Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Con riguardo al collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, la richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto, costituente l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento, va tenuta distinta dalle denunce semestrali del personale occupato che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di inviare periodicamente all'UPLMO, ancorché sia possibile che queste ultime contengano, come clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico, anche la richiesta in questione, purché dal tenore della dichiarazione possa desumersi l'effettiva volontà del datore di lavoro di richiedere l'avviamento al lavoro di personale protetto. L'interpretazione delle dichiarazioni contenute nella denunzia semestrale è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in cassazione se correttamente motivate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva escluso che la clausola prestampata apposta dall'Ufficio del lavoro nel modulo di denuncia e relativa alla "richiesta di segnalazione per personale eventualmente mancante" contenesse una vera e propria richiesta di avviamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12272 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'Agostino Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Q. MAIORANA 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO FAZZARI, rappresentato, e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFÙ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTESABCI S.P.A., (nuova denominazione della BANCA INTESA S.P.A., società incorporante per fusione, atto notar PIERGAETANO MARCHETTI di MILANO dell'11/12/00, rep. 16185/44 94), elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 121/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 11/01/01 R.G.N. 365/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FERZI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 dicembre 1998 al Tribunale di Messina IC Mulè, premesso di essere stato avviato al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968 con atto di avviamento del 30 giugno 1998 emesso dall'Ufficio del Lavoro di Messina nei confronti del Banco NO Veneto e di non essere stato assunto, chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto all'assunzione presso l'istituto bancario predetto con condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il Banco NO Veneto s.p.a. si costituiva e si opponeva alla domanda deducendo la nullità dell'atto di avviamento per mancanza della relativa richiesta nominativa, alla quale non era equiparabile la denuncia sulla situazione numerica del personale presentata ex art. 21 legge n. 482 del 1968. Il Tribunale, con sentenza del 21 ottobre 1999, rigettava il ricorso.
L'appello proposto dal Mule veniva a sua volta respinto dalla Corte di Appello di Messina con sentenza depositata l'11 gennaio 2001. A sostegno della decisione, il giudice di appello osservava che nella specie il Banco NO Veneto aveva presentato all'Ufficio del lavoro di Messina soltanto la denuncia semestrale del personale occupato, atto distinto dalla richiesta di avviamento, anche se quest'ultima richiesta poteva essere formulata contestualmente;
rilevava in particolare che il contenuto della predetta denuncia escludeva qualsiasi volontà della banca di richiedere anche l'avviamento di lavoratori invalidi mancanti, con la conseguenza che, in difetto dell'indispensabile presupposto della richiesta nominativa di avviamento, l'atto di avviamento disposto dall'UPLMO di Messina doveva considerarsi illegittimo ed insussistente l'obbligo di assunzione del Mulè.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con un motivo. La IntesaBCI s.p.a., nuova denominazione della Banca Intesa s.p.a. che ha incorporato il Banco NO Veneto, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 16 comma 4 della legge n. 482 del 1968 nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è errata laddove afferma che il Banco non ha espresso alcuna volontà in ordine alla richiesta di avviamento e ritiene che il giudice di appello abbia omesso qualsiasi indagine sulla volontà dell'istituto bancario, limitandosi alla considerazione del tutto formale che la denuncia del personale occupato non equivale alla richiesta di avviamento di lavoratori protetti.
In controricorso la banca intimata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato il 13 aprile 2001 al Banco NO Veneto, anziché alla Banca Intesa s.p.a., che aveva incorporato detto istituto il 31.12.2000. L'eccezione, che va esaminata per prima per il suo carattere preliminare, è infondata. Il ricorso risulta in effetti notificato ai difensori del Banco NO Veneto costituiti nel giudizio di appello, anziché alla incorporante Intesabci s.p.a. Quest'ultima società, però, si è regolarmente costituita in questo giudizio in tal modo sanando l'irregolarità della notifica, riconducibile alla figura della nullità piuttosto che a quella della inesistenza, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato.
Il ricorso è infondato.
L'art. 21 della legge 2 aprile 1968 n. 482 fa obbligo a tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della medesima legge di inviare entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno all'Ufficio provinciale del lavoro un prospetto recante l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato nonché l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio che si trovano alle loro dipendenze. L'art. 16 della legge citata, al quarto comma, stabilisce che le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, dovranno rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro;
al sesto comma stabilisce i casi in cui le aziende possono fare richiesta nominativa.
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, mentre ha rilevato che la richiesta di avviamento costituisce indefettibile presupposto di legittimità dell'atto di avviamento da parte dell'UPLMO e non può essere confusa con la denuncia semestrale del personale occupato, ha comunque precisato che la richiesta di avviamento può essere contenuta nella denuncia semestrale ed ha ritenuto legittimo l'inserimento nel modulo della denuncia semestrale di apposita clausola prestampata di richiesta di avviamento;
in questo caso, però, la Corte ha ritenuto indispensabile l'accertamento della effettiva volontà del datore di lavoro di richiedere l'avviamento al lavoro di personale protetto, non reputando sufficiente la sola sottoscrizione del modulo della denuncia semestrale, ed ha precisato che l'interpretazione delle dichiarazioni contenute nella denuncia semestrale è riservata al giudice di merito e che le relative valutazioni sono incensurabili in cassazione se correttamente motivate (cfr. Cass. N. 5818 del 2000, Cass. N. 14499 del 1999, Cass. N. 4953 del 1998). Nel caso di specie la Corte di Appello di Messina ha interpretato l'atto in questione come rivolto unicamente alla denuncia semestrale e non vi ha ravvisato alcuna esplicita manifestazione di volontà della banca diretta ad ottenere l'avviamento di altro personale protetto. In particolare, la Corte ha ritenuto che la clausola prestampata apposta dall'Ufficio nel modulo di denuncia, ed in particolare l'espressione "richiesta di segnalazione per persona eventualmente mancante ai sensi dell'art. 16 commi 4 e 6 legge 482/1968", debba essere considerata una richiesta di informazione circa eventuali persone da occupare e non una vera e propria richiesta di avviamento, poiché il denunciante usufruiva del diritto di richiesta nominativa.
Le censure che il ricorrente muove a tali valutazioni, anche se formalmente poste anche per violazione di legge, si risolvono nell'addebitare al giudice di merito un difetto di motivazione;
in particolare si fa carico alla Corte territoriale di non aver svolto alcuna indagine sulla volontà della Banca, di aver dato valore preminente alla considerazione del tutto formale che la denunzia non equivale a richiesta e di aver assegnato un valore riduttivo alla clausola prestampata relativa alla "richiesta di segnalazione per personale eventualmente mancante" contenuta nel modulo di denuncia semestrale inoltrato all'UPLMO dalla intimata. Dette censure si rivelano generiche ed in definitiva irrilevanti.
Giova al riguardo osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
risulta infatti del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Di conseguenza il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esiste insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;
pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3163 del 2002). Nella specie il ricorrente critica le valutazioni della Corte sulla mancanza di volontà della Banca in ordine alla richiesta di avviamento, senza peraltro precisare le contraddizioni ed i vizi logici in cui quel giudice sarebbe incorso e senza indicare quali indagini officiose questi avrebbe omesso, sicché, in definitiva, le doglianze del ricorrente si risolvono nella esposizione di una interpretazione delle dichiarazioni contenute nella menzionata denunzia diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame del merito della decisione impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità.
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della banca intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 22,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003