Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento "in toto", e fin dall'inizio, della prova stessa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 18880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18880 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 14/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 1049
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 023171/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE EL N. IL 19/07/1953
avverso ORDINANZA del 08/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 08.03.2000 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha convalidato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria 07.02.2000 con il quale era stata sospesa la misura alternativa dell'affidamento in prova (disposto a sensi dell'art. 94 del DPR 309190 nei confronti di BE EL); e nel contempo ha revocato l'affidamento stesso, dichiarando "non validamente espiata la pena".
Secondo il Tribunale la NN, quasi al termine del periodo di affidamento, aveva commesso un nuovo reato ed aveva posto in essere un comportamento gravissimo tale non solo da non consentire la prosecuzione della misura alternativa, ma addirittura da far ritenere "non validamente espiata" la pena.
Ricorre per cassazione la NN e deduce:
a) inosservanza della legge penale per avere il Tribunale revocato la misura alternativa con effetto " ex tunc" e sulla base di fatti non dimostrati,
b) difetto di motivazione ed illogicità: perché lo stesso Tribunale aveva dato atto che la NN aveva subito, nel periodo di affidamento, consistenti limitazioni alla sua libertà personale e quindi l'esecuzione della pena detentiva nella sua interezza significava, in pratica, una duplicazione, irragionevole, della pena. Il Tribunale avrebbe invece dovuto tenere conto del lungo periodo di affidamento durante il quale la donna aveva scrupolosamente osservato le prescrizioni impostele.
Il ricorso è infondato.
Con l'espressione "il comportamento della condannata è tale da escludere di poter computare il tempo trascorso in affidamento come pena validamente espiata" il Tribunale di sorveglianza ha proprio dimostrato di avere affrontato il problema della cosiddetta "pena aggiuntiva", o "duplicazione della sanzione"; ma di averlo risolto nel senso che la condotta trasgressiva (per la gravità stessa della condotta, per il momento ed il contesto in cui si era verificata) aveva un tale rilievo da far considerare come completamente fallito l'affidamento e da esigere quindi il ripristino totale, e, quindi l'esecuzione, della pena detentiva.
Questa conclusione è del tutto legittima, ed è idonea a superare l'osservazione della difesa secondo cui la revoca "ex tunc" dell'affidamento determinerebbe una indebita, doppia espiazione di pena.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 343 del 29.10.1987, nell'attribuire all'affidamento in prova anche la valenza di concreta, effettiva afflittività (in quanto limita la libertà personale del soggetto) ha sottolineato come il giudice, in caso di revoca dell'affidamento stesso, debba porsi il problema della "pena aggiuntiva" che eventualmente potrebbe gravare sul condannato;
e pertanto debba tenere conto del periodo di prova trascorso nel rispetto delle prescrizioni. Ciò non significa tuttavia che non si possa considerare anche il periodo di formale ed apparente rispetto delle prescrizioni, come pena non validamente espiata, qualora il comportamento del soggetto riveli un sostanziale fallimento, "in toto", e fin dall'inizio, della prova, una adesione meramente formale alle prescrizioni, una totale mancanza di un "percorso" verso un effettivo e sicuro reinserimento sociale.
I parametri in base ai quali occorre valutare il "quantum" di pena che possa ritenersi validamente "espiato" tramite l'affidamento, sono: la gravità della condotta e l'entità delle limitazioni alla libertà personale concretamente sofferte dal condannato. Nella specie il Tribunale ha espressamente affrontato la questione;
ha fatto riferimento esplicito ai parametri sopra indicati;
e poi ha deciso in modo ragionevole, con una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte.
L'ordinanza impugnata non merita, dunque, censura alcuna. Non merita censura neppure il fatto che il Tribunale abbia preso in considerazione una denuncia di furto (senza attendere che sulla stessa vi fosse una pronuncia del giudice). Infatti i giudici della sorveglianza si sono fatti carico di analizzare, "incidenter tantum", gli atti, giungendo alla conclusione che il coinvolgimento della donna nel furto era assolutamente pacifico.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001