Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale pronunci, all'esito del procedimento penale, dispositivo nel quale, previa affermazione di responsabilità degli imputati e irrogazione di pena di giustizia, sia stabilita una provvisionale immediatamente esecutiva, la cui esecutorietà sia fissata antecedentemente al deposito della sentenza (termine di pagamento fissato in due mesi e termine di deposito entro il novantesimo giorno), così da precludere la facoltà prevista dall'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen.,di chiedere, sussistendone le condizioni, al giudice di appello, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, posto che, nel vigente ordinamento processuale, i termini per proporre l'impugnazione decorrono, secondo la generale previsione dell'art. 585 cod. proc. pen., dal deposito della sentenza, sia esso stabilito dalla legge o determinato dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2005, n. 38956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38956 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 04/05/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1049
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 31056/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 19.7.2004 da:
Avv. SICARI Ferdinando, difensore di OS EN, nato a [...] il [...];
avverso il dispositivo, letto, in udienza dal Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, il 24 giugno 2004;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Francesco Maria Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
È presente l'avv. SICARI Ferdinando che, nell'interesse di SP EN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito a procedimento penale nei confronti di SP EN, imputato, in concorso con altri, di reato previsto dalla l. n. 194/1978, il Tribunale di Chieti, all'udienza del 24 giugno 2004,
pronunciava dispositivo con il quale, riconosciuta la colpevolezza degli imputati ed irrogata la pena ritenuta di giustizia, li condannava, altresì, in solido al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili, aliunde liquidando, assegnando loro una provvisionale di pronta esigibilità di centomila euro nonché alla rifusione delle spese di costituzione, liquidate in complessivi euro settemila. Concedeva, inoltre, la sospensione condizionale delle pene, con la formula: a condizione che i rei versino alle parti civili dette somme nel termine di due mesi da oggi fornendone prova nei successivi cinque giorni a questo ufficio mediante ricevuta a firma autenticata, ovvero in caso di rifiuto, di redazione atto di offerta reale. Disponeva, inoltre, che la stessa sentenza fosse comunicata al Consiglio dell'Ordine dei Medici di Chieti e fissava il deposito della motivazione entro il 90 giorno.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato sotto un duplice riflesso. In primo luogo, sul rilievo che la statuizione si collocava al di fuori dello schema normativo disegnato dal combinato disposto degli artt. 165 c.p., 539, 540, 548, 585 comma 2 e 600 commi 2 e 3 c.p.p. posto che privava di fatto l'imputato della possibilità di impugnare, davanti al giudice di appello, la decisione stessa, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, a norma dell'art. 600, comma 3, in ragione del fatto che l'immediata esecuzione era stata fissata sin da subito, ancor prima del deposito della sentenza impugnata. In secondo luogo, l'abnormità era apprezzabile sotto il profilo della violazione dell'art. 111 Cost., comma 1, in quanto il provvedimento reclamato veniva ad incidere su posizioni di diritto soggettivo senza che fosse assistito da alcuna motivazione, neppure in ordine ai motivi in forza del quali il giudice aveva ritenuto di dover concedere la provvisionale immediatamente esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Indubbia è l'impugnabilità del dispositivo letto in udienza, pur in mancanza di motivazione, posto che lo stesso è provvedimento decisorio con effetti propri, astrattamente idoneo a passare in cosa giudicata, ove non impugnato (così, in identica fattispecie, Cass. Sez. 5^, 17.12.2003, n. 1426, SP). Peraltro, nel caso di specie, si tratta di pronuncia che, per via dell'immediata esecutività delle statuizioni civili, peraltro anteriore al termine di deposito, è potenzialmente capace di incidere sulla sfera dei diritti soggettivi dell'imputato.
2 - Venendo ora al merito del ricorso, è ben vero che, come esattamente rilevato dal PG d'udienza, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice - nel caso in cui la condizione attenga all'imposizione di una provvisionale in favore della costituita parte civile, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, posto che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 540, comma secondo, c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 1^, 21.1.2004, n. 5568 rv. 229831). È parimenti certo che l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo, ai sensi della norma da ultimo richiamata, ha fondamento nell'art. 165 c.p., che prevede le attività che l'imputato può porre in essere al fine di pervenire, anche attraverso la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al versamento di una provvisionale, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato (cfr. id. Sez. 4^, 9.6.2004, n. 36769, rv. 229691). Sennonché, nel caso di specie, l'anomalia non è rappresentata dall'anteriorità dell'immediata esecutività della provvisionale al giudicato, quanto piuttosto dall'anteriorità rispetto al momento del deposito della sentenza. Insomma, nella fattispecie in esame, l'esecutorietà della statuizione civile è talmente anticipata da essere collocata in un momento addirittura antecedente alla formazione del documento-sentenza. E poiché il sistema dei termini dell'impugnazione, previsto dal vigente ordinamento processualpenalistico, è ancorato, per la gran parte, al momento del deposito della sentenza, secondo le generali previsioni dell'art. 585 c.p.p., nel senso che il dies a quo per l'impugnativa è fissato alla scadenza del termine di deposito stabilito dalla legge o determinato dal giudice, a mente dello stesso art. 585, comma 2, lett. c), la disposta anticipazione precede l'inizio del decorso del termine per impugnare (termine di pagamento fissato in due mesi, mentre il termine di deposito è stabilito entro il 90 giorno), di guisa che resta preclusa, per il periodo di riferimento, la facoltà prevista dall'art. 600, comma terzo, di chiedere al giudice di appello di disporre che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, in presenza delle prescritte condizioni. La discrasia temporale tra il momento dell'immediata esecutività ed il momento a partire dal quale matura la facoltà d'impugnazione determina un vuoto di difesa, in quanto la parte può essere raggiunta dagli effetti di un provvedimento giurisdizionale invasivo dell'ambito dei suoi diritti soggettivi, quali sono quelli afferenti alla sfera patrimoniale, senza poter azionare nessun strumento di tutela. Ed è sufficiente che tale deficit di tutela si protragga per un lasso di tempo ragionevole (come nel caso di specie: provvisionale subito esecutiva, alla quale, per di più, è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, e facoltà d'impugnativa esercitatile solo a far tempo dal deposito della sentenza che, se fissato entro il novantesimo giorno, può in astratto anche essere intempestivo), risultando così inibito, di fatto, l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 600, comma 3, c.p.p.. Tale vuoto o paralisi del diritto di tutela è tale da collocare il provvedimento che ne dia causa al di fuori degli schemi paradigmatici del sistema positivo, determinandone dunque l'abnormità, che è causa di nullità della stessa pronuncia.
3. - Per quanto precede l'impugnato provvedimento deve essere annullato nei limiti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale nel termine di mesi due dalla lettura del dispositivo, invece che dell'inizio del termine per impugnare ex art. 585 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2005