Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8417
CASS
Sentenza 20 giugno 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare le clausole dell'accordo nazionale di settore del 17 giugno 1992 prevedenti maggiorazioni rispettivamente pari al 20 per cento della retribuzione per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati e al 30 per cento per il lavoro notturno non compreso in turni periodici, aveva ritenuto che ai fini della configurazione dei turni avvicendati non fosse richiesta la regolarità dell'alternanza tra prestazioni notturne e diurne essendo tale requisito previsto solo dall'art. 2108 cod. civ. ed aveva, quindi, affermato il diritto del conducente di linea del CO.TRA.L. ricorrente alla maggiorazione del 20 per cento in quanto nell'arco di tempo considerato si erano verificate, sia pure non regolarmente, periodiche rotazioni di persone che si erano date il cambio nello svolgimento dell'attività lavorativa in oggetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8417
    Data del deposito : 20 giugno 2001

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