Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
È valida la nomina del custode fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'incombente, anche di propria iniziativa, senza che tale nomina debba esser delegata espressamente dal P.M. Quando, infatti, al sequestro procede di sua iniziativa un ufficiale di polizia giudiziaria non è necessario che egli chieda al magistrato il nome di un custode, ma, nel disporre il sequestro, egli ha la facoltà di nominare un custode e di apporre i sigilli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1999, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE AVITABILE Presidente del 02/12/1999
1. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. VINCENZO DE NUBILA Consigliere N. 4032
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 31707/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
AP DE N. A CERIGNOLA IL 28/02/1968 res. ivi via Ovidio 14;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, la quale a conferma della sentenza del Pretore di Foggia 30/09/1998, lo condannava alla pena di L. unmilione di multa per l'imputazione di cui all'art. 350 CP, così derubricata l'originaria imputazione:
reato di cui all'art. 349 CP comma 2 perché quale custode di due vasche di vino sottoposte a sequestro al fine di assicurarne la conservazione e l'identità, violava i sigilli.
Recidivo Avv. in Foggia l'08/06/1992.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LL DE veniva tratto a giudizio dinanzi al Pretore per rispondere reato di cui all'art. 349 CP: violazione dolosa dei sigilli apposti a due vasche di vino. In esito al dibattimento, il Pretore derubricava il reato in quello meno grave di violazione colposa dei sigilli e pertanto applicava la pena della multa nella misura sopra indicata
2. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado. Propone ricorso per Cassazione il prevenuto, deducendo con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione della legge penale a sensi dell'art. 606 lett. "b" CPP. Invero difetta la qualità di custode, legittimamente nominato dall'autorità competente, da intendersi come autorità giudiziaria. Ma la nomina è stata fatta dalla Polizia Giudiziaria quale autorità delegata dal PM: trattasi di un verbale di sequestro, con affidamento delle vasche in "libera custodia" al LL. Inoltre le circostanze lasciavano intendere che si trattava di custodia "ad tempus".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato. La nomina del custode può essere fatta con atto separato o col verbale di sequestro e tale nomina è valida se fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'incombente, anche di propria iniziativa, senza che siffatta nomina debba essere delegata espressamente dal PM. L'art. 349 Cp non richiede che i sigilli debbano essere apposti per ordine dell'autorità giudiziaria, potendo i medesimi essere apposti dall'autorità inquirente che procede al sequestro.
4. Quando, infatti, al sequestro procede di sua iniziativa un ufficiale o un agente della Polizia giudiziaria, non è necessario che egli chieda al magistrato il nome di un custode, ma, nel disporre il sequestro stesso, a egli stesso facoltà di nominare un custode e di apporre i sigilli.
5. L'espressione libera custodia significa che il custode ha facoltà di determinare autonomamente le modalità della custodia, non già che egli può far cessare gli effetti della custodia "ad nutum".
6. La durata del sequestro dipende alla necessità probatorie. Nulla autorizza il custode a ritenere che il sequestro valga per un tempo predeterminato. Gli effetti del sequestro cessano soltanto con la revoca o la restituzione delle cose sequestrate nella libera disponibilità di un soggetto.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 02 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2000