CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 14444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14444 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CAUSO TOMMASO nato ad [...] [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato come da requisitoria già in atti. L'avvocato VITALIANO BUONFIGLIO, nell’interesse della parte civile, deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. L'avvocato ANDREA DEL CORNO, nell’interesse del ricorernte, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull’appello della parte civile e, in via incidentale, dell’imputato, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che ha assolto SO SO dal delitto di minaccia grave, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 14444 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/01/2026 2 quanto non punibile ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto – condannando l’imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile IC DA, liquidato equitativamente in euro 250,00; ha, invece, dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato, che chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso non costituisce reato, in presenza di una scriminante. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Eleonora Bergamini, la quale svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui ha condannato l’imputato, pure assolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., al risarcimento dei danni, senza condurre il dovuto vaglio critico della attendibilità delle persone offese, e omettendo di considerare che l’imputato ha agito in condizione di legittima difesa, essendo stato verbalmente aggredito e minacciato dalle pp.oo., da cui è derivata la sua condotta reattiva, del tutto proporzionata al fatto ingiusto sopportato. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato. Premesso che l’appello principale della parte civile ha avuto riguardo alla risarcibilità del danno anche in presenza di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., mentre, con l’appello incidentale, l’imputato chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso non costituisce reato, si sostiene che sussista tra i due atti la necessaria correlazione che legittima l’ammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato, dal momento che la assoluzione fondata sull’invocato riconoscimento della scriminante incide sulla stessa sussistenza del danno, giacchè, se la Corte di appello l’avesse riconosciuta, non avrebbe potuto liquidarlo. 3. In data 19/12/2025, il difensore della costituita parte civile, avvocato Vitaliano Buonfiglio, ha depositato memoria difensiva, concludendo per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che la mancata proposizione dell’appello principale da parte dell’imputato, per ottenere una assoluzione “piena” ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., ha determinato l’accettazione del punto della sentenza relativa all’affermazione della responsabilità per il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ fondato, in maniera assorbente, il secondo motivo, che porta all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. A fronte dell’appello principale della parte civile, che censurava la decisione di primo grado che, avendo qualificato il fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., aveva omesso di 3 condannare l’imputato al risarcimento dei danni in suo favore, l’imputato ha proposto appello incidentale chiedendo l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso non costituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell’art. 52 cod. pen.. 2.1. La Corte di appello ha accolto l’appello principale della parte civile e dichiarato inammissibile quello incidentale dell’imputato osservando che “La difesa dell’imputato ha dunque formulato una specifica ed ulteriore richiesta di riforma della sentenza di primo grado, che esula dall’unica questione sollevata dalla parte civile, ossia la omessa condanna dell’imputato al risarcimento del danno”. 3. Il tema posto dal ricorso per cassazione dell’imputato è se possa ritenersi sussistente una connessione logico -giuridica tra il punto della decisione di primo grado gravato dall’appello principale e quello investito dall’appello incidentale. 3.1. L’appello incidentale – come testualmente risulta dall’art. 595 cod. proc. pen. e dalle norme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa – è connotato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all’impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell’interesse all’impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell’appello principale, cosicché, è proprio quest’ultimo a delimitare, anche sul piano funzionale, l’area di incidenza dell’appello incidentale. 3.2. Le Sezioni Unite hanno fornito una lettura razionalmente coerente dell’istituto delimitandone la sua “deterrenza” all’ambito del singolo punto impugnato con l’appello principale, e a quelli connessi, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore. 3.3. Il concetto di punto della decisione – come è stato chiarito dalle Sezioni unite ‘Tuzzolino’ - riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di tal che, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (S.U., n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000), Tuzzolino). 4 3.4. Alla luce di questa classificazione, va considerato che le Sezioni unite ‘Michaeler’ (Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699) hanno affermato che l’appello incidentale può avere ad oggetto i soli punti della decisione investiti dall’appello principale nonché i punti che risultino in connessione essenziale con questi. In particolare, le sezioni unite hanno considerato che nella locuzione “punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” di cui all’art. 597, comma 1, debbono ricomprendersi non solo “i punti della decisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell’ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (S.U., n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699). 3.5. Nel caso in esame, le doglianze dell’imputato relative alla sussistenza del reato o alla causa di esclusione della punibilità per la presenza di una scriminante sono "connesse in modo essenziale" al punto censurato dalla parte civile appellante: l’obbligo risarcitorio in favore della parte civile in tanto sussiste in sede penale in quanto sia stata affermata la responsabilità penale dell’imputato, cosicchè, l’invocata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., in quanto riverbera i suoi effetti sulla possibilità della condanna risarcitoria (oggetto dell’appello della parte civile), si presenta in connessione essenziale con il punto della sentenza di primo grado impugnato dalla parte civile. 3.6. E’ vero che l’imputato ha omesso di impugnare la statuizione con quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen., ma, si era trattato di sentenza di accertamento della responsabilità penale che, tuttavia, non conteneva alcuna statuizione di condanna, neppure quella civilistica risarcitoria, che pure può conseguire all’accertamento ex art. 131-bis cit. (Sez. 5, n. 47630 del 28/10/2019, in motivazione). 3.7. La mancanza della statuizione di condanna al risarcimento dei danni ha prodotto ricadute sull’interesse all’impugnazione dell’imputato. L’interesse all’impugnazione – che sempre deve sorreggere concretamente il gravame, ai sensi dell’art. 568 co. 4 cod. poc. pen. -, rectius a contestare, in assenza di statuizioni civili, la stessa sussistenza del fatto - reato è sorto in capo all’imputato solo in conseguenza dell’appello della parte civile. 3.8. Il diritto vivente, che pure ha affermato l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza dibattimentale che lo dichiara non punibile per particolare tenuità del fatto, in quanto la pronuncia viene iscritta nel casellario giudiziale ed ha un peso contro l'interessato nei giudizi civili ed amministrativi in tema di risarcimento del danno ( Sez. 3 sentenza del 31 ottobre 2018, n. 49789), ha, nondimeno, giudicato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)., per la carenza di interesse ad agire, nel caso in cui non vi sia alcuna condanna accessoria a statuizioni civili. (Sez. 7 ordinanza num. 3955 del 22710/2024, dep. 2025). 5 3.9. In conclusione, poiché l’imputato non aveva interesse ad appellare la sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non contenente la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - interesse che si è reso concreto solo in seguito al gravame proposto dalla parte civile, che poneva in discussione l’omessa statuizione sugli interessi civili - è ammissibile l’appello incidentale dell’l’imputato che contesti l’affermazione di responsabilità penale, che costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata con l’appello principale della parte civile, dovendosi ritenere che la richiesta dell’imputato investa un punto - e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile - ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale (Sez. 5, n. 33885 del 16/06/2004 Rv. 229557). Erroneamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato. 4. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il relatore RI ES MO Il Presidente LL EN
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato come da requisitoria già in atti. L'avvocato VITALIANO BUONFIGLIO, nell’interesse della parte civile, deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. L'avvocato ANDREA DEL CORNO, nell’interesse del ricorernte, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo sull’appello della parte civile e, in via incidentale, dell’imputato, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che ha assolto SO SO dal delitto di minaccia grave, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 14444 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 09/01/2026 2 quanto non punibile ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto – condannando l’imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile IC DA, liquidato equitativamente in euro 250,00; ha, invece, dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato, che chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso non costituisce reato, in presenza di una scriminante. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Eleonora Bergamini, la quale svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui ha condannato l’imputato, pure assolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., al risarcimento dei danni, senza condurre il dovuto vaglio critico della attendibilità delle persone offese, e omettendo di considerare che l’imputato ha agito in condizione di legittima difesa, essendo stato verbalmente aggredito e minacciato dalle pp.oo., da cui è derivata la sua condotta reattiva, del tutto proporzionata al fatto ingiusto sopportato. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato. Premesso che l’appello principale della parte civile ha avuto riguardo alla risarcibilità del danno anche in presenza di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., mentre, con l’appello incidentale, l’imputato chiedeva l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso non costituisce reato, si sostiene che sussista tra i due atti la necessaria correlazione che legittima l’ammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato, dal momento che la assoluzione fondata sull’invocato riconoscimento della scriminante incide sulla stessa sussistenza del danno, giacchè, se la Corte di appello l’avesse riconosciuta, non avrebbe potuto liquidarlo. 3. In data 19/12/2025, il difensore della costituita parte civile, avvocato Vitaliano Buonfiglio, ha depositato memoria difensiva, concludendo per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che la mancata proposizione dell’appello principale da parte dell’imputato, per ottenere una assoluzione “piena” ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., ha determinato l’accettazione del punto della sentenza relativa all’affermazione della responsabilità per il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ fondato, in maniera assorbente, il secondo motivo, che porta all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. A fronte dell’appello principale della parte civile, che censurava la decisione di primo grado che, avendo qualificato il fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., aveva omesso di 3 condannare l’imputato al risarcimento dei danni in suo favore, l’imputato ha proposto appello incidentale chiedendo l’assoluzione per la insussistenza del fatto ovvero perché esso non costituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell’art. 52 cod. pen.. 2.1. La Corte di appello ha accolto l’appello principale della parte civile e dichiarato inammissibile quello incidentale dell’imputato osservando che “La difesa dell’imputato ha dunque formulato una specifica ed ulteriore richiesta di riforma della sentenza di primo grado, che esula dall’unica questione sollevata dalla parte civile, ossia la omessa condanna dell’imputato al risarcimento del danno”. 3. Il tema posto dal ricorso per cassazione dell’imputato è se possa ritenersi sussistente una connessione logico -giuridica tra il punto della decisione di primo grado gravato dall’appello principale e quello investito dall’appello incidentale. 3.1. L’appello incidentale – come testualmente risulta dall’art. 595 cod. proc. pen. e dalle norme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa – è connotato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all’impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell’interesse all’impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell’appello principale, cosicché, è proprio quest’ultimo a delimitare, anche sul piano funzionale, l’area di incidenza dell’appello incidentale. 3.2. Le Sezioni Unite hanno fornito una lettura razionalmente coerente dell’istituto delimitandone la sua “deterrenza” all’ambito del singolo punto impugnato con l’appello principale, e a quelli connessi, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore. 3.3. Il concetto di punto della decisione – come è stato chiarito dalle Sezioni unite ‘Tuzzolino’ - riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di tal che, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (S.U., n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000), Tuzzolino). 4 3.4. Alla luce di questa classificazione, va considerato che le Sezioni unite ‘Michaeler’ (Sentenza n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699) hanno affermato che l’appello incidentale può avere ad oggetto i soli punti della decisione investiti dall’appello principale nonché i punti che risultino in connessione essenziale con questi. In particolare, le sezioni unite hanno considerato che nella locuzione “punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” di cui all’art. 597, comma 1, debbono ricomprendersi non solo “i punti della decisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell’ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (S.U., n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007), Rv. 235699). 3.5. Nel caso in esame, le doglianze dell’imputato relative alla sussistenza del reato o alla causa di esclusione della punibilità per la presenza di una scriminante sono "connesse in modo essenziale" al punto censurato dalla parte civile appellante: l’obbligo risarcitorio in favore della parte civile in tanto sussiste in sede penale in quanto sia stata affermata la responsabilità penale dell’imputato, cosicchè, l’invocata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., in quanto riverbera i suoi effetti sulla possibilità della condanna risarcitoria (oggetto dell’appello della parte civile), si presenta in connessione essenziale con il punto della sentenza di primo grado impugnato dalla parte civile. 3.6. E’ vero che l’imputato ha omesso di impugnare la statuizione con quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen., ma, si era trattato di sentenza di accertamento della responsabilità penale che, tuttavia, non conteneva alcuna statuizione di condanna, neppure quella civilistica risarcitoria, che pure può conseguire all’accertamento ex art. 131-bis cit. (Sez. 5, n. 47630 del 28/10/2019, in motivazione). 3.7. La mancanza della statuizione di condanna al risarcimento dei danni ha prodotto ricadute sull’interesse all’impugnazione dell’imputato. L’interesse all’impugnazione – che sempre deve sorreggere concretamente il gravame, ai sensi dell’art. 568 co. 4 cod. poc. pen. -, rectius a contestare, in assenza di statuizioni civili, la stessa sussistenza del fatto - reato è sorto in capo all’imputato solo in conseguenza dell’appello della parte civile. 3.8. Il diritto vivente, che pure ha affermato l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza dibattimentale che lo dichiara non punibile per particolare tenuità del fatto, in quanto la pronuncia viene iscritta nel casellario giudiziale ed ha un peso contro l'interessato nei giudizi civili ed amministrativi in tema di risarcimento del danno ( Sez. 3 sentenza del 31 ottobre 2018, n. 49789), ha, nondimeno, giudicato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)., per la carenza di interesse ad agire, nel caso in cui non vi sia alcuna condanna accessoria a statuizioni civili. (Sez. 7 ordinanza num. 3955 del 22710/2024, dep. 2025). 5 3.9. In conclusione, poiché l’imputato non aveva interesse ad appellare la sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non contenente la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - interesse che si è reso concreto solo in seguito al gravame proposto dalla parte civile, che poneva in discussione l’omessa statuizione sugli interessi civili - è ammissibile l’appello incidentale dell’l’imputato che contesti l’affermazione di responsabilità penale, che costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata con l’appello principale della parte civile, dovendosi ritenere che la richiesta dell’imputato investa un punto - e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile - ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale (Sez. 5, n. 33885 del 16/06/2004 Rv. 229557). Erroneamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’imputato. 4. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il relatore RI ES MO Il Presidente LL EN