Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 2
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione dei ricorsi oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non trova applicazione nei procedimenti "de libertate" perché per detti procedimenti la presentazione di motivi nuovi è regolata in modo del tutto autonomo rispetto alla previsione dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., potendo avvenire, a norma dell'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen, non richiamato dalla menzionata disciplina transitoria, sino all'inizio della discussione.
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 14580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14580 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 699
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 11224/2005 11235/2005
ha pronunciato la seguente: 11241/2005 23761/2005 23764/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU US;
avverso ordinanze del Tribunale di Catanzaro in date 27.1, 27.1, 3.2,
21.3 e 29.3.2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. DI VIRGINIO Adolfo;
udite le conclusioni del P.G. Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Ricorre di persona LU US, con distinti mezzi di impugnazione, avverso cinque ordinanze - in date 27 gennaio, ancora
27 gennaio, 3 febbraio, 21 marzo e 29 marzo 2005 - del Tribunale di
Catanzaro, in funzione di Giudice di appello, con le quali sono state rigettate o dichiarate inammissibili le impugnazioni da lui proposte avverso ordinanze del G.I.P., in sede, reiettive di sue richieste di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di calunnia. Data la stretta affinità del loro oggetto e la identità delle censure poste a fondamento dei ricorsi, i procedimenti relativi sono stati riuniti e fissati per la congiunta trattazione all'odierna udienza.
Va osservato in via preliminare che è entrata in vigore, con la data dell'odierna udienza, la L. 20 febbraio 2006, n. 46; la quale ha riformato tra l'altro, con l'art. 8, l'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), estendendo la possibilità del ricorso al vizio di motivazione risultante da atti del processo diversi dal testo del provvedimento impugnato e ha concesso di conseguenza in via transitoria, con l'art. 10, comma 5, il termine di trenta giorni -
decorrente dalla stessa data - per la eventuale presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4. Si tratta pertanto di stabilire se tale legge comporti nel caso l'obbligo del rinvio della decisione per un periodo di tempo non inferiore al termine predetto.
Ritiene il Collegio che al quesito debba essere data risposta negativa per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto, non sembra che la norma possa trovare applicazione ai procedimenti de liberiate previsti dall'art. 311 c.p.p.. In tali procedimenti, invero, la presentazione di motivi nuovi è regolata in modo del tutto autonomo rispetto alla previsione dell'art. 585
c.p.p., comma 4; tant'è che essa, secondo la previsione del quarto comma dell'art. 311, può avvenire sino all'inizio della discussione.
La L. n. 46 del 2006, d'altronde, richiama esclusivamente l'art. 585
c.p.p., comma 4, che non riguarda i procedimenti de liberiate, e non contiene alcun richiamo parallelo all'art. 311, comma 4; e ciò
significa che il legislatore non ha inteso comprendere tali procedimenti tra quelli di cui sia previsto il differimento per l'eventuale presentazione di motivi nuovi che tengano conto dello ius superveniem, salva ovviamente la facoltà del ricorrente di far valere con motivi nuovi i diritti nascenti dalla nuova normativa entro l'inizio della discussione. Il legislatore non ha poi introdotto alcuna deroga al quinto comma dell'art. 311, che prevede per la decisione del ricorso un termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti. È vero che si tratta di termine ordinatorio,
la cui eventuale inosservanza non comporta nullità e non influisce sull'efficacia della misura cautelare;
ma è anche vero che il rinvio della trattazione del processo per un periodo di tempo pari almeno a tale termine renderebbe sistematica la sua elusione ed equivarrebbe ad una temporanea abrogazione della norma, senza che di una volontà
del legislatore in questo senso esista traccia nella legge di riforma.
In secondo luogo, la facoltà della presentazione di motivi nuovi non può comunque comportare il differimento dell'udienza allorché il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché, ove pure si ritenesse applicabile l'art. 585 c.p.p., comma 4, proprio tale norma prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, che non possono sanare i vizi da cui risultino inficiati i motivi principali;
e pertanto il rinvio del processo sarebbe disposto ad un fine scontatamente inutile.
I ricorsi del LU debbono invero essere dichiarati inammissibili.
Il LU aveva inoltrato, tra il 17 agosto e il 20 ottobre 2004, una serie di richieste di revoca della misura applicatagli, tutte dichiarate inammissibili o rigettate dal G.I.P. competente. Contro
ciascuna di tali decisioni aveva proposto appello. Il Tribunale ha ritenuto in tre dei casi che l'impugnazione fosse inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato l'indagato rimesso nel frattempo in libertà; ha parimenti dichiarato inammissibile un altro degli appelli perché inoltrato a mezzo fax;
ha rigettato altro appello. Contro questi provvedimenti il LU ha proposto altrettanti ricorsi, formalmente distinti ma del tutto identici;
ed anzi costituiti da più copie dello stesso atto, differenziate soltanto in alcuni casi da un inserto che richiama una sentenza di questa Corte,
riguardante peraltro materia del tutto estranea a quella in argomento: Le deduzioni del ricorrente difettano pertanto della richiesta specificità, astraendo del tutto dalla motivazione dei provvedimenti impugnati, che non viene per nulla presa in considerazione e fatta oggetto di critiche pertinenti.
Ed invero, tali provvedimenti hanno ritenuto che con le richieste di revoca non fosse stato dedotto alcun elemento di novità e che pertanto non potesse essere posta in discussione, in punto di gravi indizi di colpevolezza, la valutazione adottata in sede di riesame,
su cui si era formato il cosiddetto giudicato cautelare. Il
ricorrente non contesta in alcun modo il fondamento di tali decisioni, limitandosi ad allegare sempre identici rilievi sulla gravita indiziaria, già presi in considerazione e disattesi in quella sede;
e ciò persino a fronte della decisione che aveva dichiarato inammissibile uno degli appelli per la irritualità del mezzo di trasmissione, che viene impugnata sempre con gli stessi argomenti stereotipi. È vero che non possono ritenersi condivisibili le affermazioni del Tribunale sul sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, poiché l'interesse relativo sussiste anche dopo la rimessione in libertà, quando venga fatta questione sui gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza rileva comunque ai fini previsti dall'art. 314 c.p.p.; e che tali affermazioni hanno pertanto una validità limitata alle esigenze cautelari, che l'interessato non pone peraltro in discussione in sede di ricorso. È parimenti vero,
d'altronde, che anche le ordinanze in questione, nonostante l'inesattezza della premessa, prendono poi comunque in considerazione le deduzioni dell'appellante, per negare loro qualsiasi carattere di novità e per escludere quindi la loro rilevanza in sede di procedimento di revoca;
per cui restano sorrette da motivazione idonea le decisioni di inammissibilità adottate, censurabili in astratto unicamente per la mancata condanna alle spese (ma di ciò
non ha certamente interesse a dolersi l'indagato). Sul ritenuto difetto di novità e sulla conseguente infondatezza delle richieste di revoca manca qualsiasi rilievo;
onde non possono non ritenersi prive di qualsiasi pertinenza, e perciò di qualsiasi specificità,
le deduzioni del ricorrente.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
500,00 (cinquecento) per ciascuno dei ricorsi, e perciò di Euro
2.500,00 (duemilacinquecento) in totale, in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006