Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
L'imputato che impugna la statuizione della sentenza relativa alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile ha l'onere di dimostrare, ove la liquidazione sia stata fatta in misura assai contenuta, l'esistenza di uno specifico interesse a che la liquidazione sia operata secondo le tariffe professionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2010, n. 24790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24790 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/04/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 505
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Massimo - Consigliere - N. 37595/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tortona del 27.3.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Bronzini Giuseppe;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese e degli onorari della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e voglia dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.3.2009 il Tribunale di Tortona applicava ex art.444 c.p.p. all'attuale ricorrente la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa per rapina aggravata e lesioni e condannava l'imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile liquidate in Euro 800,00.
Ricorre l'imputato che con un primo motivo deduce la violazione di legge avendo il Giudice di prime cure liquidato le spese in mancanza di nota spese, provvedendo d'ufficio.
Con il secondo motivo si deduce che manca ogni motivazione in ordine all'entità delle spese liquidate che erano state liquidate in termini globali senza distinzione tra onorari, competenze e spese. Con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 129 c.p.p. essendovi cause di non punibilità non esaminate dal Giudice. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto. Circa il primo motivo, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in sede di patteggiamento, ferma restando l'impossibilità di liquidazione d'ufficio delle spese processuali alla parte civile che non ne faccia richiesta, il Giudice è tenuto alla liquidazione, mediante ricorso alle tariffe professionali vigenti, se la parte civile abbia presentato domanda di rifusione delle spese, seppure non corredandola dalla relativa nota. La legge processuale, infatti non commina alcuna sanzione, di nullità o di inammissibilità, per il caso di inadempimento all'onere di presentazione della nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.p." (cass. n. 22387/ 2005, n. 20/1999). La richiesta di rifusione delle spese vi è stata, anche se non corredata dalla presentazione di nota spese e quindi il Giudice aveva l'obbligo di liquidarle.
Circa il secondo motivo la doglianza è generica: il ricorrente non dimostra di avere interesse ad una puntuale liquidazione delle spese secondo le tariffe professionali posto che l'entità delle stesse appare liquidata icto oculi in misura assai contenuta. Circa il terzo motivo va ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. in caso di patteggiamento può essere sinteticamente esposta nella motivazione o essere dato per implicito attraverso l'enunciazione del fatto e della correttezza della qualificazione giuridica di questo (cass. n. 34494/2006, n. 1713/1999). Il motivo è comunque anche del tutto generico perché non indica quali ragioni comportassero una diverso provvedimento ex art. 129 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010