Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6814 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
06814 /02 Aula 'B' D E E BOL 39 L. 21-11-1991, N.374 REGISTRAZION ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI DA TE E DIE EN ARTT. 46 RT ALI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE indennità assicurativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: • R.G.N. 22616/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 19387 SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Antonio AMATUCCI Rel. Consigliere Ud.18/03/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVA TIRRENA SPA ASSIC RIASSIC CAPITALIZZAZIONI, con sede in Roma, in persona del procuratore della società Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BOSCO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MONACO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ER CONCETTA nella sua qualità di tutore del GIOVANNI GOVERNA;
2002 intimata - 696 avverso la sentenza n. 294/99 del Giudice di pace di LAMEZIA TERME, emessa il 25/11/99 e depositata il 06/12/99 (R.G. 602/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda di CE AZ nella qualità di tutore provvisorio di Giovanni Governa, ha condannato : la Nuova Tirrena s.p.a. al pagamento di L. !.690.000, oltre accessori, a titolo di indennità giornaliera e rimborso di spese dovute, a seguito del ricovero del Governa presso la casa di cura Istituto S. Anna di Cro- tone dal 13 al 17.11.1998, in base a due polizze assi- curative stipulate dal medesimo nel 1992; che è denunciata "violazione di norme di diritto per aver omesso il giudice di pace l'esame delle ecce- zioni proposte dalla Nuova Tirrena;
nullità della sen- tenza;
omessa motivazione su punti decisivi della con- troversia prospettati dalla Nuova Tirrena"; che la ricorrente si duole in particolare che il giudice di pace abbia del tutto omesso di esaminare 2 l'eccezione della società di assicurazione con la quale era stato dedotto che, a seguito della sopravvenuta pa- tologia neuropsichica in capo al Governa sin dal 1997, le polizze avevano "cessato di aver effetto", secondo quanto stabilito dalle clausole, specificamente indica- te, delle due polizze;
e che, inoltre,; RITENUTO che il ricorso è manifestamente fondato in quanto il giudice di pace ha avuto esclusivo riguardo all'assenza della malattia all'epoca della conclusione del contratto, ma non ha in alcun modo motivato in or- dine alla delimitazione del rischio assicurato, secondo quanto invece inequivocamnte dedotto dalla società as- sicuratrice in comparsa di risposta, alla cui pagina 3 è eccepita l'esclusione dalle garanzie assicurative delle spese e delle indennità connesse a ricoveri avve- nuti in relazione a patologie neuropsichiche;
che la motivazione è dunque meramente apparente, avendo il giudice di pace assolutamente omesso di con- siderare un'eccezione che, se fondata, sarebbe stata logicamente assorbente;
che va conseguentemente cassata con rinvio a diver- so giudice di pace di Lamezia Terme, affinché decida la causa dando conto delle ragioni della decisione in re- lazione alla dedotta esclusione della garanzia assicu- rativa;
3 visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Lamezia Terme. Roma, 18 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCE RE C1 Dott.ssa Matja Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 13.05.02 MADI IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 4 S . S . A NOW