CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18867 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18867 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 04/07/2023 sussiste, in quanto il Giudice regionale, dopo aver dato conto che la contribuente aveva proposto appello lamentando «l’illegittimità della procedura notificatoria della cartella impugnata avvenuta […] a mezzo PEC attraverso l’invio di in file informatico in formato PDF senza alcuna firma digitale ovvero attestazione di conformità» (v. pagina n. 2 della 5 di 13 sentenza impugnata), non ha poi provveduto a pronunciarsi sulla suddetta eccezione. 3.2. Tuttavia, a tale omissione può porsi in tale sede rimedio ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 24 novembre 2022, n. 34689, che richiama Cass. Sez. U, 2 febbraio 2017, n. 2731, nonché Cass., Sez. V., 4 dicembre 2019, n. 31605, che richiama «Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018»), non occorrendo accertamenti in fatto ed essendo l’eccezione infondata sul versante giuridico. 3.3. Va premesso che l’istante ha dedotto che era stato allegato alla trasmissione telematica il file in formato PDF e, dunque, la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta, così come non risulta che la ricorrente abbia nel corso del processo disconosciuto espressamente e specificamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione. 3.4. Va allora dato seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui: - «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. […] ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee 6 di 13 guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta» (cfr. Cass. Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948, ai cui più ampi contenuti si rinvia e, nello stesso senso, Cass. 2020, Sez. T, 27 novembre 2020, n. 27181); - non «appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta» (v. Cass. 2020, Sez. T, 27 novembre 2020, n. 27181); - più in generale, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009); 7 di 13 - «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 - 01)» (v. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605); - “secondo principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (per la quale, cfr. Cass. n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008), e questo principio vale, per esempio, per la cartella esattoriale (Cass. n. 13461 del 2012)” (così Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377). 4. Risulta inammissibile per novità, invece, della relativa domanda, prima ancora che essere infondato, il secondo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento poiché spedita da indirizzo PEC non censito in pubblici elenchi. 8 di 13 4.1. Si tratta, infatti, di motivo che non risulta essere stato sollevato nelle fasi di merito, il che consente di riconoscere la sua inammissibilità nella presente sede, in ragione, giustappunto, della sua novità. Va, infatti, dato seguito alla giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (cfr. Corte Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013)» (così la non più recente, ma non superata, Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15051). 9 di 13 4.2. Val, tuttavia, la pena di aggiungere che sulla predetta questione di merito sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto chiarito che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperita dalla Procura notificante» (così, Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). 5. Risulta, infine, inammissibile la terza doglianza, volta a censurare la sentenza per violazione dell’art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 sul rilievo secondo il quale nella cartella impugnata mancherebbe l’indicazione del responsabile del procedimento, risultando solo il nominativo di tale RI IO che sarebbe però il solo soggetto responsabile dell’iscrizione a ruolo, la quale integra una fase diversa da quella dell’accertamento. 5.1. Senonchè, il motivo pecca di autosufficienza, per plurime ragioni. 10 di 13 Intanto, perché non risulta nessuna pronuncia da parte della Commissione sulla predetta eccezione, la quale non viene riportata nemmeno nei motivi di appello. Difatti, la difesa della contribuente, nel precisare di aver eccepito, in primo grado, la nullità dell’atto impugnato anche per la «mancata indicazione del responsabile del procedimento, dato riportato solo in relazione all’iscrizione, fase successiva e diversa dall’accertamento» (v. pagina n. 5 del ricorso), si è poi limitata a riportare i motivi di appello, richiamando specificamente le varie ragioni di gravame proposte, assumendo poi «nel merito» di aver lamentato alla lettera «d) l’omessa pronuncia ex art. 112 cpc della C.T.P. di Caserta sulle eccezioni formali e sostanziali proposte» (v. pagina n. 6 del ricorso). Detta formula risulta talmente generica e laconica da non consentire di cogliere, tramite la lettura del ricorso, se il motivo di appello avesse effettivamente riguardato anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento della fase di accertamento, tema questo che non risulta, dal resoconto che ne è stato fatto nel ricorso in esame, essere stato poi trattato nemmeno nelle memorie illustrative depositate in secondo grado. Sotto tale profilo, quindi, va allora dato seguito alla pacifica giurisprudenza pacifica di questa Corte, secondo la quale «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di 11 di 13 tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n., 5429). 5.2. La censura poi pecca di autosufficienza anche perché, nell’assumere che «l’unico riferimento soggettivo esposto in cartella è il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è RI IO», ha nondimeno omesso di riprodurre nel ricorso il contenuto parte qua della cartella (sulla cui necessità v. anche Cass., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15705), onere questo che, se assolto, avrebbe consentito anche alla ricorrente di avvedersi che era stato indicato anche il responsabile dell’emissione della cartella di pagamento, indicandolo in tale GI LA. 5.3. Non può, infine, farsi a meno di osservare che il motivo presenta elementi di equivocità nella parte in cui lamenta, da un lato, la mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile dell’accertamento, dopo aver contestato nel giudizio di merito e prospettato nel ricorso in 12 di 13 esame come ipotesi di revocazione della sentenza della Commissione regionale proprio la circostanza della «mancanza dell’avviso di accertamento quale atto presupposto necessario e prodromico all’emissione della cartella impugnata» (v. pagina n. 8 del ricorso). Allo stesso modo, è restato non chiarito il richiamo al mancato rispetto di una disposizione, quale l’art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, che prevede la doppia indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, rispetto alla contestazione in oggetto, che ha riguardato, invece, il responsabile dell’accertamento, figura questa di incerta individuazione quando come asserito – sia mancata una fase di accertamento e quando sia stato indicato – come pure riconosciuto dalla ricorrente - il responsabile dell’iscrizione a ruolo. 6. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso va rigettato. 7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. 8. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 13 di 13
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di loro nella misura di 200,00 € e per esborsi e 5.800,00 € per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise, avv. Sebastiano de Feudis, per dichiarato anticipo. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperita dalla Procura notificante» (così, Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). 5. Risulta, infine, inammissibile la terza doglianza, volta a censurare la sentenza per violazione dell’art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 sul rilievo secondo il quale nella cartella impugnata mancherebbe l’indicazione del responsabile del procedimento, risultando solo il nominativo di tale RI IO che sarebbe però il solo soggetto responsabile dell’iscrizione a ruolo, la quale integra una fase diversa da quella dell’accertamento. 5.1. Senonchè, il motivo pecca di autosufficienza, per plurime ragioni. 10 di 13 Intanto, perché non risulta nessuna pronuncia da parte della Commissione sulla predetta eccezione, la quale non viene riportata nemmeno nei motivi di appello. Difatti, la difesa della contribuente, nel precisare di aver eccepito, in primo grado, la nullità dell’atto impugnato anche per la «mancata indicazione del responsabile del procedimento, dato riportato solo in relazione all’iscrizione, fase successiva e diversa dall’accertamento» (v. pagina n. 5 del ricorso), si è poi limitata a riportare i motivi di appello, richiamando specificamente le varie ragioni di gravame proposte, assumendo poi «nel merito» di aver lamentato alla lettera «d) l’omessa pronuncia ex art. 112 cpc della C.T.P. di Caserta sulle eccezioni formali e sostanziali proposte» (v. pagina n. 6 del ricorso). Detta formula risulta talmente generica e laconica da non consentire di cogliere, tramite la lettura del ricorso, se il motivo di appello avesse effettivamente riguardato anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento della fase di accertamento, tema questo che non risulta, dal resoconto che ne è stato fatto nel ricorso in esame, essere stato poi trattato nemmeno nelle memorie illustrative depositate in secondo grado. Sotto tale profilo, quindi, va allora dato seguito alla pacifica giurisprudenza pacifica di questa Corte, secondo la quale «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di 11 di 13 tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n., 5429). 5.2. La censura poi pecca di autosufficienza anche perché, nell’assumere che «l’unico riferimento soggettivo esposto in cartella è il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è RI IO», ha nondimeno omesso di riprodurre nel ricorso il contenuto parte qua della cartella (sulla cui necessità v. anche Cass., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15705), onere questo che, se assolto, avrebbe consentito anche alla ricorrente di avvedersi che era stato indicato anche il responsabile dell’emissione della cartella di pagamento, indicandolo in tale GI LA. 5.3. Non può, infine, farsi a meno di osservare che il motivo presenta elementi di equivocità nella parte in cui lamenta, da un lato, la mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile dell’accertamento, dopo aver contestato nel giudizio di merito e prospettato nel ricorso in 12 di 13 esame come ipotesi di revocazione della sentenza della Commissione regionale proprio la circostanza della «mancanza dell’avviso di accertamento quale atto presupposto necessario e prodromico all’emissione della cartella impugnata» (v. pagina n. 8 del ricorso). Allo stesso modo, è restato non chiarito il richiamo al mancato rispetto di una disposizione, quale l’art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, che prevede la doppia indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, rispetto alla contestazione in oggetto, che ha riguardato, invece, il responsabile dell’accertamento, figura questa di incerta individuazione quando come asserito – sia mancata una fase di accertamento e quando sia stato indicato – come pure riconosciuto dalla ricorrente - il responsabile dell’iscrizione a ruolo. 6. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso va rigettato. 7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. 8. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 13 di 13
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di loro nella misura di 200,00 € e per esborsi e 5.800,00 € per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise, avv. Sebastiano de Feudis, per dichiarato anticipo. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio