CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 maggio 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva riconosciuto ZO SO responsabile del reato di associazione per delinquere, quale partecipe di un sodalizio deputato, tra l'altro, al sistematico furto di carburante dai serbatoi dei veicoli della società "Alto Belice ambiente s.p.a.", di cui era dipendente. 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1376 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 29/11/2022 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. per non essere stata rilevata, dai Giudici di merito, la nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione. L'indeterminatezza, come già denunziata dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare e in appello, consisterebbe nella mancata elencazione dei furti commessi e delle loro caratteristiche e nell'omessa indicazione dei rapporti tra i compartecipi al sodalizio;
tanto aveva reso impossibile all'imputato l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione sugli elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente. La prova fondamentale della responsabilità del ricorrente era costituita dall'arresto in flagranza per un episodio di furto di carburante, ad onta delle ampie attività di indagine svolte, ivi comprese attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che non avevano fatto registrare l'interlocuzione diretta del prevenuto o il suo coinvolgimento in ulteriori reati. Le motivazioni rese dal Giudice dell'udienza preliminare e dalla Corte di merito — di cui il ricorrente trascrive ampi tratti — sarebbero apparenti in quanto non spiegano come dette captazioni — richiamate e neanche trascritte — fossero indicative della sua partecipazione alla compagine e non, al più, del mero coinvolgimento nell'episodio isolato del 16 marzo 2013. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza oggettiva del reato associativo. Dopo aver riportato un ampio tratto della motivazione della decisione avversata, il ricorrente contesta: - il giudizio sulla stabilità del gruppo, cui oppone la brevità dell'arco temporale interessato e, ancor più, la ridotta dimensione del segmento temporale ascrivibile al ricorrente;
- che le dinamiche accertate fossero significative della riferibilità ad un sodalizio, obiettando che esse potessero riguardare anche modalità operative di un gruppo di persone;
- che il ruolo di vertice attribuito a SE PU fosse univocamente significativo della consistenza associativa;
- la rilevanza dimostrativa della commissione di numerosi delitti contro il patrimonio. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Il ricorrente contesta l'utilizzazione dei parametri dell —accertata capacità professionale dimostrata dall'imputato" e del precedente passato in giudicato 2 nonché la pretermissione del risarcimento del danno avvenuto nel separato procedimento per furto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione — è manifestamente infondato giacché la Corte di merito ha dato corretto e adeguato riscontro al corrispondente motivo di appello, evidenziando come l'imputazione non fosse generica, recando l'indicazione sia dei nomi degli associati, che dello scopo e delle modalità di realizzazione dei reati fine, elementi che hanno consentito di individuare il nucleo dell'addebito associativo. Peraltro — ed è questa un'altra argomentazione della Corte distrettuale con cui il ricorrente non si confronta — il materiale a disposizione delle parti nell'ambito del rito abbreviato prescelto determinava la necessaria conoscenza di tutti i dettagli della condotta illecita. Ebbene, come anticipato, detta risposta è corretta in diritto, in quanto coerente con i condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948); mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239758). 2. Il motivo di ricorso sull'appartenenza associativa di SO — in tesi non oggetto di specifica motivazione della Corte territoriale — è inammissibile per due ragioni. In primo luogo, a dispetto dello specifico riferimento che la Corte di appello fa alle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado dalla pag. 57 alla pag. 70, il ricorrente non opera una critica specifica circa eventuali manifeste illogicità nel ragionamento probatorio che vi ha attribuito valenza in malam partem. In secondo luogo, il motivo di appello era aspecifico, perché assumeva che la responsabilità dell'imputato fosse stata affermata sulla base di "fonti confidenziali" e si limitava a sottolineare che SO non avesse partecipato alle conversazioni telefoniche, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva 3 posto in collegamento l'arresto per il furto del gasolio e le intercettazioni in cui dei colleghi di lavoro dell'imputato lo indicavano sia come protagonista del fatto, che come soggetto che si era improvvisamente arricchito, sia, ancora, come persona presente al tentativo del gruppo di convincere uno degli interlocutori della captazione ad unirsi al loro traffico illecito. Da tanto consegue la genetica inammissibilità del motivo di appello cui quello di ricorso in esame fa seguito (in ragione del dovere di specificità sancito da Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv. 268822), sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici di appello, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 3. Il terzo motivo di ricorso — che attiene alla sussistenza oggettiva del reato associativo — costituisce una mera critica apodittica ad una motivazione non manifestamente illogica della Corte di appello che, dal compendio intercettivo valutato dal Giudice di prime cure (a cui la Corte territoriale opera richiamo), ha ricavato gli indicatori dell'esistenza di una struttura stabile, come diffusamente riportato alle pagine 5, 6 e 7 delle,decisione avversata. Rispetto a questo costrutto, il ricorrente oppone solo una generica critica, senza puntualizzare quali sarebbero gli aspetti di manifesta illogicità o di violazione di legge che inficerebbero il ragionamento svolto, sicché la sua censura si risolve in una critica aprioristica e soggettivamene orientata. 4. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (il ruolo nel sodalizio, la presenza di un precedente definitivo e l'irrilevanza della condotta risarcitoria tenuta in altro procedimento). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o 4 sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, IO e altri, Rv. 248244). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 maggio 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva riconosciuto ZO SO responsabile del reato di associazione per delinquere, quale partecipe di un sodalizio deputato, tra l'altro, al sistematico furto di carburante dai serbatoi dei veicoli della società "Alto Belice ambiente s.p.a.", di cui era dipendente. 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1376 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 29/11/2022 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. per non essere stata rilevata, dai Giudici di merito, la nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione. L'indeterminatezza, come già denunziata dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare e in appello, consisterebbe nella mancata elencazione dei furti commessi e delle loro caratteristiche e nell'omessa indicazione dei rapporti tra i compartecipi al sodalizio;
tanto aveva reso impossibile all'imputato l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione sugli elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente. La prova fondamentale della responsabilità del ricorrente era costituita dall'arresto in flagranza per un episodio di furto di carburante, ad onta delle ampie attività di indagine svolte, ivi comprese attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che non avevano fatto registrare l'interlocuzione diretta del prevenuto o il suo coinvolgimento in ulteriori reati. Le motivazioni rese dal Giudice dell'udienza preliminare e dalla Corte di merito — di cui il ricorrente trascrive ampi tratti — sarebbero apparenti in quanto non spiegano come dette captazioni — richiamate e neanche trascritte — fossero indicative della sua partecipazione alla compagine e non, al più, del mero coinvolgimento nell'episodio isolato del 16 marzo 2013. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza oggettiva del reato associativo. Dopo aver riportato un ampio tratto della motivazione della decisione avversata, il ricorrente contesta: - il giudizio sulla stabilità del gruppo, cui oppone la brevità dell'arco temporale interessato e, ancor più, la ridotta dimensione del segmento temporale ascrivibile al ricorrente;
- che le dinamiche accertate fossero significative della riferibilità ad un sodalizio, obiettando che esse potessero riguardare anche modalità operative di un gruppo di persone;
- che il ruolo di vertice attribuito a SE PU fosse univocamente significativo della consistenza associativa;
- la rilevanza dimostrativa della commissione di numerosi delitti contro il patrimonio. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Il ricorrente contesta l'utilizzazione dei parametri dell —accertata capacità professionale dimostrata dall'imputato" e del precedente passato in giudicato 2 nonché la pretermissione del risarcimento del danno avvenuto nel separato procedimento per furto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione — è manifestamente infondato giacché la Corte di merito ha dato corretto e adeguato riscontro al corrispondente motivo di appello, evidenziando come l'imputazione non fosse generica, recando l'indicazione sia dei nomi degli associati, che dello scopo e delle modalità di realizzazione dei reati fine, elementi che hanno consentito di individuare il nucleo dell'addebito associativo. Peraltro — ed è questa un'altra argomentazione della Corte distrettuale con cui il ricorrente non si confronta — il materiale a disposizione delle parti nell'ambito del rito abbreviato prescelto determinava la necessaria conoscenza di tutti i dettagli della condotta illecita. Ebbene, come anticipato, detta risposta è corretta in diritto, in quanto coerente con i condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948); mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239758). 2. Il motivo di ricorso sull'appartenenza associativa di SO — in tesi non oggetto di specifica motivazione della Corte territoriale — è inammissibile per due ragioni. In primo luogo, a dispetto dello specifico riferimento che la Corte di appello fa alle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado dalla pag. 57 alla pag. 70, il ricorrente non opera una critica specifica circa eventuali manifeste illogicità nel ragionamento probatorio che vi ha attribuito valenza in malam partem. In secondo luogo, il motivo di appello era aspecifico, perché assumeva che la responsabilità dell'imputato fosse stata affermata sulla base di "fonti confidenziali" e si limitava a sottolineare che SO non avesse partecipato alle conversazioni telefoniche, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva 3 posto in collegamento l'arresto per il furto del gasolio e le intercettazioni in cui dei colleghi di lavoro dell'imputato lo indicavano sia come protagonista del fatto, che come soggetto che si era improvvisamente arricchito, sia, ancora, come persona presente al tentativo del gruppo di convincere uno degli interlocutori della captazione ad unirsi al loro traffico illecito. Da tanto consegue la genetica inammissibilità del motivo di appello cui quello di ricorso in esame fa seguito (in ragione del dovere di specificità sancito da Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv. 268822), sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici di appello, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 3. Il terzo motivo di ricorso — che attiene alla sussistenza oggettiva del reato associativo — costituisce una mera critica apodittica ad una motivazione non manifestamente illogica della Corte di appello che, dal compendio intercettivo valutato dal Giudice di prime cure (a cui la Corte territoriale opera richiamo), ha ricavato gli indicatori dell'esistenza di una struttura stabile, come diffusamente riportato alle pagine 5, 6 e 7 delle,decisione avversata. Rispetto a questo costrutto, il ricorrente oppone solo una generica critica, senza puntualizzare quali sarebbero gli aspetti di manifesta illogicità o di violazione di legge che inficerebbero il ragionamento svolto, sicché la sua censura si risolve in una critica aprioristica e soggettivamene orientata. 4. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (il ruolo nel sodalizio, la presenza di un precedente definitivo e l'irrilevanza della condotta risarcitoria tenuta in altro procedimento). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o 4 sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, IO e altri, Rv. 248244). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2022.