Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2005, n. 22387
CASS
Sentenza 10 maggio 2005

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In sede di patteggiamento, ferma restando l'impossibilità di liquidazione d'ufficio delle spese processuali alla parte civile che non ne faccia domanda, il giudice è tenuto alla liquidazione, mediante ricorso alle tariffe professionali vigenti, se la parte civile abbia presentato la domanda di rifusione delle spese seppure non corredandola della relativa nota. La legge processuale, infatti, non commina alcuna sanzione, di nullità o di inammissibilità, per il caso di inadempimento all'onere di presentazione della nota delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2005, n. 22387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22387
    Data del deposito : 10 maggio 2005

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