Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2016, n. 2487
CASS
Sentenza 7 dicembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure di prevenzione personali, la previsione di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, che ampliato le ipotesi per procedere a fermo di indiziato di delitto al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'art. 384 cod. proc. pen., non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina generale riguardante le condizioni necessarie per l'adozione delle misure cautelari a seguito del provvedimento di convalida. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di applicazione di una misura coercitiva nei confronti di soggetto sottoposto a fermo di polizia, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, rilevando l'insussistenza dei presupposti codicistici riferiti ai limiti di pena, di cui agli artt. 274, comma primo, lett. c), e 280 cod. proc. pen.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2016, n. 2487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2487
    Data del deposito : 7 dicembre 2016

    Testo completo