Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7171
CASS
Sentenza 10 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa , altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione , fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale ( nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere subordinato del rapporto di un letturista dell'ENEL).

Commentari3

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Nota a sentenza Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1514 del 24 febbraio 2025 La distinzione tra “lavoro autonomo” e “lavoro parasubordinato”. Di Emanuela Porcelli Abstract “Il lavoro parasubordinato è una forma di lavoro autonomo, caratterizzato, anche in caso di natura prevalentemente personale della prestazione, dalla collaborazione continuativa e coordinata. Quest'ultima è l'elemento effettivamente distintivo rispetto alla prestazione d'opera autonoma, in quanto postula che la prestazione d'opera o di servizio, a carattere personale, si svolga continuativamente in connessione o in collegamento con il preponente/committente, per contribuire alle finalità cui esso mira.” The …

     Leggi di più…

  • 2Cass. civ. Sez. lavoro, 11
    Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 25 luglio 2019

    L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal …

     Leggi di più…

  • 3Sulla natura subordinata del rapporto di lavoroAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7171
Data del deposito : 10 maggio 2003

Testo completo