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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16482 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero,, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal difensore di fiducia della Parte civile, a vv. Giovanni Maria Caccamo, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso e ha depositato la nota relativa spese;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal difensore di fiducia dell'imputato, avv. Carla Maria Provenzani, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25/01/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 10/05/2019 con la quale EA AR era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso il 23/06/2017, cos\u00ec riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AR a mezzo del difensore di fiducia, avv. Carla Maria Provenzani, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonch\u00e9 la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilit\u00e0 dell'imputato. Quest'ultima, infatti, sarebbe fondata sulle dichiarazioni inattendibili della vittima e su elementi asseritamente non decisivi, a fronte di un prospettato vuoto probatorio riconducibile al mancato espletamento di una perizia fonica e al mancato interrogatorio dell'intestatario dell'utenza da cui partivano le telefonate, nonch\u00e9 alle mancate ricerche su eventuali ulteriori utilizzatori della stessa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDEFtATO IN
DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile. Osserva il Collegio che per i fatti contemplati dall'art. 660, primo comnna, cod. pen. \u00e8 ora necessaria, a pena di improcedibilit\u00e0, la querela della persona offesa, secondo quanto stabilito dall'art. 3, commal, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; querela che, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta. Tuttavia, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, la declaratoria di l'inammissibilit\u00e0 del ricorso \u00e8 destinata a prevalere sulla improcedibilit\u00e0 del reato (cos\u00ec Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).
2. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato e aspecifico, in quanto fondato su argomentazioni reiterative di quanto dedotto con l'atto di appello, senza un adeguato confronto con le puntuali risposte offerte dalla sentenza impugnata.La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato gli elementi specifici che consentivano di riferire all'odierno imputato l'utenza telefonica attraverso la quale erano state effettuate le telefonate moleste, nonostante la sua formale intestazione a persona diversa, ovvero: che da essa erano partite plurime chiamate dirette al numero telefonico intestato a EN DO, madre dell'imputato; che, inoltre, si trattava della stessa utenza indicata da AR in occasione di una denuncia di smarrimento di documenti;
che, infine, essa era risultata associata al profilo Facebook dell'imputato. La sentenza impugnata ha, dunque, spiegato, con motivazione congrua e logica, le ragioni per cui le telefonate moleste sono state ritenute riconducibili proprio ad EA AR e ha, altres\u00ec, esplicitato per quale motivo tali comunicazioni integrassero una forma di arbitraria intromissione nella sfera della libert\u00e0 individuale della persona offesa, realizzando un significativo turbamento della sua serenit\u00e0 e della sua vita quotidiana. \u2022 Manifestamente infondato \u00e8, dunque, l'assunto difensivo relativo a un inesistente vuoto probatorio, mentre le asserite omissioni istruttorie non intaccano in alcun modo il coerente percorso giustificativo compiuto dalla sentenza, in particolare per quanto attiene alla gi\u00e0 evidenziata riferibilit\u00e0 dell'utenza all'imputato.
3. Manifestamente infondate appaiono, poi, le censure relative alla quantificazione della pena. La Corte di appello, infatti, con sintetica ma comunque adeguata motivazione, ha ritenuto congrua la pena di tre mesi di arresto inflitta all'imputato alla luce della gravit\u00e0 della condotta di disturbo posta in essere ai danni della persona offesa e della durata del periodo di tempo in cui essa si \u00e8 protratta. In questo modo, la sentenza si \u00e8 uniformata all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ef~ nei casi di applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale \u00e8 necessaria l'indicazione dei criteri elencati dall'art. 133 cod. pen. che siano stati posti alla base della decisione (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01). Quanto, poi, alla mancata concessione della sospensione condizionale, si \u00e8 al cospetto di una questione nuova, mai posta al Giudice di appello, e che, dunque, \u00e8 stata prospettata, per la prima volta, con l'odierno ricorso per cassazione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che \u00abla parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0\u00bb, alla declaratoria dell'inammissibilit\u00e0 medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., QA-A l'onere delle spese del procedimento nonch\u00e9 quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
4.1. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, IA ER, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che dovr\u00e0 essere liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002, con pagamento in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ER IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sar\u00e0 liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello"], "relatore": ["RENOLDI CARLO"], "presidente": ["CASA FILIPPO"], "decision_date": "2023-04-18", "hearing_date": "2023-02-08", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.16482 del 18/04/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.16482 del 18/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:16482PEN), udienza del 08/02/2023,Presidente
CASA FILIPPO
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lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal difensore di fiducia della Parte civile, a vv. Giovanni Maria Caccamo, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso e ha depositato la nota relativa spese;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal difensore di fiducia dell'imputato, avv. Carla Maria Provenzani, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25/01/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 10/05/2019 con la quale EA AR era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso il 23/06/2017, cos\u00ec riqualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AR a mezzo del difensore di fiducia, avv. Carla Maria Provenzani, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonch\u00e9 la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilit\u00e0 dell'imputato. Quest'ultima, infatti, sarebbe fondata sulle dichiarazioni inattendibili della vittima e su elementi asseritamente non decisivi, a fronte di un prospettato vuoto probatorio riconducibile al mancato espletamento di una perizia fonica e al mancato interrogatorio dell'intestatario dell'utenza da cui partivano le telefonate, nonch\u00e9 alle mancate ricerche su eventuali ulteriori utilizzatori della stessa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittoriet\u00e0 e manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDEFtATO IN
DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile. Osserva il Collegio che per i fatti contemplati dall'art. 660, primo comnna, cod. pen. \u00e8 ora necessaria, a pena di improcedibilit\u00e0, la querela della persona offesa, secondo quanto stabilito dall'art. 3, commal, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; querela che, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta. Tuttavia, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, la declaratoria di l'inammissibilit\u00e0 del ricorso \u00e8 destinata a prevalere sulla improcedibilit\u00e0 del reato (cos\u00ec Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).
2. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato e aspecifico, in quanto fondato su argomentazioni reiterative di quanto dedotto con l'atto di appello, senza un adeguato confronto con le puntuali risposte offerte dalla sentenza impugnata.La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato gli elementi specifici che consentivano di riferire all'odierno imputato l'utenza telefonica attraverso la quale erano state effettuate le telefonate moleste, nonostante la sua formale intestazione a persona diversa, ovvero: che da essa erano partite plurime chiamate dirette al numero telefonico intestato a EN DO, madre dell'imputato; che, inoltre, si trattava della stessa utenza indicata da AR in occasione di una denuncia di smarrimento di documenti;
che, infine, essa era risultata associata al profilo Facebook dell'imputato. La sentenza impugnata ha, dunque, spiegato, con motivazione congrua e logica, le ragioni per cui le telefonate moleste sono state ritenute riconducibili proprio ad EA AR e ha, altres\u00ec, esplicitato per quale motivo tali comunicazioni integrassero una forma di arbitraria intromissione nella sfera della libert\u00e0 individuale della persona offesa, realizzando un significativo turbamento della sua serenit\u00e0 e della sua vita quotidiana. \u2022 Manifestamente infondato \u00e8, dunque, l'assunto difensivo relativo a un inesistente vuoto probatorio, mentre le asserite omissioni istruttorie non intaccano in alcun modo il coerente percorso giustificativo compiuto dalla sentenza, in particolare per quanto attiene alla gi\u00e0 evidenziata riferibilit\u00e0 dell'utenza all'imputato.
3. Manifestamente infondate appaiono, poi, le censure relative alla quantificazione della pena. La Corte di appello, infatti, con sintetica ma comunque adeguata motivazione, ha ritenuto congrua la pena di tre mesi di arresto inflitta all'imputato alla luce della gravit\u00e0 della condotta di disturbo posta in essere ai danni della persona offesa e della durata del periodo di tempo in cui essa si \u00e8 protratta. In questo modo, la sentenza si \u00e8 uniformata all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ef~ nei casi di applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale \u00e8 necessaria l'indicazione dei criteri elencati dall'art. 133 cod. pen. che siano stati posti alla base della decisione (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01). Quanto, poi, alla mancata concessione della sospensione condizionale, si \u00e8 al cospetto di una questione nuova, mai posta al Giudice di appello, e che, dunque, \u00e8 stata prospettata, per la prima volta, con l'odierno ricorso per cassazione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che \u00abla parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0\u00bb, alla declaratoria dell'inammissibilit\u00e0 medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., QA-A l'onere delle spese del procedimento nonch\u00e9 quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
4.1. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, IA ER, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che dovr\u00e0 essere liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002, con pagamento in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ER IA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sar\u00e0 liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello"], "relatore": ["RENOLDI CARLO"], "presidente": ["CASA FILIPPO"], "decision_date": "2023-04-18", "hearing_date": "2023-02-08", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.16482 del 18/04/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.16482 del 18/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:16482PEN), udienza del 08/02/2023,Presidente
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