Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 1
L'acquisto di un'autovettura all'asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall'acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922, cod. civ., e ad esso non è, quindi, applicabile l'art. 2919, cod. civ., sicché all'aggiudicatario è inopponibile l'acquisto a titolo particolare dall'originario proprietario. (Nella specie, nella vigenza del cod. proc. pen. abrogato, l'autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l'autovettura era stata venduta all'asta; la S.C., nell'enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell'acquisto rendeva inopponibile all'aggiudicatario l'acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell'indennizzo al proprietario del veicolo).
Commentario • 1
- 1. Acquisto di un’autovettura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11563 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, (incorporante la POLARIS ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del Dott. Ivano Cantarale, dirigente e legale rappresentante della società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE MEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato ENNIO TRANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2227/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Terza Civile emessa il 13/7/2000, depositata il 26/09/00;
RG.
3018/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ID Assicurazioni spa, a seguito del furto ad opera di ignoti di un'autovettura Ferrari Testarossa, avvenuto in Sibari il 30.8.87, di proprietà della Meri Leasing spa, avendo corrisposto il relativo indennizzo ed ottenuto dalla stessa procura speciale a vendere tale autovettura se rinvenuta, con ricorso al presidente del tribunale di Napoli chiedeva il sequestro giudiziario della medesima autovettura, rintracciata a seguito di un'operazione di polizia e venduta all'asta pubblica con aggiudicazione a IU DO, dopo la sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto;
ottenuto il provvedimento cautelare e promosso il giudizio per la convalida, il tribunale di Napoli con sentenza n. 1286/97 convalidava il sequestro e dichiarava la OL Ass.ni spa, succeduta alla ID, proprietaria della predetta Ferrari, disponendone la riconsegna alla stessa.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2227/2000, depositata il 26.9.00, in accoglimento del gravame proposto dall'aggiudicatario (DO) riformava la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la spa OL proprietaria esclusiva della Ferrari Testarossa e ne disponeva la consegna alla stessa.
Osservava la corte territoriale che il conflitto tra l'aggiudicatario dell'autovettura e la proprietaria della medesima andava risolto in base all'epoca in cui si erano formati i relativi titoli, per cui risultava che quello dell'aggiudicatario, formatosi con verbale 29.11.88, depositato il 2.12.88 e registrato il 12.12.88, era anteriore a quello in base al quale la OL era divenuta proprietaria, avendo soddisfatto il relativo indennizzo per furto solo in data 19.1.89.
Per la cassazione della decisione ricorre la Fondiaria Ass.ni spa, succeduta per incorporazione alla OL spa, esponendo quattro motivi, supportati da memoria, cui resiste il DO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente sul rilievo che nella copia notificata non risultava trascritta la relativa procura speciale, dal momento che con la notificazione del medesimo atto l'intimato fu messo in grado di verificarne l'esistenza, avendo il difensore del ricorrente dichiarato nella copia notificata del ricorso che la procura speciale si trovava a margine dell'originale, come effettivamente risulta dal suo esame, ed essendo incontestato ed incontestabile il deposito dello stesso atto in sede di costituzione (cfr. Cass. civ. n. 485/1988). Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 22 disp. prel. c.c., 832 e 948 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché travisamento dei fatti, omesso o superficiale esame dei punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui, disattendendo la decisione emessa in prima istanza dal tribunale di OL, ha ritenuto inapplicabile al caso in esame la normativa sull'esecuzione forzata, perché attinente solo a beni mobili non registrati. Si sostiene, invece, che il conflitto tra l'aggiudicatario dell'autovettura a seguito di asta pubblica e l'effettivo proprietario della medesima poteva risolversi solo a favore del legittimo proprietario (nella specie la Compagnia di assicurazione, quale avente causa dalla Meri Leasing spa), poiché il DO aveva acquistato "a non domino" (tale dovendosi considerare l'Ufficio giudiziario che dispose la vendita) e ciò per il seguente ordine di ragioni: 1) perché la Meri Laesing spa, proprietaria dell'autovettura in oggetto, sebbene privata del possesso della medesima da ladri rimasti ignoti, conservò senza interruzione il suo diritto di disporne e di rivendicarla da chiunque la possedesse o la detenesse;
2) nel diritto di disporre della cosa rientrava anche quello di stipulare con la ID Ass.ni spa la polizza n. 72/80116159 (che assicurava l'autovettura contro i rischi di furto e incendio) e di sottoscrivere il patto contenuto nell'art. 8 delle condizioni generali di polizza assicurativa, in virtù del quale "Quanto fosse recuperato dopo il pagamento totale (dell'indennizzo) diverrà di proprietà dell'Impresa" (assicuratrice).
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 625 cpp. del 1930, degli artt. 2919 e segg. c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché omesso o superficiale esame di punti decisivi della controversia e delle prove disponibili;
travisamento dei fatti e difetto di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui, disattendendo la decisione emessa in prima istanza dal tribunale di OL, ha ritenuto che il conflitto tra le parti in causa andava risolto in base al principio di dare prevalenza a chi aveva acquistato per primo tra l'aggiudicatario e la OL ass.ni spa (succeduta alla ID), ragione per la quale, risultando dalla documentazione in atti che "Al DO fu assegnata l'autovettura in questione con verbale del 29.11.88, depositato il 2.12.88 e registrato il 12.12.88, e che la OL divenne proprietaria della stessa solo in data 19.1.89, allorquando pagò la somma determinata a titolo di indennizzo per il furto,.... è agevole pertanto rilevare come il titolo cui fa riferimento il DO sia anteriore rispetto a quello invocato dalla OL". Si sostiene, invece, che la corte di merito, attribuendo prevalenza al verbale di vendita all'asta, anziché al preesistente titolo di proprietà vantato dalla Compagnia OL quale avente causa dalla Meri Laesing spa, ha limitato la propria attenzione al verbale di aggiudicazione all'incanto, trascurando totalmente gli altri elementi di prova da cui risultava evidente la titolarità della proprietà dell'autovettura in capo alla OL e sua dante causa. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 22 disp. prel. c.c., 832 e 948 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché esame omesso o insufficiente su punti decisivi della controversia e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha rilevato "non è stata dedotta da quest'ultima (OL spa) un'illegittimità dell'iter conclusosi con verbale di aggiudicazione, che pertanto non è stato caducato attraverso reclamo o iniziative giudiziarie, il che comporta la sua opponibilità ai successivi acquirenti dello stesso bene, essendo stato solo affermato, ma non dimostrato che il DO fosse a conoscenza della provenienza illecita dell'autovettura....": Si sostiene, invece, che la corte di merito trascurò di esaminare o di tener conto del rapporto giudiziario 22 febbraio 1989 che riferiva che il DO (acquirente aggiudicatario) "è cognato di AN GE e collaboratore nella gestione dell'autoscasso di cui quest'ultimo è titolare (luogo in cui la Polizia di Stato di OL rinvenne e sequestrò l'autovettura), denunciando il AN quale responsabile di ricettazione aggravata di auto rubate al fine di riciclaggio delle stesse e detenzione abusiva di munizioni e di armi"; trascurò altresì di esaminare o di tener conto dell'attestato 4 aprile 1989 della Polizia di Stato di IA (prodotto dalla OL a corredo del ricorso per sequestro giudiziario) nel quale erano descritti gli estremi dell'auto e del suo proprietario.
I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla stessa ratio decidendi.
Vale premettere che, essendo la vendita giudiziaria dell'autovettura, reperto di furto, avvenuta sotto il vigore del codice di procedura penale previgente, la medesima andava eseguita con le formalità stabilite dagli artt. 625 cpp e 48 disp.att. stesso codice, in forza dei quali, trascorso un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto (sentenza del pretore di Cassano 634/1988), qualora nessuno avesse preteso il suo diritto alla restituzione ovvero non fosse in corso il giudizio per la risoluzione della situazione controversa, se ne poteva disporre la vendita all'asta, previa osservanza delle formalità previste dall'art. 48 disp. att., vale a dire previo inserimento dell'autovettura nell'elenco delle cose da vendere da affiggere nell'albo del Comune in cui fu sequestrata e nel vestibolo dell'Ufficio giudiziario, a cura del cancelliere, con avvertenza che trascorsi i tre mesi dall'affissione, si sarebbe provveduto alla vendita se non ne fosse stata chiesta e giustificata la restituzione.
È sorta questione in giurisprudenza se i due termini dovessero sommarsi fra di loro ovvero quello dei tre mesi andasse ricompreso nel termine di un anno previsto dall'art. 625 cpp previgente;
inoltre, il termine dilatorio di un anno non era fissato in maniera rigida, essendone prevista l'abbreviazione, in ipotesi di cose deteriorabili o di rilevante dispendio per la loro custodia. Orbene, dalle deduzioni e controdeduzioni delle parti non risulta che il tema della regolarità formale della vendita giudiziaria della stessa autovettura sia stato messo in discussione fra le stesse parti ne' risulta che sia stato in precedenza sollevata la questione della regolare partecipazione all'asta della persona risultata aggiudicataria, che avrebbe potuto assumere rilevanza se ed in quanto fosse stato dedotto che le disposizioni all'epoca vigenti richiedessero particolari requisiti soggettivi dei partecipanti e fosse stato provato che il DO non ne fosse in possesso.
Costituisce, invece, una quaestio facti, non censurabile in sede di legittimità, perché sufficientemente motivata, la valutazione fatta dalla corte di merito circa la mancata dimostrazione che il CU fosse a conoscenza della provenienza illecita dell'autovettura, anche senza considerare che le cose vendute all'asta e già sottoposte a sequestro penale provengono, normalmente, da reato.
Il tema decidendum può, quindi, circoscriversi ai seguenti quesiti:
a) se alla vendita all'asta in sede penale siano applicabili le disposizioni sull'esecuzione forzata previste dal codice civile e in particolare l'art. 2919 stesso codice;
b) se il criterio di attribuzione della proprietà dell'autovettura fra i due contendenti, usato dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, e cioè di dare prevalenza a quello dei due che l'aveva acquistata per primo, sia esatto ovvero la soluzione di dare la prevalenza all'aggiudicatario va corretta nella motivazione. Al primo quesito è agevole dare risposta negativa ove si osservi che l'acquisto da parte dell'aggiudicatario di un bene sottoposto ad esecuzione forzata, pur verificandosi indipendentemente dalla volontà del precedente proprietario e ricollegandosi, rispettivamente, ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato al fallimento, ha sempre natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato o del fallito, sicché non garantisce all'aggiudicatario medesimo la proprietà e la libertà della cosa acquistata, (cfr. Cass. civ. 5888/1982). Viceversa, l'acquisto dell'aggiudicatario all'asta pubblica disposta in sede penale è senz'altro annoverabile in uno di quegli altri modi di acquisto della proprietà a titolo originario, cui fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922 c.c., la quale per la sua formulazione generica si riferisce a tutti gli altri modi di acquisto della proprietà previsti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. civ. 10525/90; 3398/72) e, in quanto tale, è pienamente opponibile al successore a titolo particolare della medesima autovettura da parte del precedente titolare. Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di Cassazione si ritengono integralmente compensate fra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003