Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2002, n. 14451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14451 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
144.51/02 Aula 'B' REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 2945/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 33667 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. : Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, · elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IZ MA SA;
2002 intimata 2486 avverso la sentenza n. 5/99 del Tribunale di PERUGIA, -1- depositata il 04/02/99 R.G.N. 469/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀ Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO Che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia rigettava l'appello dell'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa città, con la quale aveva ritenuto che RI RE IZ - assunta dall'Università degli Studi di Perugia con la qualifica di bracciante agricola ma di fatto poi adibita a mansioni impiegatizie avesse diritto, per l'anno 1993, al trattamento di disoccupazione nella misura prevista per gli operai agricoli anziché in quella (minore) prevista per il settore dell'industria e liquidata dall'Istituto; che avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma secondo, del decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge dall'art. 1 1. 21 giugno 1995 n. 236, 2, comma terzo, della legge 27 febbraio 1980 n. 38 e 421, comma secondo, cod. proc. civ.; che l'intimata non si è costituita in giudizio;
CONSIDERATO IN DIRITTO che questa Corte, con sentenza 17 gennaio 2001 n. 628, ha affermato che "la norma di sanatoria di cui all'art. 3, comma secondo, del decreto- legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge dall'art. 1 l. 21 giugno 1995 n. 236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art. 2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980 n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli enti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei 3 lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici;
la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Né la norma, così interpretata, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e comportando oneri finanziari aggiuntivi (ché il mantenimento della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale"; che siffatti principi - ribaditi dalla Suprema Corte con sentenze n. 4133 del 22 marzo 2002 e n. 4826 del 4 aprile 2002- sono condivisi, in mancanza di argomenti che indicano a discostarsene, anche da questo Collegio, onde l'impugnata sentenza (risultante in linea con essi) dev'essere confermata ed il ricorso rigettato;
che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto alcuna attività difensiva;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Долбить коморен ги Eine си - H Covellieve Кеше Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Sggi, 10/10/02 NCELLIERE B S