Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8043
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio in peius"; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

Commentario1

  • 1OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALE
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8043
Data del deposito : 3 giugno 1998

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