamente logico, che (come rilevato dai giudici di merito) al singolo acquirente sarebbero state presentate le piccole confezioni interne, che recavano stampigliata la data del 17.6, e non certo la grande confezione esterna contenitrice recante la data esatta del giorno precedente. Questa aveva evidentemente la funzione di attribuire secondo l'espressione adoperata nella sentenza) una "apparente legittimità" alle uova, mediante l'occultamento della data non veritiera;
la funzione, cioè, per l'imprenditore, di cautelarsi da eventuali controlli, eventualmente anche durante il trasporto delle uova, che, chiaramente e con ogni probabilità, avrebbero interessato la confezione esterna, e solo in eventualità remota quelle contenute all'interno. Se, poi, tale eventualità si è realizzata nel caso in esame, lo si deve alla solerzia e all'intuito dei verbalizzanti.
Sulla base di tali rilievi deve concludersi che essendo infondata la censura mossa il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999