Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15413 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
! LA CORTE S RE A DECA1 5 4 1 3 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro R. G. 10571/00 Cron. N. 36002 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Giovanni Prestipino -Presidente- Mercurio -Consigliere- Ud. 12.07.20022. 66 Ettore 3.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 66 Maura La Terza -Consigliere- 4. 5.66 Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA AR AO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Varso Gabellini del foro di Grosseto come da procura a margine del ricorso Ricorrente 3515
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e dife- so, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente e con loro elettivamente domiciliato in 2 Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 195/99 del Tribunale del La- voro di Grosseto del 29.4.1999/17.5.1999 nella causa iscritta al n. 1219 R. G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.07.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, OL MA esponeva di avere subito un infortunio nel novembre 1993 con frattura della tibia;
di avere riportato residuati esiti di trombosi degli arti inferiori, con persistente notevole deficit circolatorio;
di avere esperito con esito negativo l'iter amministrativo. Ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavo- ro di Grosseto l'INPS per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità con la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli importi dovuti, oltre accessori. L'ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, contrastava la do- ५ kon manda, ritenendo nella specie sussistente uno stato invalidante al di sopra della soglia legale. All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, 3 con sentenza n. 278 del 1997 accoglieva la domanda del ricor- rente affermando il diritto dell'assicurato con condanna dell'INPS all'erogazione dell'assegno di invalidità per i periodi 1.4.1994/31.3.1997 e 1.4.1997/31.3.2000, oltre arretrati ed ac- cessori. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Grosseto, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 195 del 1999, accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata deci- sione, rigettava la domanda del MA proposta con l'originario ricorso. Il Tribunale rilevava che sulla base degli atti di causa, in parti- colare delle consulenze tecniche di ufficio, con valutazione ex post si desumeva che il MA, al momento della proposizio- non ne della domanda di pensione (30.3.1994), Vera affetto da malattia perhine con caratteri definibili come permanenti, Vera certa la pos- sibilità di guarigione per effetto di adeguate e tempestive cure, sicché per il periodo compreso tra la data dell'infortunio sservava eltefla pur riscon-(10.11.1993) e la fine del 1995 trata diminuzione a meno di un terzo della capacità lavorativa non comportava il riconoscimento del diritto ad avere l'assegno richiesto entro il limite temporale di cessazione della malattia. Contro la sentenza ricorre per cassazione il MA con tre motivi. L'INPS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 della legge n. 222 del 1984), in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Osserva al riguardo che il Tribunale ha fatto errata interpretazio- ne della norma citata, giacché le infermità riscontrate per il pe- riodo temporale in questione avevano carattere permanente;
ag- giunge che non poteva prevedersi con certezza la guarigione a breve termine ed il fatto stesso che il recupero della capacità la- vorativa sia avvenuto dopo circa due anni è la dimostrazione che le infermità denunciate dovevano essere considerate permanenti. Con il terzo motivo il ricorrente, nel dedurre sotto altro e diver- so profilo le violazioni della stessa legge n. 222 del 1984, sostie- ne che l'indicazione, contenuta nella consulenza tecnica di uffi- cio, dell'epoca del presunto recupero della capacità lavorativa non assume alcun rilievo, giacché, una volta riconosciuta l'esistenza delle condizioni di legge, l'assegno di invalidità viene corrisposto per un triennio senza possibilità di revoca fino alla scadenza. Le esposte censure, che possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione, non hanno pregio e vanno disat- tese. Invero il Tribunale con accertamento di fatto, congruamente ed 5 esaurientemente motivato, ha affermato che nel periodo imme- diatamente successivo all'infortunio era certa la guarigione per effetto delle adeguate e tempestive cure effettuate. Proprio in relazione alla certezza fin dall'inizio della guarigione, alla improbabilità in ogni caso della sopravvenienza di uno stato di incapacità e quindi all'insussistenza di una prognosi di perma- nenza della malattia, lo stesso Tribunale, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, ha coerentemente ri- tenuto che l'assegno non potesse essere concesso per un triennio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia sotto altro profilo il vizio della sentenza impugnata per falsa applicazione di una nor- ma di legge (ancora l'art. 1 della legge n. 222 del 1984), in rela- zione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché per difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sotto tale aspetto la censura investe il fatto che il giudice di ap- pello, nel valutare l'incidenza delle infermità riscontrate sulla ca- pacità di lavoro, abbia fatto riferimento all'attività lavorativa ge- nerica del lavoratore e non alle attitudini possedute in dipenden- za di esperienze lavorative pregresse, nel caso di specie relative all'attività di allevatore, addestratore, domatore di cavalli e di istruttore di equitazione. Anche tale censura non è fondata, perché la capacità di lavoro nel caso di specie non può dirsi ridotta a meno di un terzo pro- prio riguardo alla capacità lavorativa specifica già svolta dal MA, risultando dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, richiamata dal Tribunale, che alla fine del 1995 si era raggiunto “un complessivo buon ripristino della capacità deam- bulatoria e delle funzioni circolatorie periferiche". In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 12 luglio 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vissefinition alessarenting the Reusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi. 101/2002 M E R P IL CANCELLIERELIERE