Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare le clausole dell'accordo nazionale di settore del 17 giugno 1992 prevedenti maggiorazioni rispettivamente pari al 20 per cento della retribuzione per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati e al 30 per cento per il lavoro notturno non compreso in turni periodici, aveva ritenuto che ai fini della configurazione dei turni avvicendati non fosse richiesta la regolarità dell'alternanza tra prestazioni notturne e diurne essendo tale requisito previsto solo dall'art. 2108 cod. civ. ed aveva, quindi, affermato il diritto del conducente di linea del CO.TRA.L. ricorrente alla maggiorazione del 20 per cento in quanto nell'arco di tempo considerato si erano verificate, sia pure non regolarmente, periodiche rotazioni di persone che si erano date il cambio nello svolgimento dell'attività lavorativa in oggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8417 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATO V. - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
EN LL, ELETT. DOM. IN Roma, via della Balduina n. 120, presso l'avv. Beniamino D'Aloisio che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRA.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via dei Rogazionisti n. 16, presso l'avv. Maria Adelaide Venchi che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- CONTRORICORRENTE -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 3 giugno 1998, n. 10765 (R.G.N. 14592/92);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2001,la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Maria Adelaide Venchi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 giugno 1998 il Tribunale di Roma respingendo l'appello proposto da RE OT nei confronti del Consorzio Trasporti Pubblici Lazio - CO.TRA.L, di cui era dipendente con mansioni di conducente di linea, confermava la pronuncia 4 marzo 1991 con cui il locale Pretore aveva rigettato la domanda dello stesso volta ad ottenere la condanna del detto Consorzio, previa declaratoria del suo diritto alla maggiorazione del 30% per il lavoro notturno prestato non in turni avvicendati dal 1984 al gennaio 1989, al pagamento della somma di lire 4.944.500, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il OT ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione dell'art. 1362 ss. c.c. sulla interpretazione ermeneutica del contratto nonché contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata, sentenza perché, dopo avere esattamente rilevato che la differenza tra le due percentuali deve ricercarsi nella individuazione del lavoro notturno come compreso o non in turni avvicendati e che il concetto di lavoro notturno in turni avvicendati è caratteristico di una prestazione notturna solo eccezionale, ha snaturato la previsione contrattuale affermando che l'elemento peculiare distintivo non è il concetto di avvicendamento, bensì quello di alternanza.
La confusione è ulteriormente aggravata dal riferimento a due circostanze: il non avere il ricorrente chiesto la maggiorazione per alcuni mesi;
l'ammissione da parte dello stesso dello svolgimento di attività inserita in turni avvicendati, desunta dalla percezione di indennità di tale tipo.
Ed invero la prima circostanza, che è esatta, conferma che nel periodo di circa 5 anni vi erano stati due mesi in cui il lavoro notturno era stato compreso in turni avvicendati mentre è del tutto infondata la seconda non avendo il ricorrente ammesso lo svolgimento di lavoro notturno compreso in turni avvicendati.
Ugualmente erroneo è l'affermazione secondo cui il lavoro notturno sia penoso solo se svolto sempre, e non lo sia se alternato. Dallo svolgimento da parte dell'azienda consortile di attività nell'arco delle 24 ore e dall'avvicendamento dei turni lavorativi (considerata una prestazione giornaliera pro-capite di circa 6 ore), articolati in almeno quattro turni nell'arco delle 24, discende, infatti, che una prestazione compresa in turni avvicendati deve prevedere il lavoro notturno per non più del 25% dell'intero monte ore mensili.
Diverso sarebbe stato il risultato se la norma collettiva avesse usato il termine "alternato" (esprimente in genere il rapporto fra due elementi), in luogo di "avvicendato" (tipico di un intercalare periodico di situazioni).
Ne discende che se la prestazione notturna abbia superato - e nella specie sempre e di gran lunga - il coefficiente pari a 1/4 della intera prestazione, tale prestazione non può essere definita come compresa in turni avvicendati.
Il motivo va rigettato perché infondato.
L'affermazione della impugnata sentenza circa la erogazione da parte del Consorzio di quanto effettivamente dovuto al OT per il lavoro notturno dallo stesso prestato postula l'interpretazione dell'accordo nazionale di settore del 17 giugno 1992 che aveva apprestato una disciplina per i turnisti più favorevole di quella posta dall'art. 2108 c.c. prevedendo l'attribuzione di maggiorazioni del 20% e del 30% a seconda della inclusione del lavoro notturno in turni avvicendati e non.
La convenzione è stata, infatti, intesa nel senso che non era richiesta, ai fini della configurazione di turni avvicendati, la "regolarità" dell'alternanza in quanto requisito previsto solo dall'art. 2108 c.c. Quindi il giudice d'appello, dopo avere accertato che, secondo quanto emerso dalle buste paga, nell'arco complessivo di circa cinque anni le prestazioni notturne avevano riguardato, rispetto al totale delle ore mensilmente lavorate, percentuali da un minimo di poco più del 50% (giugno 1985),fino ad un massimo del 100% (nei soli mesi di agosto 1984 e luglio 1985),ha concluso che, pur in presenza di una variabile alternanza tra prestazioni notturne e diurne, erano configurabili turni avvicendati ossia rotazioni periodiche di persone che si erano date il cambio nello svolgimento di una determinata attività (vedi Cass., 25 febbraio 1995, n. 2211; Cass., 7 agosto 1998, n. 7770, sulla relativa nozione). Trattasi di giudizio espresso dal Tribunale nel sovrano apprezzamento delle prove (Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; Cass., 10 maggio 2000, n. 6023), congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità, rispetto al quale è di tutta evidenza l'inconferenza delle generiche censure formulate che, invece di involgere in modo specifico l'anzidetta interpretazione della norma collettiva - su cui è fondata la spiegazione delle irregolari punte accertate nello svolgimento delle prestazioni notturne, nel rapporto eccezionale di tre mesi su cinque anni - hanno finito con l'accentrarsi sul mero dato formale dell'uso - come si è visto, neppure esatto - del concetto di alternanza in sostituzione di quello di avvicendamento. Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 42.000 oltre lire umilionecinquecentomila per onorari. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001