Sentenza 9 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTALICA ITALIANA BOLLO, DI REGISTRO DA OGNI ALTRA TASSA POP (Art.19 Legge 6 márzó 1987 n.74) 0 0 1 1 7 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 8205/00 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - ConsigliereDott. Francesco FELICETTI Cron. 185 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Giuseppe SALME' - Ud. 27/05/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RI AZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO BOZZINI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RA UN;
intimato avverso la sentenza n. 227/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/03/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1245 udienza del 27/05/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio 1 L FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MENGHINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta IA CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In seguito a ricorso proposto da NO IA GR zia, ed alla conseguente istruzione probatoria davanti al G.I., il Tribunale di Torino, con sentenza deposita- ta il 26 agosto 1998, pronunciava la cessazione del vincolo matrimoniale fra la stessa ed il sig. RA NO. La casa coniugale, condotta in locazione, veniva assegnata al marito, ed il Tribunale, dato atto di un reddito del sig. RA di circa £ 21.500.000 nel 1993 nonostante la sua collocazione saltuaria in cassa inte- grazione, e raffrontata la posizione economica della fissava, a carico del moglie, priva di occupazione, RA, un assegno divorzile di £ 350.000 mensili. Proponeva appello la OB lamentando che il giu- dicante non avesse tenuto conto della circostanza per cui il RA, nella primavera del 1996, aveva trovato stabile occupazione presso una ditta, con retribuzione, nel settembre di quello stesso anno, di £ 1.650.000, 2 come da dichiarazione resa dallo stesso datore di lavo- ro in sede di pignoramento presso terzi. Segnalava altresì 1'appellante che, avendo il RA dato disposizione alla ditta da cui dipendeva di versare direttamente alla medesima NO (per tacita- zione di rate pregresse) un quinto dello stipendio, la datrice di lavoro ave nel novembre 1998, versato l'importo di £ 691.000, il che a dire della NO doveva lasciar presumere uno stipendio effettivo di ol- tre £ 3.000.000 mensili. L'appellante, segnalate altresì le proprie precarie condizioni fisiche (invalidità civile accertata del 35%) ed economiche (conseguente assenza di redditi la- vorativi o previdenziali ed assistenziali), chiariva di convivere, in quella fase, con un certo sig. IO OS, pensionato, e di risparmiare, in tal modo, uni- camente sulle spese di vitto ed alloggio, e di avere in passato lavorato saltuariamente in un centro di assi- stenza anziani. Ciò premesso, la NO chiedeva fis- sarsi in £ 700.000 mensili (o in subordine in £ 400.000 mensili) l'assegno di mantenimento posto a carico del RA e deduceva prove orali sui fatti addotti. Costituitosi, il RA, sottolineato come lo stato di invalidità accertata non potesse non legittimare l'erogazione di pensione assistenziale, metteva in evi- denza come i suoi redditi ammontassero, al momento, a £ 1.700.000 mensili, con le quali egli doveva provvedere anche al sostentamento di una figlia convivente con lui. L'appellato, conseguentemente, prodotta busta pa- ga, chiedeva, in via incidentale, revocarsi l'assegno sopravvenuto mutamento delle proprie divorzile, per condizioni. La Corte di Appello di Torino, decidendo sul gra- vame, riteneva: a) che il RA avesse visti elevare i propri redditi solo in moderata misura, come risultante dalla dichiarazione dei redditi del 1997 (reddito netto di £ 29.000.000) e dalla busta paga del marzo 1998 (£ 1.660.000 nette), e che, a fronte di una tale documen- tazione, non potesse conferirsi significato contrastan- te all'avvenuto versamento, in sede di corresponsione da parte della ditta, a titolo di quinto dello stipen- dio, di un importo di £ 691.000 (importo verosimilmente calcolato al lordo delle ritenute IRPEF, e che poteva aver risentito di una qualche oscillazione, in quel me- se, per straordinari); b) che risultasse pacifico che la NO aveva intrapreso, da circa un anno, una con- vivenza con il sig. OS, il quale risultava, nel 1997, titolare di una pensione annua di £ 21.000.000 netti;
c) che risultasse altrettanto documentato il precario stato di salute della NO, e l'assenza di 4 stabili e significative elargizioni assistenziali;
d) che ciò rendesse, in parte superflua, ed in parte irri- levante (o inerente a fatti pacifici) sia la prova per testi richiesta dall'appellante, che quella di
contro
- parte. Ciò premesso, concludeva: a) nel senso che alle migliorate condizioni economiche del marito avesse cor- risposto per la NO il vantaggio rappresentato dal- la convivenza, quanto meno in termini di risparmio di vitto ed alloggio;
b) che nessuno dei due profili mi- gliorativi andasse enfatizzato;
c) che, più in partico- lare, quanto al RA, l'aumento dei redditi dovesse poi correlarsi con l'aumento del costo della vita, in relazione al quale non poteva non tenersi conto del fatto che egli non aveva avuto in assegnazione la casa coniugale e dovera provvedersi di alloggio (nel quale conviveva con una figlia ed una nipotina) e dovendosi ک ے data l'età della piccola, e la ritenere verosimile - necessità di accudirla - che la madre non svolgesse at- tività lavorativa;
d) che, d'altra parte, quanto alla NO, il vantaggio sopravvenuto non andasse oltre il spese di vitto ed alloggio;
e) mero risparmio sulle conseguentemente, sia l'appello principale che che, quello incidentale andassero rigettati. Ricorre per Cassazione la OB, sulla base di 3 5 motivi. Non controricorre il RA, MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare - siccome assorbente - si rende l'esame del III motivo del ricorso con il quale la NO, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 898/70 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 6 marzo 1987, n. 74 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta, fra l'altro, come la Corte di Appello abbia fatto malgover- no dei principi più volte affermati da questa Corte in ordine al carattere assistenziale dell'assegno divorzi- le, ed in ordine conseguentemente al tipo di inda- gine che si richiede al giudice di merito allorché vie- ne chiamato a pronunciarsi in ordine alla spettanza ed а alla entità dell'assegno in questione. Orbene, al di là di una serie di ulteriori profili sviluppati nel motivo ed i quali ine- riscono, in realtà, ad aspetti più propriamente fattua- li, rimessi in quanto tali - all'apprezzamento di (vedi le considerazionifatto del giudice di merito relative alle effettive entità e portata dei redditi del RA e di quelli della ricorrente), va rilevato come, indubbiamente, la Corte di Appello di Torino, ab- bia del tutto omesso ogni e qualsivoglia considera- 6 zione e valutazione in ordine al tenore di vita goduto dai due coniugi in costanza di matrimonio, ed abbia fondato, invece, la decisione sulla misura dell'asse- gno sulla base della sola ed esclusiva ricostruzione meramente astratta dei redditi dei due coniugi;
e ciò nonostante il profilo per cui la valutazione di un tal pregresso tenore di vita coniugale rappresenti, invece, in ragione della natura "assistenziale" dell'assegno divorzile, la base preliminare ed imprescindibile di ogni ulteriore concreta considerazione e decisione, sia ai fini - in sé - della spettanza dell'assegno (da col- legarsi alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ad assicurargli la prosecuzione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimo- nio), sia perciò stesso ed indirettamente la concorrente inci- (quand' anche ferma, naturalmente, denza di ulteriori parametri) - anche a quelli della concreta entità dello stesso. Assorbiti risultando tutti gli altri profili svi- luppati negli altri due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Torino va conseguentemente cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte torinese, la quale riconsidererà nuovamente la vicenda alla luce del principio di diritto sopra affermato e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase di legittimità. 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, as- sorbiti gli altri: Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 27 maggio 2002. Il consigliere estensore Il Presidente Onofrio FittipaldiOllutio IA Gabriella Luccioli Jhaik CORTE SUPRES DE CASS: Pokna Sezione Civile Depositator Cancelleria IL CANO LIERE il - 9 GEN. 2003. Luisa Passinatti IL CANCELLIERE Ure 8