Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, la decisione sull'appello proposto soltanto nei confronti di una delle parti non rende improcedibile l'appello (non riunito al precedente) proposto, nei confronti delle altre parti, avverso la medesima sentenza, atteso che tale sentenza, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, contiene pronunce relative a cause diverse, pure se trattate unitariamente, così che la decisione su una di esse non incide su quella concernente le altre.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14554 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6067/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/03/99 R.G.N. 29444/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/02 dal Consigliere Dott. Camilla Di IASI;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la sentenza pretorile che, decidendo su distinti ricorsi successivamente riuniti, aveva dichiarato il diritto dei dipendenti EN IT, OL FA e GO RO all'inquadramento nella categoria con il profilo di caposettori stazioni.
In particolare, il Tribunale rilevava che avverso la medesima sentenza la società aveva già proposto altri due appelli, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e definiti con sentenza, e che, poiché le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza devono essere trattate congiuntamente, la parte avrebbe dovuto porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei diversi procedimenti di impugnazione, al fine di provvedere alla loro riunione. Rilevava altresì il Tribunale che, in difetto di tale informazione, la mancata riunione delle diverse impugnazioni non incide sulla validità della eventuale pronuncia intervenuta per prima, su una o alcune delle impugnazioni proposte, ma l'intervento della suddetta pronuncia rende improcedibile le altre impugnazioni. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la società Ferrovie dello Stato;
resiste con controricorso GO RO. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 335 c.p.c., rilevando che, in caso di impugnazione proposta avverso la medesima sentenza, la riunione può essere disposta anche d'ufficio e pertanto prescinde dall'iniziativa di parte;
che, in ogni caso, la pendenza di diverse impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza viene portata a cognizione del giudice mediante l'iscrizione a ruolo;
che, infine, l'inosservanza del giudice d'appello all'obbligo di riunire in un unico procedimento tutti i gravami proposti avverso la medesima sentenza non spiega effetti invalidanti sulla relativa decisione. La censura è fondata.
Invero, dall'esame degli atti causa, consentito a questo giudice per essere stata prospettata la violazione di norme processuali, risulta che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Foffaro, IT a RO proposero tre autonomi ricorsi al pretore chiedendo un inquadramento diverso (e superiore) da quello loro riconosciuto e che il pretore operò la riunione dei tre ricorsi decidendoli con unica sentenza;
risulta altresì che le Ferrovie dello Stato proposero avverso la sentenza tre distinti appelli, due dei quali quelli relativi al IT e al Foffaro) furono riuniti e decisi nel merito, mentre il terzo (relativo al RO) fu successivamente dichiarato improcedibile con la sentenza oggi impugnata.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che si verte in ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 332 c.p.c., a norma del quale, se l'impugnazione relativa a sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcune delle parti o soltanto nei confronti di alcune di esse, il giudice deve ordinare la notificazione alle altre parti nei confronti delle quali l'impugnazione non sia preclusa o esclusa.
Tanto premesso, è da rilevare che, secondo il consolidato orientamento espresso in materia da questa Corte (orientamento che il collegio condivide, non ravvisando valide ragioni per discostarsene), il principio in base al quale l'impugnazione di una parte è improcedibile quando sia rivolta contro una sentenza già impugnata in via principale e la decisione sulla prima sia stata emessa senza riunire le impugnazioni, non è applicabile quando queste hanno ad oggetto una sentenza che contenga pronunzie relative a cause diverse, pur se trattate unitariamente, così che la decisione relativa ad una di esse non incide su quella relativa alle altre (in questo senso vedi, da ultimo, Cass. n. 1130 del 2002, RV551934 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 9548 del 1993, RV483766 e n. 4850 del 1992, RV476924).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002