Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12272
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo al collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, la richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto, costituente l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento, va tenuta distinta dalle denunce semestrali del personale occupato che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di inviare periodicamente all'UPLMO, ancorché sia possibile che queste ultime contengano, come clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico, anche la richiesta in questione, purché dal tenore della dichiarazione possa desumersi l'effettiva volontà del datore di lavoro di richiedere l'avviamento al lavoro di personale protetto. L'interpretazione delle dichiarazioni contenute nella denunzia semestrale è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in cassazione se correttamente motivate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva escluso che la clausola prestampata apposta dall'Ufficio del lavoro nel modulo di denuncia e relativa alla "richiesta di segnalazione per personale eventualmente mancante" contenesse una vera e propria richiesta di avviamento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12272
    Data del deposito : 20 agosto 2003

    Testo completo