Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2005, n. 38956
CASS
Sentenza 4 maggio 2005

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È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale pronunci, all'esito del procedimento penale, dispositivo nel quale, previa affermazione di responsabilità degli imputati e irrogazione di pena di giustizia, sia stabilita una provvisionale immediatamente esecutiva, la cui esecutorietà sia fissata antecedentemente al deposito della sentenza (termine di pagamento fissato in due mesi e termine di deposito entro il novantesimo giorno), così da precludere la facoltà prevista dall'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen.,di chiedere, sussistendone le condizioni, al giudice di appello, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, posto che, nel vigente ordinamento processuale, i termini per proporre l'impugnazione decorrono, secondo la generale previsione dell'art. 585 cod. proc. pen., dal deposito della sentenza, sia esso stabilito dalla legge o determinato dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2005, n. 38956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38956
    Data del deposito : 4 maggio 2005

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