Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma degli artt. 1 e 45 R.D. n. 1611 del 1933, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, mentre le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, sull'opportunità di promuovere la lite o di resistere a una lite da altri proposta, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 103 del 1979, dall'autorità individuata dalla stessa disposizione. (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, in ragione della mancata produzione, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, della delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA, autorizzante il suo presidente al promovimento della lite, in base alla previsione statutaria contenuta nell'art. 5, n. 21, del d.P.R. n. 30 del 1985, aveva dichiarato improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad esso proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14958/00 proposto da:
A.I.M.A. (oggi Ag.E.A.) in persona del Presidente, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
SI GI, SI TO;
- intimati -
e con l'intervento di AR IN, elettivamente domiciliato in Roma via Giunio Bazzoni 3 presso l'avv. Fabrizio Paoletti e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli avv.ti Armando Buttitta e Girolamo Rubino del Foro di Palermo;
- resistente - e sul ricorso iscritto al n. 18939/00 proposto da:
AR IN, dom.to rapp.to e difeso c.s.
- ricorrente incidentale -
contro
A.I.M.A. (oggi Ag.E.A.) in persona del Presidente, dom.ta in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente a r.i. -
e
SI GI - IN CO;
- intimati -
entrambi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 785 dell'8.9.99., Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2003 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce, Udito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito nel corpo incidentale condizionato, e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'1.2.1991 l'AIMA conveniva innanzi al Tribunale di Palermo SI GI, IN CO e AR IN chiedendone la solidale condanna al pagamento di lire 99.805.880 quale risarcimento dei danni provocati per l'indebita e truffaldina percezione di aiuti comunitari per la produzione di agrumi. Nel mentre rimaneva contumace il IN, si costituivano il SI e l'AR, il quale, in via riconvezionale, chiedeva la condanna dell'AIMA al pagamento della somma di lire 99.805.880 oltre accessori a titolo di compensazione finanziaria dovutagli per le lavorazioni della campagna agrumaria 86-'87, non erogata. L'adito Tribunale con sentenza 19.7.95 rigettava le domande dell'Azienda e quelle dell'AR. La sentenza era impugnata dall'AIMA con atto del 24.10.96 e dall'AR con appello principale 31.10.96 e, ne) procedimento aperto con appello AIMA, con propria impugnazione incidentale. Riuniti i procedimenti, costituitosi anche il SI e rimasto contumace il IN, l'adita Corte di Palermo con sentenza 8.9.99, dichiarava improponibile l'appello dell'AIMA sull'assunto che esso era stata proposto bensì dal Presidente dell'Azienda e con il patrocinio dell'Avvocatura Erariale ma senza la previa delibera autorizzatoria di cui all'art. 5 n. 21 del DPR 30/85 e come imposto dall'art. 75 c.p.c. (ed a nulla rilevando l'esonero dell'Avvocatura dall'onere di acquisire un mandato).
Per la cassazione di tale sentenza l'AIMA ha proposto ricorso notificandone copia al SI il 4.7.2000 ed a tal TO SI in pari data. Nè SI ne' il SI si sono costituiti nel mentre il non evocato AR ha notificato controricorso il 25/26.9.2000 (all'AIMA, al SI ed al IN), atto contenente ricorso incidentale non condizionato e condizionato, e lo ha illustrato in memoria finale ed in discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c, perché proposti avverso la stessa sentenza, si rileva che, preliminare alla disamina del merito delle impugnazioni riunite, è la decisione di questioni pregiudiziali che, afferenti la integrità del contraddittorio in fase, di impugnazione ,la legittimazione dell'AIMA, la ammissibilità stessa del ricorso principale e di quelli incidentali nonché del controricorso, ben possono essere valutate anche ex officio. Quanto ad un primo profilo, segnatamente alla mancata vocatio del IN (parte contumace del giudizio di appello, e parte vittoriosa in entrambe le fasi del merito), rileva il Collegio, contrariamente a quanto opinato dall'AR, la inesistenza di un onere di integrazione: si tratta infatti di un convenuto in una azione di natura extracontrattuale, coobbligato solidale con SI ed AR, al quale l'AIMA non ha inteso notificare l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello che dichiarava improponibile la domanda nei suoi confronti ab initio proposta. La sua causa era pertanto affatto scindibile (Cass. 14554/02 e 3102/02) si che l'iniziativa di disporne la vocatio in sede di gravame sarebbe stata possibile ai sensi dell'art. 332 cpc. Ma tale integrazione non è più a disporsi posto che il suo presupposto giustificatore, la possibilità che il chiamato proponga impugnazione incidentale, devesi ritenere affatto preclusa essendo decorso dalla pubblicazione della sentenza (13.9.99) il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. 4635/97 e 3837/95). Quanto ad un secondo profilo, deve rilevarsi (come già rilevato da Cass. 13493/99) che l'AIMA (oggi Ag.E.A. in forza delle disposizioni di cui al D.Leg 165/99) all'epoca della notificazione del ricorso (luglio 2000) era bensì in liquidazione (artt. 1 e 2 D.leg. cit.) ma ancora titolare dei rapporti pendenti e pertanto pienamente legittimata alla proposizione dell'impugnazione, solo dall'1.1.2001 tali rapporti essendo stati trasferiti all'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro subentrante nella loro gestione con le modalità della legge 1404/56 (art. 12 comma 8 D Leg. cit.). Quanto ad un terzo profilo, nel prendersi atto della notificazione del ricorso ad istanza AIMA a tal "TO SI" (soggetto ignoto nelle fasi processuali di merito), se ne deve necessariamente dedurre la inammissibilità ed in tal senso provvedere. Quanto al quarto profilo, al precedente connesso, derivante dal fatto che il ricorso, inammissibilmente notificato a soggetto ignoto, non è stato però notificato alla parte AR, di tal omissione devesi prendere atto con la conseguenza per la quale, in difetto della costituzione di alcun rapporto processuale con il predetto (e pertanto acquisita irrevocabilità della statuizione di inammissibilità dell'appello AIMA nei riguardi dell'AR stesso e pertanto della assoluzione dell'AR dalla domanda AIMA quale deliberata in primo grado), non è ammissibile la di lui costituzione in giudizio (in guisa di terzo intervenire in un giudizio di legittimità che lo vede estraneo e privo di alcun interesse a resistere) ne' tampoco la proposizione di ricorso incidentale condizionato (notificato oltre che all'AIMA anche al SI ed al IN), che, pertanto, deve essere dichiarato non già assorbito ma in radice inammissibile.
Quanto ad un quinto profilo di questione preliminare, quello afferente la ammissibilità del ricorso incidentale non condizionato dell'AR (ad oggetto la indubbia omessa pronunzia da parte della Corte sugli appelli principale ed incidentale del medesimo, pur riuniti a quello AIMA), occorre osservare quanto segue. Il ricorso sarebbe ammissibile sotto il versante della tempestività ex art. 327 c.p.c. : la sentenza dep. 8.9.99, e non notificata, è stata impugnata dall'AR il 25.9.00 con il controricorso in sè inammissibile ma contenente una impugnazione incidentale indubbiamente convertita in impugnazione principale, debitamente notificata a tre parti e tempestivamente depositata. Sol che nella memoria finale, l'AR deduce, con esatta invocazione dei dati, che un altro ricorso (principale) avverso la stessa sentenza ed avente ad oggetto la doglianza qui proposta in via "incidentale" non condizionata, è stato iscritto al n. 18421/00, discusso e trattenuto in decisione da questa Sezione alla udienza del 19.12.02 e chiede che sul ricorso qui in esame il Collegio non pronunzi, esso restando assorbito nella decisione anteriormente assunta da questa Corte.
Orbene, dalla evidente anteriorità del ricorso 18421/00 rispetto a quello (18939/00) in esame, discende non già un assorbimento (impossibile) ne' una riunione (inattuabile), bensì la semplice inammissibilità dei secondo, posto che la rituale proposizione del ricorso per cassazione ha determinato la consumazione del diritto di impugnazione con la conseguenza per la quale è restata preclusa la proposizione di altro ricorso, pur incidentale, con l'aggiunta di nuove doglianze o, come nella specie, con la loro semplice reiterazione, tal successivo ricorso non sottraendosi pertanto alla sanzione di inammissibilità. In tal senso pronunziandosi appare conforme ad equità compensare le spese tra AIMA - AgEA ed AR. Venendo, quindi, all'esame del ricorso dell'AIMA - AgEA (limitatamente a quello proposto nei confronti del SI), si rileva che con l'unico motivo, l'Avvocatura Erariale deduce la violazione degli artt. 1 e 43 R.D. 1611/33 e 5 n. 21 del DPR 30/185 per avere la Corte di Palermo erroneamente affermato la rilevanza esterna (ai fini dell'art. 75 c.p.c.) del consenso al promovimento della lite previsto dalla norma statutaria in capo al Consiglio d'Amministrazione, là dove la formazione di tale consenso dovevasi ritenere mero atto interno dell'Azienda; affatto irrilevante all'esterno in base alla considerazione della presunzione di componimento di ogni contrasto per il solo fatto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, presunzione posta in via generale dall'art. 12 della legge 103/79. La censura è fondata con la conseguenza che è, da un canto, e contrariamente alla opinione dall'AR esposta anche in discussione orale, certamente ammissibile il ricorso (sotto il versante della capacità processuale dell'AIMA in questa sede) e, dall'altro, è certamente errata la decisione della Corte di merito di ritenere improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad essa proposto, per la mancata produzione da parte dell'Avvocatura Distrettuale della delibera del C.d'A. dell'AIMA autorizzante il suo Presidente al promovimento della lite ai sensi della richiamata previsione statutaria (art. 5 n. 21 DPR 30/85). Ed infatti, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di ripetutamente formulare principi, con riguardo alla capacità processuale di vari enti ed allo jus postulanti dell'Avvocatura (cfr. S.U. 484/99 - 8594/98 - 8587/97 - 9523/96 - e Cass. 7011/97 - 10020/97- 1308/90) che si vanno sinteticamente a precisare nei termini di cui appresso. Deve quindi affermarsi che, non solo nell'ipotesi di rappresentanza obbligatoria (come per l'AIMA: cfr. Cass. 14375/00), ma anche in quelle di rappresentanza e difesa facoltativa di enti da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessario che, nei singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 RD 1611/33 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi, sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte intra moenia dalla previsione dell'art. 12 della legge 103/79, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione juris et de jure di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni rivenienti dalla inosservanza di regole (nella specie contenute in uno statuto approvato con D.P.R. ) di formazione del consenso stesso. Essendosi dall'osservanza di tali principi la Corte di merito evidentemente sottratta, devesi cassare l'impugnata sentenza rinviando ad altra Sezione della stessa Corte perché, di tali principi fatta corretta applicazione, si proceda all'esame dell'appello a suo tempo dall'AIMA proposto nei riguardi del SI (oltre che a regolare, tra dette parti, anche le spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso AIMA notificato a TO SI;
accoglie il ricorso proposto nei confronti di SI GI;
dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dall'AR; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia - anche per le relative spese - ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo;
compensa le spese tra AIMA - AgEA ed AR.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003