Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11563
CASS
Sentenza 25 luglio 2003

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L'acquisto di un'autovettura all'asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall'acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922, cod. civ., e ad esso non è, quindi, applicabile l'art. 2919, cod. civ., sicché all'aggiudicatario è inopponibile l'acquisto a titolo particolare dall'originario proprietario. (Nella specie, nella vigenza del cod. proc. pen. abrogato, l'autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l'autovettura era stata venduta all'asta; la S.C., nell'enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell'acquisto rendeva inopponibile all'aggiudicatario l'acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell'indennizzo al proprietario del veicolo).

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  • 1Acquisto di un’autovettura: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11563
Data del deposito : 25 luglio 2003

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