Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
È inammissibile l'istanza con la quale il P.M. chieda al giudice dell'esecuzione di esprimere un parere preventivo sull'interpretazione del giudicato (nella specie circa l'avvenuta applicazione della recidiva) in vista dell'adempimento di doveri gravanti esclusivamente su di lui per l'esecuzione della pena.
Commentari • 3
- 1. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (prima parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
Leggi di più… - 2. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (prima parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
Leggi di più… - 3. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (prima parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 14 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 41325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41325 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2543
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 18181/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALMI;
nei confronti di:
1) CE CO N. IL 18/10/1953;
avverso l'ordinanza n. 119/2009 TRIBUNALE di PALMI, del 04/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le conclusioni del PG Dott. IANNELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, da qualificarsi "decreto", il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza depositata il 1.4.2009 con la quale il P.M., organo dell'esecuzione, aveva chiesto a quel giudice di chiarire, in relazione all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), se nella sentenza n. 613/2006 a carico di NT Domenico, pronunciata dal tribunale, confermata in sede di appello e divenuta irrevocabile il 2.12.2008, era stata o meno applicata la recidiva contestata a mente dell'art.99 c.p.p., comma 4. 1.2 A sostegno della decisione il giudice a quo osservava che l'istanza proposta dal P.M. poneva una questione interpretativa di un giudicato relativamente a sentenza di condanna prodromica alla sua esecuzione ed alla sua eventuale sospensione a mente dell'art. 656 c.p.p., questione di esclusiva competenza funzionale del P.M., quale organo dell'esecuzione, da risolversi, da parte di esso P.M., sulla base della complessiva lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
1.3 Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, pur censurando come errata la motivazione illustrata dal giudice a quo, dappoiché a suo avviso possibile e legittima la sottoposizione in via preventiva al giudice competente di questioni dubbie relative alla esecuzione di una sentenza per iniziativa della parte interessata, concludeva per il rigetto del ricorso, sul rilievo che pacificamente il dubbio posto dal P.M. istante era chiarito, senza possibilità di equivoco, dalla lettura del dispositivo e della motivazione relativa alla determinazione della pena, ove la recidiva oggetto del dubbio, facoltativa nella sua applicazione giudiziale, non risulta mai presa in considerazione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero quella riconosciuta al giudice dell'esecuzione dall'art.665 c.p. è una competenza giurisdizionale, la cui disciplina è
dettata dal titolo 3 del libro 10 del c.p.p., preceduto, come è noto, dal titolo 1, sul "Giudicato", dal titolo 2, sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dal titolo 3 detto. L'esecuzione della sentenza di condanna, ivi compresa la delibazione in ordine alla possibilità di disporne la sospensione, rientra tra le funzioni che il complesso normativo appena indicato assegna al P.M., giacché secondo il principio generale deducibile dagli artt.655 e seg. c.p.p., l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali è
curata dal pubblico ministero, al quale spetta svolgere, per un verso, tutti gli accertamenti preliminari necessari per poter giungere ad una corretta determinazione degli ordini di cui all'art.656 c.p.p. (Cass., Sez. 3^, 22.4.1994, n. 1285; Cass., Sez. 6^,
28.6.1999, n. 2426) e, per altro verso, ogni necessaria attività interpretativa del titolo da eseguire, al fine di darvi esecuzione nel pieno rispetto della volontà giurisdizionale in esso espressa. Soltanto all'esito di dette attività esecutive dell'organo dell'esecuzione è possibile, attraverso l'incidente di esecuzione e l'impugnazione dei provvedimenti esecutivi, coinvolgere il ruolo esclusivamente giurisdizionale del giudice, al quale, di conseguenza, non può rivolgersi, senza assicurare il necessario contraddittorio, alcuna istanza preventiva volta al migliore esercizio di una funzione, che giurisdizionale non è e nella quale, appunto per questo, non può in alcun modo egli (il giudice cioè) intervenire. È pur vero che l'art. 670 c.p.p. assegna al giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere di tutte le "questioni" relative al "titolo esecutivo, e che, pertanto, può anche riconoscersi che in tale competenza rientrino questioni relative a conflitti non ancora insorti e, quindi, domande volte ad evitare siffatta insorgenza, ma in tal caso, è appena il caso di rilevarlo, giammai potrà prescindersi dalla formazione di un corretto rapporto processuale e dalla realizzazione delle condizioni procedimentali necessarie per la realizzazione nel caso concreto di forme apprezzabili di contraddittorio. La richiesta nel caso in esame rivolta dal P.M. al giudice dell'esecuzione non si atteggia certo come richiesta di contraddittorio su una questione esecutiva, giacché formulata nelle forme sostanziali di domanda intesa ad ottenere un parere procedimentale, volto ad essere utilizzato ai fini di porre in essere un provvedimento di sua competenza tra quelli contemplati dall'art.656 c.p.p., impugnabile, a mente degli artt. 665 seg. c.p.p., a quello stesso giudice al quale si è chiesto preventivamente un parere.
Al riguardo giova osservare che, se assicurato dal giudice adito una forma di contraddittorio, tale ultimo decisivo inconveniente non si potrebbe determinare.
L'impugnazione del P.M., conclusivamente, va pertanto dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009