Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
In materia di dichiarazione di falsità di documenti in sede di esecuzione, poiché le disposizioni di cui all'art.537 cod. proc. pen. devono considerarsi di portata generale esse si applicano anche all'ipotesi di patteggiamento della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 20.3.1998
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Franco MARRONE " N. 1726
3. " Francesco CALBI " REGISTRO GENERALE
4. " IO OT " N. 20840/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Proc. Reg. c/o Tribunale Macerata avverso l'ordinanza del GIP presso il detto Tribunale del 22.4.1997 con la quale era stata rigettata la richiesta del P.M. di dichiarare la falsità degli atti pubblici falsi nel procedimento a carico del notaio AO HE, imputato di falso ex artt. 479, 476 e 81 cpv. c.p., concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Malinconico, Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede accogliersi il ricorso.
Considerato che secondo l'ordinanza del GIP l'art. 675 c.p.p. si applica solo quando la falsità sia stata accertata a norma dell'art.537 c.p.p., e cioè a seguito di giudizio a cognizione pena e non nel procedimento ex art. 444 c.p.p.; rilevato che il ricorrente contesta siffatta interpretazione palesemente errata delle citate norme;
atteso che il ricorso è fondato in quanto le disposizioni di cui all'art. 537 devono considerarsi di portata generale e tali da applicarsi ai procedimenti speciali;
che, in riferimento all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non rileva che la sentenza sia o meno di condanna in senso stretto, dovendosi la pronuncia di falsità ricollegare all'accertamento della falsità anche con sentenza di assoluzione (che, peraltro, ben può intervenire nel procedimento ex art. 444 cit.);
ritenuto che nel delibare la richiesta proposta ai sensi dell'art.675 comma 1 c.p.p. devesi tenere conto dei siffatti principi che l'ordinanza ha trascurato;
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al GIP c/o il Tribunale di Macerata quale giudice dell'esecuzione, per novo esame. Così deciso in Roma, il 20 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998