Sentenza 18 giugno 1998
Massime • 1
L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 7 agosto 1982 n. 516 non è propriamente quello della esatta percezione dei tributi, ma quello prodromico e strumentale alla trasparenza fiscale ed alla certezza contabile dei contribuenti; pertanto l'omessa bollatura iniziale dei libri contabili ha concreta idoneità ad offendere siffatto interesse, ed anche un minimo ritardo nella bollatura pregiudica la certezza temporale delle operazioni registrate, ledendo così l'interesse statuale alla agevole accertabilità dei presupposti tributari, e per conseguenza integrando gli estremi materiali del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1998, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente del 18.6.1998
Dott. Pietro GIANZIANCO Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere N.1943
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AL FIALE Consigliere N.01263/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di ST ZI nel procedimento penale
contro
BA AL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 30.9.1997 dal g.i.p. presso il tribunale di ST ZI.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Bruno Frangini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Il pubblico ministero presso il tribunale di ST ZI - chiedeva il rinvio a giudizio di AL AR, imputato del reato di cui all'art. 1, sesto comma, legge 516/1982, sostituito dall'art. 1 legge 154/1991, modif. dall'art. 8 legge 413/1991, perché - quale socio accomandatario della s.a.s. "Autodemolizioni F.lli AR di AR AL & C." - aveva tenuto irregolarmente il registro dei corrispettivi (la bollatura di cui all'art. 2215 non era stata apposta prima dell'uso su ciascun volume;
prima registrazione in data 4.1.1993; vidimazione in data 15.1.1993).
All'udienza preliminare del 30.9.1997, il g.i.p. presso il tribunale dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussisteva. Osservava che il semplice ritardo nella bollatura dei libri contabili, soprattutto se di entità così modesta, configurava una semplice irregolarità formale, che non comportava alcuna lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero in sede per errata interpretazione della norma. Sostiene in sintesi che il reato è di natura formale e, attraverso il richiamo dell'art.2215 c.c., punisce la mancata bollatura dei libri prima dell'uso.
3 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per chiarezza va premesso che il thema decidendum non risulta modificato dall'entrata in vigore del D.L. 10.6.1994 n..357, convertito nella legge 8.8.1994 n. 489, che ha alleggerito gli adempimenti contabili penalmente sanzionati a carico del contribuente: infatti questa legge ha modificato soltanto il regime delle vidimazioni periodiche, ma nulla ha innovato in materia di bollatura iniziale dei libri contabili obbligatori (cfr. Cass, Sez. III, n. 3513 del 24.11.1995, ud. 18.10.1995, Delia, rv. 203215). Tanto premesso, il problema da esaminare è se il semplice ritardo nella bollatura (nella fattispecie, del registro dei corrispettivi) sia equiparabile alla mancata bollatura (la sentenza impugnata lo esclude come irragionevole); ovvero se il reato di cui all'art. 1, sesto comma, della legge 516/1982 sia escluso quando la violazione nella tenuta delle scritture contabili è meramente formale, tanto da non richiedere una indagine diretta ad accertare l'eventuale evasione fiscale (come riterrebbe una sentenza di questa corte in data 29.1.1997, citata nella pronuncia del g.i.p. senza altri estremi, e quindi irreperibile).
3.1 - In ordine al primo aspetto, va osservato che la norma, di cui all'ultimo comma del citato art. 1 ha subito varie modifiche testuali, ma ha sostanzialmente confermato l'obbligo della bollatura iniziale dei libri obbligatori (libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti).
Infatti il testo originario della legge 7.8.1982 n. 516, imponeva di tenere i libri in conformità all'art. 22 del D.P.R. 29.9.1973 n.600, che a sua volta prescrive di bollare e numerare i libri a norma dell'art. 2215 del cod. civ., e cioè di numerarli progressivamente in ogni pagina, di bollarli in ogni foglio e di indicare nell'ultima pagina il numero dei fogli che li compongono, prima che gli stessi libri siano messi in uso.
Nel testo modificato dall'art. 1 del D.L. 16.3.1991 n. 83, convertito nella legge 15.5.1991 n. 154, si considerava non tenuto il libro contabile non bollato, mentre si considerava irregolare la tenuta del libro contabile quando la bollatura iniziale non fosse stata apposta prima dell'uso. Nel testo modificato dall'art. 8 della legge 30.12.1991 n. 413, ferma l'equiparazione dell'omessa bollatura alla omessa tenuta, si considera irregolare la tenuta del libro contabile quando la bollatura di cui all'art. 2215 cod. civ. non è stata apposta su ciascun volume (è questa la normativa vigente all'epoca del fatto contestato all'imputato). Se ne deve concludere che anche in quest'ultima versione (e poi anche in quella introdotta dalla succitata legge 489/1994, che ha innovato solo in tema di vidimazioni) resta a carico del contribuente tenuto alla istituzione dei libri contabili l'obbligo di bollarli prima di metterli in uso. Si tratta di una di quelle "formalità estrinseche" individuate dalla dottrina, dette "iniziali" proprio perché devono esserle assolte prima di mettere in uso il libro. Il carattere preventivo. della bollatura rispetto alla attività economica che dovrà essere registrata - del resto risponde alla ratio della formalità, la quale è volta ad assicurare certezza al tempo delle operazioni economiche del contribuente, che devono essere registrate in stretti termini temporali prestabiliti dalla legge. In particolare, nel registro dei corrispettivi di cui alla fattispecie de qua le operazioni devono essere registrate giornalmente a mente dell'art. 24 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. 3.2 - In ordine al secondo aspetto, questa corte, richiamandosi al principio di offensività, ha escluso la sussistenza del reato proprio in un caso di minimo ritardo nella vidimazione del registro dei corrispettivi. Più esattamente, secondo questa sentenza (citata dal g.i.p. nella sua pronuncia), "se è vero che l'ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili ( ... ) è di carattere formale, ciò non può indurre a concludere, in ogni caso per la penale rilevanza di una qualsiasi non conformità che sia dato riscontrare tra il documento come tenuto e come invece esigibile attraverso le prescrizioni dettate dalle disposizioni che regolano la materia. Pertanto non ogni imperfezione o irregolarità assume connotazione penalmente rilevante, dovendosi riservarsi invece tale natura a quelle imperfezioni o irregolarità che alterino o siano in grado di alterare la fedeltà del documento, sicché, se questo, nonostante l'accertata difformità dal dovuto - difficoltà che sia puramente formale - risulti ugualmente "leggibile", si resterà fuori dell'ambito di applicabilità della norma penale per la concreta inoffensività della condotta" (Cass. Sez. III, n. 2307 del 6.11.1993, ud. 5.10.1993, Recco, rv. 196291). Al riguardo, prescindendo dalla valutazione della concreta applicabilità del principio al fatto contestato al Recco nel processo citato, va osservato che il principio di offensività deve essere applicato in. rigoroso collegamento al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sicché il reato è escluso solo quando la condotta è inidonea ad offendere (ex art. 49 cpv. cp.) quello specifico interesse tutelato dalla norma penale, che costituisce il cosiddetto oggetto giuridico del reato. Orbene, posto che l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 1, sesto comma, della legge 516/1982 non è propriamente quello alla esatta percezione dei tributi ma quello prodromico e strumentale alla trasparenza fiscale e alla certezza contabile dei contribuenti, non può dirsi che l'omessa bollatura iniziale dei libri contabili sia priva di concreta idoneità ad offendere siffatto interesse. Come sopra accennato .(n. 3.1), anche un minimo ritardo nella bollatura, ovverosia una bollatura ,intervenuta dopo il momento iniziale, pregiudica la certezza temporale delle operazioni registrate, ledendo così l'interesse statuale alla agevole accertabilità dei presupposti tributari, e ,per conseguenza integrando gli estremi materiali del reato.
In questa linea si iscrivono esplicitamente altre pronunce di questa sezione: in particolare Sez. III, n. 9737 del 28.10.1993, ud. 22.9.1993, Fanti, rv. 196283, secondo cui la norma de qua persegue l'obiettivo di assicurare la trasparenza della posizione tributaria della persona obbligata, sicché solo marginali irregolarità che non pregiudichino l'indicato interesse tutelato dalla norma possono venir qualificate come inoffensive, tali da escludere la rilevanza penale del fatto;
e soprattutto Sez. III, sent. n. 738 del 24.1.1995, ud. 23.9.1994, Tacchino, rv. 201226, la quale ha sottolineato che la punizione della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non prescinde dalla concreta offensività della condotta, ma questa offensività va definita in relazione al bene tutelato dalla norma penale, che non è propriamente quello di combattere l'evasione tributaria, ma quello prodromico della trasparenza e dell'agevole controllabilità fiscale dell'attività economica dei contribuenti. Applicando correttamente questi principi in tema di bollatura tardiva dei libri contabili, questa sezione ha annullato con rinvio altre sentenza assolutorie del tribunale di ST ZI (n. 3955 del 29.4.1997, ud.19.3.1997, p.m. in proc. Balbo;
n. 3956 del 29.4.1997, ud. 19.3.1997, p.m. in proc. Cattorini).
3.3 - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di ST ZI, che si atterrà nel nuovo giudizio ai principi sopra affermati.
P.Q.M.
La corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di ST ZI.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1998