Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio in peius"; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.
Commentario • 1
- 1. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 03.06.98
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1163
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4 " Alfonso Amato " N. 7387/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IO EL nata a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Firenze del 10.10.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost Proc. Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella del pretore di Prato 19.10.1996, riteneva la continuazione con i fatti già oggetto di pronuncia del pretore di Firenze divenuta irrevocabile il 09.04.1993 e fissava in mesi 7 di reclusione la pena complessiva applicata alla IO, per i reati p. e p. dagli artt. 91 cpv. c.p. 1 e 2 L. n. 386/90. La ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Mancata assunzione di prova decisiva, consistente in una perizia, sulle firme -ritenute -apocrife- apposte sui titoli. 2) Violazione di norme penali per omessa concessione della sospensione condizionale della pena, già applicata nella sentenza irrevocabile 09.04.1993 nonché omessa motivazione sul punto. Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte che il ricorso debba subire la sorte del rigetto.
Legittimamente il giudice d'appello rigetta la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, finalizzata all'accertamento di possibile falsificazione della firma di traenza su assegni bancari, allorché l'impugnante -che si era riservato di documentare l'evvenuta denunzia della falsità- sia rimasto contumace rendendo così impossibile alla corte di valutare la serietà dell'eccezione al fine di decidere sulla richiesta .ex art. 603 co. 1 c.p.p. Quanto al secondo motivo, il generico richiamo alla violazione di legge penale coinvolge il principio della "reformatio in peius" (art.597 co.3 c.p.p.), in relazione alle conseguenze della richiesta applicazione dell'art. 81.cpv. c.p. sul beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena già precedentemente concessa.
Il giudice d'appello non può, in linea di massima, revocare i benefici già concessi in primo grado, nel caso di impugnazione del solo imputato.
Tale principio, tuttavia, non può trovare, applicazione nel caso in cui, la sospensione condizionale della pena sia stata concessa separatamente in distinte condanne di primo grado, in relazione alle quali sia stata chiesta la continuazione in appello. La corte, infatti, accedendo alla richiesta di applicazione dell'art.81 cpv. c.p.c acquista il potere di rivalutare la personalità dell'imputato -sulla base del contestuale e globale distinti reati- ai fini della revoca del beneficio già- concesso, senza violare il principio del divieto di reformatio in peius. Quando, poi, viene chiesta l'applicazione dell'art. al cpv. c.p. tra reati in corso di giudizio (per i quali il giudice di primo grado abbia negato il beneficio) ed altri della stessa indole, oggetto di condanna irrevocabile a pena condizionalmente sospesa, il giudice d'appello -nel ritenere l'identità del disegno criminoso al fine del cumulo giuridico della pena- a maggior ragione non è vincolato alla valutazione espressa -quanto al beneficio della sospensione- nella sentenza irrevocabile, anche ove ritenga più grave il reato che ne costituisce l'oggetto.
La difformità di valutazione del giudice di primo grado nel procedimento in corso legittima, infatti, una nuova globale considerazione della personalità dell'imputato ex art. 164 co. 1 c.p., senza che possa affermarsi violazione del principio enunciato dall'art. 597 co. 3 c.p. Nel caso che ne occupa il giudice di primo grado aveva espressamente negato la sospensione condizionale facendo riferimento ai precedenti penali specifici, sicché la decisione oggi impugnata -in perfetta coerenza ai principi sopra enunciati- negava il beneficio sulla pena globale.
Nè può affermarsi che operando in siffatto modo la corte di merito abbia violato l'intangibilità del giudicato, poiché la revoca di diritto ex art. 168 c.p. opera proprio in relazione al beneficio concesso con sentenza irrevocabile.
Al rigetto del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998