Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7234 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
el. 67882 Contents it. Ricorso ju Canutions- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONIT AB Legro пуша бош REPUBBLICA ITALIANA . ALL . B N . 5 ESENTE DA REGISTRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AL SNS DEL D.P.R. 26/4/1986 CATAXIALA 07 2 34/03 SEZIONE QUINTA CIVILE TRIBUTARIA Composta dagli R.G.N.3334/00 Presidente Dott. Giovanni Consigliere Dott. Eugenio AMARI Cron.16030 Dott. Stefano BIELLI Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE Cons. Rel. Rep. Ud. 18/11/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA ricorso proposto da: sul UL Giovanni, viaelettivamente domiciliato in Roma, Casalpalocco, Nicostene n. 7, presso la d.ssa Aurora Saija, e difeso dall'Avv. Salvatore Ponz de Leon, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
UFFICIO IVA di MESSINA delle Finanze, Ministero elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi . N n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Gen. dello Stato, per legge h controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 131/98 del 21 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Relatore Cons. Francesco 4179 Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta CESQUI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. UL Giovanni proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica parziale, emesso dall'Ufficio IVA di Messina e notificato in data 6 maggio 1988, e con il quale, sulla base della ritenuta omessa dichiarazione perché priva della sottoscrizione, si escludeva il credito d'imposta, per l'anno 1983, pari a £ 6.377.000, e si irrogava la pena pecuniaria di £ 6.477.000, per l'omessa dichiarazione. La Commissione tributaria di primo grado di Messina accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di rettifica, confermando la condanna alla pena h. pecuniaria, ma nella misura ridotta di £ 100.000, per l'omessa sottoscrizione della dichiarazione relativa all'anno 1983. proponevaL'Ufficio appello, davanti alla CTR della che l'accoglieva, dichiarando legittimoSicilia, l'avviso di rettifica. Propone ricorso il contribuente, articolato su due mezzi di gravame, cui resiste 1'Amministrazione finanziaria, con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d. P. R. n. 600 del 1972, dell'art. 55 del d. P. 2 R. n. 633 del 1972, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 20 della L. n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. L'art. 37 del d. P. R. n. 633 del 1972, nel testo anteriore alle modifiche introdotte nel D. Lgs. n. 241 del 1997, non prevedeva - al contrario di quanto stabilisce l'art. 8, comma 3, del d. P. R. n. 600 del 1973, nel sistema delle imposte dirette - la nullità della dichiarazione per la mancanza della potrebbe considerarsi sottoscrizione. Pertanto, non la dichiarazione IVA non viziata di nullità sottoscritta, per la tassatività delle sue previsioni. L'art. 55 del d. P. R. n. 633 del 1972, nella versione modificata ad opera dell'art. 1, comma 9-ter, del D.L. n. 230 del 1994, convertito nella L. n. 473 del 1994, ha disposto che, in presenza di una dichiarazione IVA non sottoscritta dal contribuente, l'Ufficio a tutti gli effetti, e non solo per gli accertamenti induttivi quest'ultimo alla regolarizzazione,deve invitare prima dell'emissione dell'atto impositivo, nel termine di trenta giorni. Tale modifica, secondo il ricorrente, andrebbe estesa anche alle dichiarazioni presentate prima della sua entrata in vigore, sia perché ragionevole sia perché in tal senso si sarebbe orientato lo stesso Ministero delle Finanze, con alcune sue note degli anni 1995 (n.VI/12/3985) e 1998 ( n.75/E del 4.3.98). Con il secondo motivo di ricorso il contribuente2. lamenta 1' omessa, insufficiente о contraddittoria 3 motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. La sentenza d'appello non avrebbe tenuto conto di fatti concludenti evidenziati nella sentenza di primo grado dai quali si poteva e doveva desumere l'imputazione - della dichiarazione al ricorrente. Del resto l'Ufficio avrebbe accettato le risultanze della contabilità, avendo rinunziato al potere di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55 cit. La mancata considerazioni di tali risultanze mostrerebbero la insufficiente, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello.
3. Il ricorso, diretto contro l'Ufficio IVA di Messina, h non contro il Ministero delle finanze, come e pure notificato - in data 2 febbraio prescritto, ma al Ministero delle Finanze (per l'Ufficio IVA 2000 di Messina), in persona del Ministro delle Finanze, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Roma, а mezzo del servizio postale>>, è inammissibile. Questa Corte ha affermato (da ultimo, con la sentenza n. 1099 del 2002) il principio secondo il quale il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale è inammissibile se proposta nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'accertamento impugnato, dovendo invece essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura 4 Generale dello Stato. Ne consegue che, attenendo 1'erronea individuazione nel ricorso del soggetto contro il quale l'impugnazione è proposta all'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenzate dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sulla valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione della chiamata in causa dell'Ufficio periferico sia stata eseguita (come nella specie) presso l'Avvocatura Generale dello Stato organo domiciliatario ex lege del Ministro ' la quale - non è legittimata a partecipare al giudizio né in W rappresentanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benché erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Ministero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valorizzazione della autonomia amministrativa degli uffici periferici nei gradi di merito del giudizio. Nello stesso senso, poi, le decisioni della Cassazione nn. 4101 e 7150 del 2002, hanno altresì affermato che non possono riconoscersi effetti sananti alla costituzione in giudizio del Ministero delle finanze, circostanza da ritenersi irrilevante in 5 presenza di un vizio derivante dalla errata individuazione della parte (Ufficio periferico anziché Ministero). Né sussistono nuove e valide ragioni per discostarsi da tale diritto vivente, che va pertanto riaffermato, dichiarando inammissibile il ricorso.
4. Sussistono ragioni per compensare le spese del giudizio. POM Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di cassazione, 1'18 novembre 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE he Ven Hancenell Il Presidente Dr. Giovanni PAOLIN] LLEGE Ritano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAG U dagi IL CANCELLIERE SUP dott. Luigi Riitano 6