Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE SO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difesa dall'avvocato LAURA CARRATELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA UI, NA PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato MONICA FIORE, difesi dagli avvocati CARMELO FIORE, EUGENIO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 605/00 del Tribunale di COSENZA, depositata il 28/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Eduardo SANSONE con delega degli Avvocati FIORE Carmelo e BISCEGLIA Eugenio, difensori dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.11.1993 NZ SO convenne in giudizio innanzi al Pretore di RO NA UI e NA GI chiedendo di essere dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione di due vani terranei che i convenuti avevano ricevuto in eredità dalla defunta FF ID. I convenuti si opponevano alla domanda e spiegavano domanda riconvezionale volta ad ottenere il rilascio del locali loro pervenuti in eredità da FF ID. Il Pretore rigettava la domanda e, sul gravame della RA cui resistevano i convenuti, che proponevano altresì appello incidentale, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 28 marzo 2000, rigettava entrambi gli appelli compensando le spese. Il Tribunale, quanto all'appello principale, riteneva che non fosse stata raggiunta la prova del possesso per il tempo necessario ad usucapire la proprietà dei locali e, quanto all'appello incidentale, che non era stato provato il diritto a chiedere il rilascio dei beni in contestazione "non essendo chiaro e provato il titolo in base al quale gli stessi erano stati concessi alla ricorrente". Per la cassazione di detta sentenza RA SO ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui NA UI e NA GI resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1158 e 1165 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Sostiene che il Tribunale aveva apprezzato in maniera superficiale la prova testimoniale dalla quale emergeva il suo possesso pubblico ed indisturbato dei beni, uti dominus e per oltre un ventennio, non. Avendo, peraltro, la controparte fiorito la prova di un qualsiasi titolo contrattuale legittimante il possesso medesimo. Il Tribunale aveva omesso l'esame della deposizione di uno dei testi assunti e non aveva considerato che gli stessi convenuti non avevano contestato il possesso, chiedendo il rilascio dei beni " perché detenuti senza titolo"' di tal che, se nessun titolo legittimava il possesso delle ricorrente, il Tribunale doveva fare applicazione dell'art. 1158 c.c. Anche in relazione alla durata del possesso il Tribunale aveva erroneamente applicato detta norma e non aveva considerato che i titolari non avevano contestato le decorrenza del possesso dal 1958 ed avevano riconosciuto che questo di era protratto fino alla morte della loro madre, avvenuta nel 1985, e che, dopo tale anno, non era stato posto in essere alcun atto interruttivo del possesso, tale non potendosi considerare la denunzia di successione. Il Tribunale aveva, infine, male interpretato la deposizione di un teste ed aveva annesso decisiva importanza alle deposizioni inattendibili di altri due testi ( FF e LO ) evincendo da esse un possesso a titolo di comodato. Il motivo non è fondate.
Con esso, infatti, la ricorrente, adducendo omessa ed insufficiente motivazione, mira ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione della prova, diversa da quella compiuta dal Tribunale che, tuttavia, non è ne' carente ne' illogica. Le dichiarazioni dei testi FF e LO , sono riportate in. sentenza come estremamente chiare ed ampiamente valide ad escludere il possesso uti domina della ricorrente, soprattutto quanto all'animus possidendi. Anche quanto alla durata del possesso, il Tribunale ha ritenuto non raggiunte la prova per non essere appaganti, al riguardo, le deposizioni degli altri testi che sono state esaminate e vagliate in maniere attenta e completa. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunziabile con il ricorso por Cassazione, si configura solo quando il giudice di marito, nei suo percorso razionale, abbia omesso di esaminare elementi decisivi o quando, nel procedimento cognitivo e valutativo, che si esplica nella motivazione si colgano, tra le argomentazioni addotte, insanabili contrasti che viziano il ragionamento logico-deduttivo a tal punto da non consentire la identificazione chiara del processo di inferenza posto a base della decisione. Detto vizio, perciò non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove che il ricorrente operi in maniera coerente con le proprie tesi difensive ma difforme da quello compiuto dal giudice a quo che non può essere censurato da giudice di legittimità quando, nel risolvere la quaestio facti, abbia rispettato le regole della coerenza logica e della congruità del ragionamento probatorio, in definitiva, il Tribunale ha superata la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. dopo una sufficiente e coerente valutazione della prova.
Nel secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 2944 e 1350 e segg. cc, la ricorrente lamenta che il Tribunale, sebbene si trattasse di beni immobili, abbia attribuito valore di riconoscimento della proprietà in capo ai NA alla richiesta - verbale - di acquisto dei beni, riferita dai, due predetti testi.
La censura è palesemente infondata.
Le dichiarazione dei testi LO e FF non sono state apprezzate dal Tribunale come elementi da cui ricavare dati formali validi ai fini contrattuali in tema cessione di beni immobili ma per i riferimenti fattuali (le richieste dei convenuti alla proprietà di acquistare i beni e rifiuti della FF ID a venderli;
la concessione a titolo gratuito dell'uso del vani) che, sul piano del ragionamento indiziario, consentivano di escludere l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem e deponevano per il comodato gratuito.
Nel terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1158 cc nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia laddove il Tribunale aveva, per un verso, escluso la prova del possesso uti dominus e, per altro verso, respingendo l'appello incidentale, aveva ravvisato il difetto di prova circa la detenzione senza titolo.
Anche questa censura è infondata.
Ed, invero, la domanda dell'odierna ricorrente, era tale da rendere estraneo alla materia del contendere l'accertamento del suo titolo a possedere o detenere l'immobile poiché la NZ, che vantava l'acquisto delle proprietà per usucapione, aveva l'onere di provare il possesso uti domina e per il tempo necessario ad usucapire. I giudici di merito hanno ritenuto che tale prova non fosse stata raggiunta e, di conseguenza, hanno rigettato la domanda della RA con motivazione che (si è visto) essere immune da vizi. La ricorrente, ora, nel motivo tende ad utilizzare a suo vantaggio le affermazioni che il Tribunale ha posto a base del rigetto dell'appello incidentale, che sarebbero contraddittorie rispetto alle argomentazioni usate per il rigetto della domanda da lei proposta. L'appello incidentale, aveva ad oggetto la domanda, di natura personale, di rilascio avanzata dai convenuti, che vantavano la proprietà dei beni per acquisto fattone a titolo derivativo. Detta domanda è stata rigettata sul presupposto che non risultava "sufficientemente chiaro e provato il titolo in forza del quale gli stessi (beni) erano stati concessi alla ricorrente e, dunque, il diritto degli appellati (e appellanti incidentali) a chiederne il rilascio". La ricorrente, innanzitutto, lamenta che tali affermazioni renderebbero contraddittoria la motivazione e, nel contempo, intende stabilire un rapporto di necessaria consequenzialità logica tra il mancato accertamento del titolo a possedere (o detenere) ed il possesso ad usucapionem.
Ebbene, quanto al vizio di motivazione per contraddittorietà, deve dirsi che la domanda riconvenzionale introdotta dal (dai) convenuto (i) contro l'attore realizza una delle ipotesi di connessione previste dagli artt. 31 e segg. c.p.c., che non incide sulla autonomia della domanda stessa rispetto alla principale poiché entrambe conservano le loro peculiare natura e struttura (reale- personale;
accertamento-condanna) nonché, ciascuna, i propri petitum e causa petendi.
Le due domande, principale e riconvenzionale, quando le seconda sia ammissibile, sono trattate nelle stesso processo ma possono anche essere separate (artt. 36 in relazione agli artt. 34 e 35 c.p.c. e art. 103 c. 2 c.p.c.) e, se decise simultaneamente con la stessa sentenza, possono entrambe essere accolte o rigettate, in tutto o in parte. L'autonomia delle domande e dei possibili esiti di esse, come può comportare, talvolta, una certa interdipendenza delle motivazioni su ciascuna, in. forza del rapporto di connessione- dipendenza, può, nondimeno, mantenere anche l'autonomia logica dalle decisioni e dei rispettivi apparati motivazionali. Da ciò deriva che, nel caso in cui la decisione su una delle domande connesse sia basata su autonomi presupposti di fatto e di diritto e comporti differenti procedimenti ricostruttivi e valutativi delle acquisizioni probatorie nonché per l'inquadramento nella fattispecie legale e sia, al contempo, sorretta da una motivazione completa e logicamente adeguata, le eventuali carenze motivazionali riguardanti la decisione sull'altra domanda non possono automaticamente essere utilizzate per inficiare la prima motivazione della quale il soccombente non può dolersi per il solo fatto che questa, pur essendo, in sè, logicamente ineccepibile, si trovi in. contrasto con (taluno degli)argomenti addotti per le decisione della diversa domanda.
Nel caso concreto, il rigetto della domanda principale si fonda sulla mancata prova in ordine alle caratteristiche ed alla durata del possesso ad usucapionem e la menzione del precario, riferita dai testi FF e AN e riportata in sentenza al condizionale("le sarebbero state concesse in comodato"), possono apparire o come una deduzione ovvero anche come un dato fattuale considerato alla stregua di indizio deponente contro il possesso ad usucapionem vantato dall'attrice, odierna ricorrente, e che è stato escluso per mancanza della prova (all'attrice stessa incombente) sui fatti costitutivi di esso e non per la esistenza di un comodato. Sul piano logico, poi, non è dato stabilire - come si adombra nel ricorso - ne' un parallelismo ne', men che meno, un rapporto di consequenzialità tra la incertezza del titolo (originario) a possedere ed il possesso ad usucapionem, nel senso che il secondo dovrebbe necessariamente e positivamente inferirsi dalla prima. In defintiva, non sarebbe logicamente corretto affermare che il mancato accertamento del titolo in base al quale sia avvenuta la traditio del possesso (che nella specie ha comportato il rigetto della domanda riconvenzionale) sia indice, immediato e sicuro, del possesso ad usticapiotiem. e porti, ad escludere ogni torma, di precario e/o di tolleranza, rispetto a chi si asserisce possessore uti dominus, da parte di chi vanti sul bene la proprietà a titolo derivativo ed abbia agito in giudizio per ottenerne il rilascio dal possessore.
In ogni caso, la ricorrente non ha considerato che, quand'anche si volesse ritenere sussistente una contraddizione logica circa alla qualità del possesso, resterebbe, comunque, non provato l'elemento della durata, in ordine al quale il ricorso, pur denunciando in rubrica vizio di motivazione, si dilunga in un nuovo apprezzamento della prove, inammissibili in questa sede.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 1100 (millecento) di cui 1000(mille) per onorario, oltre IVA e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004