Sentenza 29 luglio 1999
Massime • 1
Poiché l'art. 1194 cod. civ. contiene un criterio legale di imputazione , per cui il debitore - senza il consenso del creditore - non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese, nel caso di credito previdenziale ( sul quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, maturano interessi e rivalutazione monetaria) non è possibile, senza la prova di detto consenso, imputare il pagamento alla sorte capitale, precludendo la rivendicazione di interessi e rivalutazione monetaria , ma è compito del giudice accertare l'ammontare degli accessori maturati , imputando la somma pagata prima agli interessi e poi alla sorte capitale.( Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennità di malattia per il fatto che il relativo credito, limitatamente alla sorte, era già stato pagato prima dell'inizio del giudizio di merito e che l'inammissibilità della domanda principale non poteva conferire autonomia alla domanda degli accessori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/1999, n. 8254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8254 |
| Data del deposito : | 29 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato, CARMELO D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 469/95 del Tribunale di PATTI, depositata il 06/12/95 R.G.N.122/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo e terzo motivo, l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto depositato il 23 gennaio 1995 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Patti, con la quale era stato condannato a corrispondere l'indennità di malattia oltre interessi e rivalutazione nonostante la prestazione fosse stata erogata a IL ER prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Patti, con sentenza del 6 dicembre 1995, premesso che il divieto di prova in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c. si riferisce unicamente alle prove da assumere ed espletare nel corso del procedimento e non pertanto alle prove documentali, e che l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello non riguarda quelle rilevabili d'ufficio come il pagamento, osservava che era rimasto provato che l'Istituto aveva - prima dell'instaurazione del giudizio davanti al Pretore - corrisposto alla ER tramite assegno, regolarmente incassato, la prestazione principale indicata in ricorso, costituente il presupposto delle prestazioni accessorie (interessi e rivalutazione), sicché l'inammissibilità della domanda principale non poteva conferire autonomia alla domanda degli accessori. Ne conseguiva che andava accolto l'appello dell'INPS, che aveva chiesto che la domanda di IL ER venisse dichiarata inammissibile. In relazione alle spese, il Tribunale osservava che poteva ritenersi la malafede e la temerarietà della lite in tutti quei casi nei quali tra la data di incasso dell'assegno e quello del deposito del ricorso introduttivo decorre più di un mese, essendo tale il periodo che normalmente decorre fra il conferimento dell'incarico al legale ed il deposito del ricorso. Pertanto, nel caso di specie, essendo stato l'assegno incassato il 5 gennaio 1993 mentre il ricorso era stato depositato in data 11 febbraio 1993, e quindi essendo decorso un periodo superiore al mese, l'assicurata andava condannata la pagamento delle spese del giudizio, che venivano liquidate in lire 1.000.000 oltre accessori.
Avverso tale sentenza IL ER propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L'INPS non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83, 437 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c. Sostiene al riguardo che il difensore dell'INPS, sia nel ricorso di primo grado che nell'atto di appello, aveva sostenuto di essere legittimato a rappresentare l'Istituto in virtù di procura generale alle liti per notar Lupo di Roma, che però non risultava mai essere stata prodotta. La mera enunciazione della procura ad lites negli atti di parte e la materiale trascrizione della stessa nell'intestazione della sentenza non erano però elementi sufficienti da soli a fondare una presunzione di sussistenza della suddetta procura, con la conseguenza che la sua mancata produzione si rifletteva sull'atto introduttivo del giudizio d'appello, che pertanto andava dichiarato, anche d'ufficio, inesistente. Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Questa Corte ha già statuito che il mancato deposito della procura generale alle liti per atto notarile, che sia stata richiamata nei suoi estremi essenziali in atti difensivi della parte, determina l'invalidità della costituzione della medesima soltanto nel caso in cui sia rimasto infruttuoso l'invito del giudice a regolarizzare la costituzione medesima mediante il deposito della procura (cfr. al riguardo Cass. 6 febbraio 1990 n. 8099). Nel caso di specie le circostanze che la procura generale alle liti è stata - come ammette la stessa ricorrente - sempre richiamata negli atti di causa dell'INPS, che in detti atti il richiamo è agli estremi essenziali della procura stessa e che la difesa della ER nulla ha eccepito al riguardo durante i giudizi di merito, ma ha anzi accettato senza alcuna riserva l'attività difensiva della controparte, fanno ritenere la sussistenza dello ius postulandi da parte del difensore dell'Istituto.
Ai fini di un ordinato iter motivazionale va ora preso in esame il quarto motivo del ricorso, che attiene alla legittimità dell'acquisizione del materiale probatorio in appello, alla stregua del quale il Tribunale ha rigettato la richiesta dell'assicurata. È evidente, infatti, che prima di prendere in esame le censure che riguardano il merito della decisione impugnata e, precisamente, l'uso che detta sentenza ha fatto di detto materiale, va valutato il rispetto da parte del giudice d'appello delle norme di rito in tema di acquisizione di prova documentale.
Ed invero, con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare ribadisce che l'INPS ha prodotto solo in appello il documento attestante l'avvenuto pagamento dell'indennità di malattia ed il Tribunale ha erroneamente ammesso tale documento, dimenticando che per detta ammissione è necessario che il documento presenti il carattere della novità, perché altrimenti il giudizio d'appello finirebbe per consentire di aggirare la disposizione dell'art. 415 n. 5 c.p.c., e per trasformarsi così in mera prosecuzione del giudizio di primo grado. Del resto la sentenza di primo grado si era già pronunziata in ordine alla possibilità di produzione di nuovi documenti, rigettando la relativa richiesta di rinvio formulata dalla difesa dell'INPS a tale fine. Anche questo motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante il divieto di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, c.p.c., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche a documenti la cui produzione è ammissibile a prescindere dal carattere effettivamente "nuovo" della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado di giudizio(cfr. ex plurimis: Cass. 8 aprile 1998 n. 3640; Cass. 15 gennaio 1998 n. 309). Passando all'esame del merito del ricorso va ora esaminato il secondo motivo.
Con detto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché insufficiente motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.
5. c.p.c. In particolare sostiene che il pagamento dell'INPS doveva essere imputato ai sensi dell'art. 1194 c.c. prima agli interessi che, nel caso di specie, dovevano ritenersi certi, liquidi ed esigibili (per essere dovuti ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 e 7 l. 11 agosto 1973 n. 533 dal 121% giorno successivo alla presentazione della domanda all'ente sino all'effettivo pagamento nel tasso legale), e poi alla sorta capitale. Ed invero, senza un esplicito consenso del creditore, da provare da parte del debitore, costui non può invertire i criteri di imputazione previsti dalla legge ed imputare la somma versata prima al capitale e poi agli accessori. Ne conseguiva che la sentenza impugnata aveva errato nell'accogliere l'appello dell'INPS, diretto a far valere l'inammissibilità della domanda della ER per avere costei incassato l'indennità di malattia prima dell'instaurarsi del giudizio.
Il suddetto motivo merita accoglimento.
L'art. 1194 c.c. contiene una criterio legale limitativo del potere di imputazione del debitore, il quale non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese. Come è stato evidenziato in dottrina, detta disposizione, in caso di adempimento parziale della prestazione, risulta improntata all'esigenza di tutelare la posizione del creditore perché costui, ove fosse costretto ad accettare la diversa imputazione fatta dal debitore al capitale, prima che agli interessi, si vedrebbe privato del beneficio dell'ulteriore fruttificazione del proprio capitale. Un tale criterio generale di imputazione può venir meno, come è detto dallo stesso art. 1194, comma 1, c.c., con il consenso del creditore che accetti un diverso sistema di imputazione, e cioè che il pagamento venga imputato primo, al capitale e poi agli interessi. In questo caso al debitore - che vuol far valere un fatto modificativo del generale criterio legale e che agisce in base all'assunto, ad esso favorevole, che il pagamento deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, e che pertanto intende far valere un fatto modificativo del generale criterio legale di imputazione - incombe, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2697 c.p.c., la prova del prestato consenso. I suddetti principi ex art. 1194 c.c. in materia di imputazione di pagamento devono trovare applicazione anche nella fattispecie in oggetto perché, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - che ha esteso anche ai crediti previdenziali la disciplina dettata dall'art. 429 c.p.c. -, gli interessi e la rivalutazione costituiscono componenti del credito (cfr. in tali sensi da ultimo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9602; Cass. 6 settembre 1997 n. 8649), che pertanto deve essere soddisfatto integralmente, e cioè in tutte le sue parti.
Da quanto ora detto consegue che la sentenza impugnata nell'affermare, senza dare adeguata e corretta motivazione, che dopo il pagamento dell'indennità di malattia da parte dell'INPS il lavoratore non poteva più rivendicare gli interessi e la rivalutazione - richiesti in ragione del ritardo con cui l'Istituto aveva proceduto al pagamento - ha finito per violare il disposto dell'art. 1194 c.c. Il giudice d'appello avrebbe dovuto, invece, accertare l'ammontare del credito della lavoratrice per l'indennità di malattia e, di poi, quello maturato per i relativi accessori, e avrebbe, conseguentemente, dovuto imputare la somma pagata prima agli interessi e poi alla sorte capitale. L'effettuazione di un tale sistema di imputazione, lungi dal giustificare l'inammissibilità della domanda della lavoratrice, avrebbe dovuto condurre ad una decisione del merito della controversia perché, come sembra evincersi dalla condotta processuale delle parti, l'avvenuto pagamento non aveva comportato la soddisfazione dell'intero credito dell'assicurata per avere l'INPS inteso corrispondere unicamente l'importo equivalente alla sola indennità di malattia. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso porta all'assorbimento del terzo, con il quale la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta che il giudice d'appello ha errato nel negare autonomia alla domanda riguardante gli interessi e nel concludere per l'impossibilità di rivendicare gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) una volta che viene soddisfatto il credito (principale) relativo all'indennità di malattia.
Ugualmente deve essere dichiarato assorbito anche il quinto motivo con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non risultare nella fattispecie in oggetto configurabili gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della lite, idonei a giustificare la condanna dell'assicurata alle spese del giudizio.
Per concludere, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Messina, il quale procederà ad un nuovo esame della controversia procedendo, alla stregua dei principi innanzi enunciati, ad accertare se ed in quali limiti l'intero credito dell'assicurata sia stato soddisfatto dall'istituto previdenziale. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese il Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999