Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la colpevolezza per il reato di spaccio di stupefacenti non può essere fondata su una pluralità di dichiarazioni, anche se convergenti, che accusino l'imputato di essere uno spacciatore, senza fornire l'indicazione di concrete circostanze fattuali rientranti nella fattispecie edittale ed enunciate in forma chiara e precisa nell'imputazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2009, n. 10639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10639 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI GI - Consigliere - N. 202
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17011/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CA GI, n. 18.9.1965 a Sciacca;
SC GI, n.
8.8.1973 a Sciacca;
AR ME, n. 19.6.1969 a Sciacca;
INTRAVAIA VI, n. 22.12.1973 a Sciacca;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 4.10.2005;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Ippolito F.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Mazzotta S. per La CA, Vaccari G. per AN, Gaudio M. per AI, i quali hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 5 maggio 2004, il Tribunale di Sciacca dichiarò gli imputati sopra indicati colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, condannandoli a pene varie.
2. La Corte d'appello di Palermo, in data 4.10.2005, confermò integralmente la sentenza di primo grado nei confronti del IS, mentre ridusse la pena inflitta agli altri tre imputati.
3. Tutti e quattro gli imputati ricorrono per cassazione con separati atti.
4. Il difensore di GI La CA deduce vizio di motivazione sull'utilizzazione delle dichiarazioni del LL e dei collaboranti AT e ON, dai giudici di merito ritenute tra loro convergenti e riscontrate dalle "risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria che hanno insto l'imputato quale assiduo frequentatore dei luoghi ove gravitavano solitamente spacciatori e tossicodipendenti"; nel ricorso si evidenzia l'assenza di dichiarazioni accusatone riferite a specifiche cessioni o vendite di sostanza stupefacente.
Il ricorso è fondato. Prescindendo dalla frequentazione della piazza, di abituale ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti, che costituisce un sospetto opportunamente utilizzabile in fase di avvio di indagini preliminari, ma rappresenta poco più di una generica localizzazione di contesto nell'enumerazione degli elementi di prova della colpevolezza, il Collegio rileva che l'affermazione di responsabilità penale è stata fondata dai giudici di merito su generiche dichiarazioni del LL (rese in fase di indagini preliminari, acquisite agli atti e lette in dibattimento, essendo costui nel frattempo deceduto), del ON e del AT, i quali "hanno delineato la figura di uno spacciatore che operava sia per conto proprio, che di altri".
Non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata alcun elemento comprovante la sussistenza di specifici episodi di illecita detenzione o cessione compiuti dal La CA, singolarmente o in concorso con altri. Correttamente la Corte territoriale sottolinea che ai fini dell'affermazione di colpevolezza non rileva "che il La CA non sia stato colto nella flagrante cessione di sostanza stupefacente", ma è pur sempre indispensabile, per l'affermazione di responsabilità penale, l'individuazione di concreti eventi fattuali collegati alle condotte elencate nell'art. 73 D.P.R. cit. (... vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, procura ad altri, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene ...). Come - in mancanza della prova di essersi impossessato, al fine di profitto, di una specifica cosa mobile altrui - una persona accusata di essere un ladro da una pluralità di attendibili fonti, non può essere condannato per il delitto di cui all'art. 624 c.p., così la colpevolezza per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, non può essere fondata su una pluralità di dichiarazioni, anche se convergenti, che accusano l'imputato di essere spacciatore, senza l'indicazione di concreti fatti rientranti nella fattispecie edittale e specificamente enunciati, in forma chiara e precisa, sia nel decreto che dispone il giudizio, sia nella motivazione della sentenza di condanna.
5. VI AI, condannato per detenzione a fine di spaccio e cessione di sostanza stupefacente (in concorso con IS GI e in favore di SA ON e EF TI), solleva eccezione di incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e deduce mancanza di motivazione della sentenza in relazione agli specifici motivi d'appello che avevano censurato l'utilizzazione delle dichiarazioni del LL e del ON, non sovrapponibili nè convergenti, sia per la diversa localizzazione dell'attività di spaccio da essi indicata, sia per la divergenza circa il ruolo svolto dal IS (pusher di AI o di Colletti o di Esposito).
Va innanzitutto affermata la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i motivi di cui alla sentenza n. 72/2008 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto ragionevole la scelta operata dal legislatore, che mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della novella, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela l'efficienza del processo e salvaguarda i diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale.
Ciò premesso, è fondato il lamentato vizio di motivazione della sentenza della Corte palermitana, in quanto la replica dei giudici d'appello ("I dichiaranti ben possono aver riferito aspetti diversi dell'attività dell'imputato, non incompatibili tra loro") elude i problemi di mancanza di convergenza evidenziati nell'atto di appello, essendo necessario specificare e spiegare come le diverse dichiarazioni accusatone si riscontrano tra loro, fino a convergere sull'indicazione di specifici fatti illeciti, secondo quanto sopra rilevato con riferimento al La CA.
In materia di pluralità di dichiarazioni accusatone da valutare ex art. 192 c.p.p., comma 3, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che v'è reciproco riscontro quando si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato. Si richiama in proposito Cass. n. 6221/2005, Aglieri (ced. 233085), che ha escluso la sussistenza del riscontro reciproco se l'una dichiarazione indichi l'imputato come compartecipe di un fatto illecito, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l'altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di altro fatto illecito, sia pure della medesima natura.
6. Questi rilievi valgono pure per la posizione di IS GI, condannato per detenzione a fine di spaccio e cessione di sostanza stupefacente (in concorso con VI AI e in favore di SA ON e EF TI), il quale deduce vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi d'appello con particolare riferimento alle dichiarazioni del ON e del LL ed all'illogicità di valutazione delle dichiarazioni rese dal AT. Con l'atto di appello il IS aveva rilevato che il AT aveva fatto riferimento al suo interrogatorio (datato 3 luglio 1996), reso in fase di indagini preliminari, il cui contenuto appariva all'evidenza non idoneo a valere come riscontro dei fatti contestati con il capo di imputazione, il cui tempus commissi delicti è indicato nel "mese di agosto e settembre 1996".
L'affermazione della Corte territoriale, secondo cui a nulla rileva che il AT "abbia datato i suoi ricordi nel luglio '96 anziche' nei mesi di agosto - settembre" non può costituire adeguata replica al rilievo dell'appellante, se è vero che il AT ha in dibattimento confermato quanto dichiarato nell'interrogatorio reso nel luglio 1996, il cui contenuto riguardava il passato ed il presente, ma non i mesi futuri.
7. AN ME - imputato per avere, con più atti distinti e successivi, esecutivi di un medesimo disegno criminoso, acquistato da AD ZO, detenuto a fine di spaccio e ceduto a Ciaccio Vito un quantitativo imprecisato di stupefacente - è stato condannato soltanto per la cessione al Ciaccio. La colpevolezza è stata fondata sull'interpretazione di una conversazione intercettata in data 10.89.1996 presso l'abitazione di mario costa. Il difensore del ricorrente deduce violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello condiviso la motivazione del primo giudice senza farsi carico dei motivi d'appello formulati dal ricorrente, con riferimento all'utilizzazione dell'individuazione fotografica e dalle dichiarazioni dello ZO e alla condizione di tossicodipendente dell'AN, nonché alla interpretazione della conversazione sopra indicata, di cui lamenta la fuorviante e inesatta trascrizione nella sentenza impugnata.
Fondate risultano le censure relative alla sbrigativa motivazione sull'utilizzazione in senso accusatorio dell'individuazione fotografica e dalle dichiarazioni del fornitore di eroina ZO, ben compatibili con pregresse conoscenze tra spacciatore e il tossicodipendente AN. Nè dalla motivazione della sentenza emerge alcun elemento di collegamento tra la ritenuta cessione al Ciaccio e l'acquisto operato dal ZO, collegamento necessario dal momento che i giudici non hanno valutato l'acquisito come episodio autonomamente punibile, con ciò implicitamente considerandolo come strettamente connesso e finalizzato alla cessione al Ciaccio.
Quanto alla conversazione del 10.8.1996, fermo restando che in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (cfr. tra le tante, Cass, n. 15396/2007, ced 239636), emerge una non irrilevante discrasia tra la parziale trascrizione della conversazione contenuta nella sentenza impugnata e quella contenuta nella sentenza di primo grado. Il ricorrente, inoltre contesta la fedeltà della predetta trascrizione a quella risultante dalla perizia. La deduzione appare più che plausibile dal momento che risultano discrasie tra le versioni della medesima conversazione riportate sentenze e che un'altra contraddizione o inesattezza emerge nella sentenza, a proposito del "cenno a cessioni effettuate a credito" al ed. "lungo" (Ciaccio), "oltre che ad un altro fornitore di Castelvetrano detto "stellina" (ZO). Non è ben chiaro se si tratta di mero errore di scrittura o invece di un significativo equivoco che necessita di chiarimenti. In conclusione, non potendo questa Corte procedere a verifiche fattuali, è indispensabile un nuovo esame degli elementi probatori, previo accertamento dell'effettivo testo della trascrizione, che i giudici di merito dovranno interpretare nel contesto di tutta la conversazione avvenuta tra l'imputato e il costa.
8. La sentenza va perciò annullata nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009