Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 14580
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione dei ricorsi oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non trova applicazione nei procedimenti "de libertate" perché per detti procedimenti la presentazione di motivi nuovi è regolata in modo del tutto autonomo rispetto alla previsione dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., potendo avvenire, a norma dell'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen, non richiamato dalla menzionata disciplina transitoria, sino all'inizio della discussione.

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 14580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14580
    Data del deposito : 9 marzo 2006

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