Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Questore dispone l'allontanamento di uno straniero, ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del D.L.gs. n. 286 del 1998, deve essere anch'esso motivato, in quanto la motivazione del provvedimento del Prefetto e quella del provvedimento del Questore non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 45390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45390 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 945
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 11762/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
contro la sentenza 4 settembre 2003 del Tribunale di Genova;
emessa nei confronti di:
1) El MO ME, n. in Marocco il 12 marzo 1959;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. Vito Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso o la trasmissione dello stesso alle Sezioni unite.
OSSERVA
1. Con sentenza 4 settembre 2003 il Tribunale di Genova ha assolto El MO ME dal reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo n. 286/1998 (come modificato con legge n. 189/2002)
perché il fatto non sussiste. Il giudice del merito ha dato atto che l'imputato si è trattenuto in Italia senza giustificato motivo oltre il termine indicato nell'ordine di allontanamento del Questore di Genova, ma ha ritenuto detto provvedimento (emesso in esecuzione del decreto di espulsione 30 novembre 2001 del Prefetto di Genova, notificato all'EL MO il 25 marzo 2003) illegittimo e quindi da disapplicare in quanto privo di motivazione in punto impossibilità di accompagnamento coattivo alla frontiera o di inserimento in un centro di permanenza temporanea.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale di Genova deducendo errata applicazione di legge e vizi di motivazione in quanto: a1) "l'unico presupposto che legittima l'espulsione di cui al comma 5 ter dell'art. 14 decreto legislativo n. 286/1998 è la violazione del precedente ordine del questore impartito ai sensi del comma 5 bis della stessa norma", con la conseguenza che "è sufficiente il riferimento a tale violazione per ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo"; a2) la ritenuta carenza di motivazione del provvedimento del questore, anche ove sussistente, riguarderebbe solo le ragioni della mancata adozione di provvedimenti attinenti alla sfera della libertà personale più incisivi dell'ordine di allontanamento e non intaccherebbe, quindi, le garanzia di difesa dell'imputato.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. L'espulsione de qua è stata, infatti, disposta ai sensi del comma 5 bis dell'art. 14 in esame e non è dato comprendere a quale precedente ordine del questore il pubblico ministero ricorrente faccia riferimento.
Il secondo motivo propone, cumulativamente (e in parte per implicito), quattro questioni concernenti: b1) i limiti del potere di controllo del giudice penale sulla legittimità dell'atto amministrativo;
b2) la qualità della motivazione richiesta per il decreto di allontanamento del questore;
b3) l'interesse del destinatario del provvedimento a eccepirne gli eventuali vizi;
b4) la sufficienza della motivazione adottata nel caso di specie. Le questioni vanno esaminate separatamente e in ordine logico:
c1) in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2 legge n. 1423/1956, Cass., sez. 1, 21 ottobre 1996-3 febbraio 1997,
Genovesi, riv. n. 204339; nello stesso senso Cass., sez. 1, 9 dicembre 1999 - 19 gennaio 2000, Cozzolino, riv. n. 215243). Correttamente dunque, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto la propria competenza, in via di principio, a sindacare la legittimità dell'ordine di allontanamento del Questore di Genova;
c2) l'art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990 prevede in modo esplicito che tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario devono essere motivati (e il secondo comma di detto articolo esclude da tale obbligo solo i casi di "atti normativi e atti a contenuto generale"). La lettera e la ratto della disposizione (tesa a garantire diritti e libertà personali di fronte alla amministrazione) non lasciano dubbi sulla derogabilità dell'obbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso. Così non è nel caso di specie, che l'art. 14, comma 5 bis decreto legislativo n. 286/1998 (coordinato con il precedente comma 1), lungi dall'escludere la necessità di motivazione, enuncia specificamente le situazioni (impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione e di trattenere lo straniero in centro di permanenza temporanea) che legittimano l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, indicando tal modo specificamente l'oggetto di tale motivazione (in questo senso Cass., sez. 1, 28 gennaio - 15 marzo 2003, Pubblico Ministero in proc. Popova, riv. n. 227550). Nè può condividersi l'opinione che esclude l'obbligo di motivazione considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (in questo senso Cass., sez. 1, 9 gennaio - 2 marzo 2004, Sabahi, riv. 227224 e Cass., sez. 1, 7 ottobre - 23 ottobre 2003, Pubblico Ministero in proc. Fedi, riv. n. 226063), e ciò in quanto: a) la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del questore non sono sovrapponigli, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa;
b) il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previsto dall'art. 14 in esame costituisce una ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione (che, in assenza di questa, sarebbe impossibile il controllo della correttezza e, in ultima analisi, della legittimità dell'operato dell'amministrazione);
c3) le considerazioni sin qui svolte assorbono il terzo dei profili indicati: la struttura della contravvenzione di cui dell'art. 14, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286/1998 è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 cp, in ordine alla quale la giurisprudenza è costante nel ritenere, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, che "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 cp" (cfr. giurisprudenza citata sub c1 e, inoltre, Cass., sez. 1, 3 luglio - 13 agosto 1996, Soave, riv. n. 205585). Quello sulla legittimità dell'atto presupposto è, dunque, un controllo che compete al giudice ex officio (e ciò a prescindere dalla circostanza che il ricorrente sembra confondere l'interesse ad impugnare il provvedimento amministrativo con quello ad impugnare la sentenza, il quale ultimo è ictu oculi esistente quando l'impugnante, deducendo vizio di violazione di legge, richieda una pronuncia più favorevole);
c4) ciò posto in linea di diritto, il ricorso del procuratore generale deve, peraltro, essere accolto sotto il quarto profilo sopra enunciato (prospettato, seppur sommariamente, nella parte iniziale del secondo motivo). Nella specie, infatti, il provvedimento che ha intimato all'EL MO di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica è motivato, da un lato, con riferimento all'esistenza di un provvedimento di espulsione del prefetto e, dall'altro, con la circostanza, enunciata "ai fini dell'art. 14, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998", che "non è
possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea". Si tratta di motivazione caratterizzata da sintesi estrema (e forse eccessiva), ma non inesistente o apparente, con conseguente carenza del vizio di violazione di legge (per omessa motivazione) ritenuto nel provvedimento impugnato. Alla stregua di quanto precede la sentenza del Tribunale di Genova deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2004