Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 1
In sede di patteggiamento, ferma restando l'impossibilità di liquidazione d'ufficio delle spese processuali alla parte civile che non ne faccia domanda, il giudice è tenuto alla liquidazione, mediante ricorso alle tariffe professionali vigenti, se la parte civile abbia presentato la domanda di rifusione delle spese seppure non corredandola della relativa nota. La legge processuale, infatti, non commina alcuna sanzione, di nullità o di inammissibilità, per il caso di inadempimento all'onere di presentazione della nota delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2005, n. 22387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22387 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/05/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 698
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 022929/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AL, n. il 4.6.1959, parte civile;
nel procedimento nei confronti di:
DI OL IA, n. il 7.12.1973;
avverso: sentenza del 10.3.2004 emessa dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio Martusciello che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile, con la trasmissione degli atti al Tribunale competente per i consequenziali provvedimenti.
La Corte:
OSSERVA
AN AL, parte civile nel procedimento a carico di Di IR IA, definito con sentenza applicativa della pena ex art. 444 cod.proc.pen. in ordine al reato di cui all'art. 485 cod.pen.,
pronunciata dal Giudice del tribunale di Latina in data 10.3.2004, ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento di tale sentenza limitatamente all'omessa statuizione di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese. Poiché l'esclusione del carico delle spese all'imputata è stata motivata per il difetto di presentazione della nota spese da parte del difensore, la ricorrente denuncia la disapplicazione dell'art. 444 comma 2 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 535 e 541 stesso codice e 153 disp. att., facendo rinvio a pronunce del giudice di legittimità che ritengono dovuta la statuizione sulle spese della parte civile sol che sia presentata la domanda di rifusione. Il ricorso è fondato.
Ed invero, componendo contrasti giurisprudenziali nelle pronunce delle sezioni sul tema, le Sezioni Unite della Suprema Corte - con sentenza 3.12.1999 n. 20, Fraccari - hanno fissato il principio che, in tema di patteggiamento, il giudice non può liquidare di ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile e, però, nella diversa ipotesi in cui tale parte abbia presentato la domanda di rifusione seppur non corredata della relativa nota, il giudice è tenuto alla liquidazione facendo ricorso alle tariffe professionali vigenti;
non comminando l'art. 153 disp.att. cod.proc.pen., del resto, alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota.
Poiché la liquidazione è stata omessa, testualmente, per la mancata presentazione della nota, ne' dal verbale, per vero non completamente "riempito" nelle parti lasciate vuote dal prestampato, risulta una rinuncia alle spese (peraltro assolutamente improbabile) ma solo, appunto, che "la parte civile non deposita la nota spese", l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale omessa statuizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulle spese della parte civile, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2005