Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4564
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma degli artt. 1 e 45 R.D. n. 1611 del 1933, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, mentre le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, sull'opportunità di promuovere la lite o di resistere a una lite da altri proposta, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 103 del 1979, dall'autorità individuata dalla stessa disposizione. (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, in ragione della mancata produzione, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, della delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA, autorizzante il suo presidente al promovimento della lite, in base alla previsione statutaria contenuta nell'art. 5, n. 21, del d.P.R. n. 30 del 1985, aveva dichiarato improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad esso proposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4564
    Data del deposito : 27 marzo 2003

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