Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
Il delitto di cui all'art.636, comma terzo, cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 46336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46336 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
46 33 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 11/10/2016 Sentenza n. 2501 Reg. gen. n. 015134/2016 Composta dai Magistrati: Domenico Gallo Presidente Margherita Taddei Consigliere Consigliere relatore Adriano Iasillo Giovanna Verga Consigliere Luigi Agostinacchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone, in data 17/11/2015, con la quale LA RO IS (n. il 27/08/1988) veniva assolto dal reato di cui all'art. 636, comma 3, del c.p. perché la prova non è stata pienamente raggiunta. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. - -- il quale Udito l'Avvocato Dario Gucci difensore di ufficio di La CC LO chiede il rigetto del ricorso. OSSERVA: D Con sentenza del 17/11/2015, il Giudice di Pace di Caltagirone assolse La CC LO (n. il 27/08/1988) dal reato di cui all'art. 636, comma 3, del c.p. perché la prova sulla sussistenza del dolo non è stata pienamente raggiunta. Ricorre per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone rilevando che per l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 636 aggravato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo - il dolo necessario è quello generico, pure nella forma del dolo eventuale. Inoltre, rileva che risulta provato come riconosce lo stesso Giudice di Pace che molte capre - dell'imputato sono state nel fondo della P.O. per un tempo non indifferente - come si rileva, anche, dagli ingenti danni causati e che da tutto ciò è - desumibile l'abbandono volontario del gregge. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione 1. Si deve preliminarmente rilevare che questa Corte ha più volte affermato che la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace può essere impugnata dal pubblico ministero solo con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 41504 del 16/09/2009 Ud. - dep. 28/10/2009 - Rv. 245102; Sez. 5, Sentenza n. 19331 del 30/04/2012 Ud. - dep. 22/05/2012 - Rv. 252902; si veda anche Corte cost., sent. n. 298 del 2008).
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Infatti, lo stesso Giudice di Pace afferma che: "in esito all'istruttoria dibattimentale è emerso come prova certa che il gregge di proprietà dell'imputato si trovava all'interno del terreno condotto in affitto dal sig. Casciana. E' stato altresì accertato che gli animali ivi introdotti hanno procurato dei danni alle colture del fondo della persona offesa". Dunque, l'elemento oggettivo del reato è stato correttamente2,1. ravvisato in sede di merito. Non altrettanto può dirsi per quello soggettivo.
3. Invero il Giudice di pace ha giustamente affermato quanto più volte 3,1. ribadito da questa Corte sull'elemento psicologico del reato di cui all'art. 636 del c.p. e cioè che l'elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 636 cod. pen., e da quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo (Sez. 2, Sentenza n. 44937 del 30/11/2010 Ud. - dep. 22/12/2010 - Rv. 249041). Lo stesso Giudice di pace ha però, poi, affermato apoditticamente che "non emerge dall'istruttoria dibattimentale se l'imputato abbia volontariamente introdotto o abbandonato i suoi animali all'interno della proprietà". Q 2 3,2. Orbene da tale affermazione sembra che il Giudice di Pace ritenga integrato il reato di cui sopra solo se si raggiunga la prova che l'imputato abbia volontariamente introdotto o abbandonato i suoi animali nella proprietà altrui. Supporta tale interpretazione anche il fatto che a pagina 2 della richiesta di impugnazione della parte civile (allegata al ricorso del P.M.) si legge che i Carabinieri avrebbero accertato che il gregge del La CC era del tutto incustodito, non avendo rinvenuto sul luogo né l'imputato né altra persona;
e di questa circostanza non si dà assolutamente conto nella sentenza. Si deve allora ricordare che questa Suprema Corte ha, invece, più volte affermato che il delitto di cui all'art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del "dolo eventuale" (Sez. 2, Sentenza n. 20287 del 14/04/2004 Ud. - dep. 29/04/2004 - Rv. 229027).
4. Pertanto, uniformandosi ai principi di diritto di cui sopra che il Collegio condivide - va accolta l'impugnazione. 4,1. Si deve, quindi, annullare l'impugnata sentenza con rinvio al Giudice di pace di Caltagirone in persona, di giudice, diversa per nuovo giudizio;
lo - stesso Giudice dovrà attenersi ai principi di diritto di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Caltagirone - in persona di giudice diverso per nuovo giudizio. - Così deliberato in Roma, I'11/10/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Domenico Gallo Adriano Iasillo ShiamoSavills DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 3 NOV. 2016 IL 11 Cancellere EM Il Funzionario Ordiziano Angelo Maris CANGEMI E T N Z E A I O R O C 3