Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15307 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
С.С. 62 780 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL L. B N. 515 3077 02 R. 20/4/1986 BUTARIAtto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria a tributario:hocadimenty atto introduttivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Presidente R.G. N. 3063/99 REALE Cron. 35732Consigliere Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. Consigliere Ud. 15/01/02 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere C.C. Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 62480 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DELLE CESE GIOVANNI;
intimato avverso la sentenza n. 97/0804452 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di 2002 2 consiglio il 15/01/02 dal Consigliere Dott. Vittorio 092 -1- Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decisione n.310/04/1993 la Commissione Tributaria di Primo grado di Cassino dichiarava inammissibile per la mancata produzione della copia diretta all'Ufficio finanziario il ricorso proposto da DE ES Giovanni contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Cassino con il quale veniva recuperato a tassazione ai fini Irpef ed Ilor per l'anno 1986 un reddito derivante dalla locazione di un fabbricato. L'appello proposto dal contribuente avverso tale decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,con sentenza n.452/08/97 depositata il 16.12.1997: sul rilievo, in rito, che l'art. 17 del DPR 636/1972 non prevede sanzione di improcedibilità in relazione alla omessa o intempestiva presentazione della copia per l'Ufficio e che comunque nella specie non si sarebbe verificata alcuna lesione del diritto di difesa,avendo l'Ufficio avuto cognizione del ricorso,tanto da presentare le proprie deduzioni in ordine all'avversa pretesa;
e sull'ulteriore rilievo,nel merito, dell'avvenuta dimostrazione da parte del DE ES,di avere regolarmente dichiarato il reddito da locazione ripreso invece a tassazione dall'Ufficio. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, che deduce con un unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art.17 DPR 636/1972,come sostituito dall'art.8 del DPR 739/1981, e dell'art. 156 cpc. L'intimato DE ES non si è costituito. Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 19.10.2001 ha chiesto ai sensi dell'art.375 cpc l'accoglimento del ricorso,per manifesta fondatezza dello stesso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. - nel testo introdottoInvero, l'art. 17 comma primo del DPR 636/1972 dall'art.8 del DPR 739/1981 e pacificamente nella specie applicabile ratione temporis - prevede che il ricorso è proposto mediante “consegna o spedizione,in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della Commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'Ufficio tributario...". Orbene, essendo prevista ai fini della rituale proposizione del ricorso non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione tributaria ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'Ufficio tributario competente, conseguentemente deve ritenersi che il mancato invio della copia all'Ufficio nel termine perentorio di sessanta giorni fissato dall'art. 15 comma quinto DPR 636/1972 determina la inammissibilità del ricorso;
e che proprio per il decorso di tale termine che impedisce la rituale instaurazione del rapporto processuale - sia del tutto ininfluente la circostanza che l'Amministrazione abbia successivamente ricevuto notizia della controversia. In tal senso del resto è il consolidato orientamento di questa Corte(ex plurimis, Cass. 6212/2000;5434/2000;13876/1999;13670/1999)dal quale non vi è ragione per discostarsi. Alla stregua dei rilievi che precedono è evidente l'errore di diritto in cui è caduta la CTR nel ritenere ininfluente il mancato invio della copia all'Ufficio competente. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve dunque essere cassata,senza rinvio, ai sensi dell'art.382 comma terzo cpc,in quanto il processo non poteva essere proseguito per la mancata rituale instaurazione del contraddittorio, come correttamente affermato dalla CT di primo grado di Cassino. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito e dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15.1.2002. In luogo del Presidente del collegio dr. Pasquale Reale,deceduto successivamente a tale data, sottoscrive la sentenza il consigliere anziano dr.Enrico Papa. Il Consigliere anziano Il Consigliere estensore حما wh Ави лов аши Amor Giore 30 OTT. 2004 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R 26/4/1986 N. 131 TAR. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA