Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, la previsione di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, che ampliato le ipotesi per procedere a fermo di indiziato di delitto al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'art. 384 cod. proc. pen., non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina generale riguardante le condizioni necessarie per l'adozione delle misure cautelari a seguito del provvedimento di convalida. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di applicazione di una misura coercitiva nei confronti di soggetto sottoposto a fermo di polizia, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, rilevando l'insussistenza dei presupposti codicistici riferiti ai limiti di pena, di cui agli artt. 274, comma primo, lett. c), e 280 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2016, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
0 2487-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez.2226 Dott. Giovanni Diotallevi Dott. Ugo De Crescienzo 07/12/2016 CC- R.G.N. 33067/2016 Dott. Anna Maria De Santis Dott. Alberto Pazzi Relatore - Dott. Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, avverso l' ordinanza n. 660/2016 in data 13 luglio 2016 del Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell' imputato Avv. Vincenzo Lombardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 13 luglio 2016 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Padova avverso l' ordinanza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale in data 7 giugno 2016 con cui era stata respinta la richiesta di adozione di una misura coercitiva nei confronti di IA FI, sottoposto a fermo di polizia ai sensi dell'art. 77 d. lgs. 159/2011. Ockett Entrambi i provvedimenti reiettivi sono stati assunti in ragione del fatto che il disposto dell' art. 391, 5° c., c.p.p. circoscrive l'ambito di applicazione delle deroghe in esso contenute con riferimento ai limiti previsti dagli artt. 274, 1° c., lett. c) e 280 c.p.p. esclusivamente ai casi di arresto. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica di Padova, deducendo la violazione dell' art. 606, 1° c., lett. b) c.p.p. in quanto, ove non si voglia svuotare una norma di contenuto emergenziale adottata per arginare fenomeni che suscitano particolare allarme sociale, si impone un' interpretazione dell'art. 77 d. lgs. 159/2011 secondo cui il rinvio ivi previsto ai reati per i quali è consentito l' arresto facoltativo in flagranza debba intendersi come esteso anche alla possibilità nei medesimi casi di applicare misure coercitive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. La norma di cui il Pubblico Ministero sollecita una diversa interpretazione prevede espressamente un' estensione della possibilità di procedere a fermo di indiziato di delitto al di fuori dei limiti stabiliti dall' art. 384 c.p.p. a tutti i casi in cui è consentito l' arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.. Una simile disposizione è stata intesa dalla giurisprudenza di questa corte come derogativa dei soli limiti di pena previsti dall' art. 384, 1° c., c.p.p., essendo comunque necessario, a prescindere dalle finalità perseguite dalla norma, il ricorrere degli ulteriori presupposti ivi previsti ("Anche per l'ipotesi di fermo di indiziato di delitto previsto dall' art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, sono necessari i presupposti codicistici dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga" Sez. 4, n. 29911 del 17/07/2012 - dep. 23/07/2012, Gancitano, Rv. 25323401; nello stesso senso Sez. 6, n. 1746 del 23/11/2012 - dep. 14/01/2013, P.M. in proc. Ciociola e altri, Rv. 25419901). La disposizione legislativa in parola è dunque intervenuta per ampliare le ipotesi in cui è possibile procedere a fermo ma non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina generale dell'istituto e, in particolare, in merito alle condizioni necessarie per l' applicazione di misure coercitive a seguito al provvedimento di convalida. Permane perciò la limitazione prevista in linea generale dall' art. 391, 5° c., c.p.p., secondo cui solo in caso di arresto per uno dei delitti di cui all'art. 381, 2° c., c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, e non in caso di fermo, I' applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, 1° c., lett. c) e 280 c.p.p.. Nessuna interpretazione estensiva è poi possibile al fine di non frustare la ratio legis, come sollecita il ricorrente, sia perché tale ratio deve essere individuata nella mera volontà di estendere le ipotesi in cui è consentito il fermo, rimanendo comunque inalterata la disciplina generale dell' istituto, sia perché le norme processuali penali che riguardano diritti Явле fondamentali, qual è quello di libertà, non sono suscettibili di interpretazione estensiva in malam partem, come è stato ritenuto da questa Corte in epoca non recente (Sez. 1, n. 2565 del 05/06/1986 - dep. 18/11/1986, Matrone, Rv. 17428501). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2016. INPresidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Alberto Pazzi think Alberts Part- DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 GEN 2017 IL H Cancelliere EMA CANCELLIERE Claudia Pianelli, Th