Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura di competenza funzionale e non di competenza per territorio. Essa pertanto può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Magistrato onorario indagato: si applica lo spostamento di competenzaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 45248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45248 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FULGENZI RENATO PRESIDENTE
Dott. CAMPO STEFANO CONSIGLIERE
Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
Dott. GIRONI EMILIO "
Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) G.I.P. Tribunale di Genova;
nei confronti di
2) LD ON;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del TRIBUNALE di GENOVA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Livorno. OSSERVA
Con sentenza in data 5 ottobre 2001 il Tribunale di Livorno dichiarava la propria incompetenza a giudicare del reato contestato a LD ON (diffamazione a mezzo stampa), dato atto che la parte civile costituita, NE LB, rivestiva la carta di Giudice di Pace presso l'Ufficio di Livorno: si sarebbe profilata pertanto una "incompetenza giurisdizionale" ai sensi dell'art. 11 c.p.p., e trasmetteva gli atti al Tribunale di Genova, dichiarato competente.
Con ordinanza del 23 ottobre 2002 il Tribunale di Genova sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 30 e segg. c.p.p.
ritenuto che
nella specie si sarebbe trattato di incompetenza per territorio e quindi la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel termine previsto dall'art. 21 comma 2 c.p.p. In tal senso richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 349/2000 che ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di tardiva conoscenza della qualità di magistrato, la eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine stabilito dall'art. 21 comma 2 c.p.p. Rileva la Corte che pur riguardando l'art. 11 c.p.p. una ipotesi di competenza per territorio, in quanto inserito nella Sezione terza, Capo secondo, Titolo primo del codice di procedura, riguardante, appunto, la competenza per territorio (conformi: Cass. Sez. 1^, 26 novembre 1990 n. 4294/91, confl. com. in proc. Colombi e altri;
Cass. Sez. 6^, 26 ottobre 1999 n. 9834/00 ric. Battaglia e altri), si tratta, in realtà, di norma che risponde a principi diversi da quello della individuazione del giudice in relazione al cosiddetto "locus cornmissi delicti" che costituisce il criterio di carattere generale che presiede alla competenza per territorio. La norma in esame introduce una deroga al suddetto criterio della competenza per territorio, per rispondere ad una esigenza del tutto diversa, cioè quella di impedire che la competenza sia assegnata allo stesso ufficio (ovvero ad ufficio appartenente allo stesso distretto di Corte d'Appello) nel quale il magistrato che assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, svolge le proprie funzioni. La norma riguarda quindi più che la individuazione del giudice sulla base del rapporto tra il luogo della commissione del reato e la circoscrizione giudiziaria che ha giurisdizione sul territorio, la necessità che l'ufficio giudicante dia garanzia di imparzialità che non sarebbe assicurata qualora il magistrato che è coinvolto nel processo svolga le proprie funzioni nello stesso distretto di Corte d'Appello. Ne consegue, quindi, che la norma, più che regolare la competenza sotto il profilo territoriale, sembra disciplinarla sotto l'aspetto funzionale, in quanto volta ad assicurare esigenze di corretta organizzazione degli uffici giudiziari.
L'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 21 comma 2 c.p.p. per i casi di incompetenza per territorio anche alla ipotesi prevista dall'art. 11 darebbe luogo, di fatto, alla elusione in radice della suddetta esigenza di carattere "funzionale", che in quanto tale, non deve sottostare ai più ristretti limiti di rilevabilità previsti per i casi di incompetenza per territorio. In applicazione dei rilievi illustrati, pertanto, si deve concludere per la applicabilità dei termini di decadenza previsti dall'art. 21 comma 2 c.p.p. ai soli casi tipici di incompetenza per territorio e non alla ipotesi di procedimenti riguardanti i magistrati di cui all'art. 11 c.p.p., che configurando una fattispecie assimilabile alla incompetenza funzionale possono essere rilevate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (art. 21 comma 1 c.p.p.). La competenza deve essere quindi determinata a favore del Tribunale di Genova, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, determina la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 NOVEMBRE 2003.