Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 1
La prescrizione relativa alla custodia delle cartelle sanitarie dei dipendenti presso il datore di lavoro ha carattere accessorio ed integrativo della prescrizione relativa alla istituzione ed aggiornamento, sotto la responsabilità del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, così che alla violazione della stessa non può ritenersi estesa la sanzione penale di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 626 del 1994. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non integrare il reato "de quo" la tenuta delle cartelle presso lo studio del responsabile medico dei controlli sanitari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2000, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 15/12/2000
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 4386
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - N. 36493/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FI Marino, n. a Napoli il 2/3/1955 avverso la sentenza 1 - 23/2/2000 del Tribunale di Udine Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. R. Acquarone
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dr. V. De Nunzio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Svolgimento del processo
Con la sentenza specificata in epigrafe il Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli in composizione monocratica condannava l'FI, quale medico di fabbrica presso la ditta Lisa s.p.a. di San Giovanni al Natisone, alla pena di L. tre milioni di ammenda per non aver conservato nella sede della ditta tutte le cartelle sanitarie riguardanti i lavoratori, detenendole invece (almeno in parte) presso lo studio Polimedica di Marzano (reato p.e.p. degli artt. 7/3^ e 53/1 lett. a D.Lvo n. 277/91, rubricato sub a e qualificato in sentenza "ex art. 17 lett. d nonché art. 92 D.Lvo 19/9/94 n. 626" - in S. Giovanni al Natisone fino al luglio 1996);
l'imputato era invece assolto" per non aver commesso il fatto dall'addebito di non aver sottoposto a controllo sanitario, in detta qualità, nove dipendenti della Lisa s.p.a., ritenendo il giudice di merito che il dr. FI fosse stato designato quale medico competente ai soli fini dei rischi previsti dal D.Lvo n. 626/94 e non a quelli specifici del D.Lvo n. 277/91 concernente i lavoratori esposti ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici (piombo, amianto, rumore).
Avverso detta pronunzia di condanna proponeva appello il difensore del prevenuto, deducendo in sintesi:
1) il documento sul quale è stata fondata la decisione non contiene una nomina del medico competente ai fini dei Decreti legislativi citati, ma una mera proposta di lavoro che l'FI avrebbe accettato definitivamente dopo le verifiche del caso, sì che egli non aveva commessi i reati propri di cui trattasi;
2) la teste dr. NI non ha indicato la fonte dalla quale avrebbe appreso che alcune cartelle sanitarie dei lavoratori erano conservate in luogo diverso dalla sede della impresa, ne' chi le inviò il telefax specificante tale luogo (lo studio della Polimedica); d'altro canto l'acquisizione del documento contenente la proposta di nomina è avvenuta in violazione della legge processuale (art. 237 c.p.p.) perché disposta d'ufficio dal giudice, mentre la norma teste citata consente l'acquisizione ex officio dei soli documenti provenienti dall'imputato (nella specie esso "è stato acquisito prima che ne fosse accertata la provenienza dall'imputato e senza le garanzie proprie del sequestro probatorio");
3) è dubbio se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, essendovene menzione in motivazione e non nel dispositivo;
in caso affermativo detta concessione, attesa la sanzione pecuniaria irrogata (ammenda), reca pregiudizio all'imputato, che non ne aveva fatto richiesta.
Con motivi aggiunti depositati ritualmente il ricorrente insiste nelle sue doglianze di violazione degli artt. 237 e 195 c.p.p., nonché delle norme che disciplinano la concessione della condizionale, e deduce altresì violazione dell'art. 235 del codice di rito per essere stato acquisito il citato documento, che non può in alcun modo essere considerato corpo di reato.
Motivi della decisione
Il gravame, da qualificarsi ricorso ex artt. 593/3 e 568/5 c.p.p. (gli atti sono trasmessi dalla Corte d'Appello di Trieste con ordinanza 4/9/2000), va accolto per la ragione esattamente indicata dal P.G. e rilevabile ai sensi dell'art. 129 n. 1 c.p.p., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal capoverso. Infatti, se è vero che l'art. 92 (lett. a) del D.Lvo n. 626/1994 sanziona, tra l'altro, la violazione da parte del medico competente dell'art. 17 lett. d), è altrettanto vero che il nucleo essenziale del precetto contenuto in quest'ultima norma attiene all'istituzione ed all'aggiornamento, sotto la responsabilità del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, mentre la prescrizione relativa alla custodia di tale documento presso il datore di lavoro, evidentemente al fine di agevolare i controlli, ha carattere integrativo ed accessorio, sì che ad essa non può ritenersi esteso il presidio della sanzione penale.
Nella specie non è in discussione la tenuta (istituzione ed aggiornamento) delle cartelle personali, ma soltanto la sede della custodia di una parte di esse: si impone pertanto, giusta la conclusione del P.G., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (limitatamente - come ovvio - alla statuizione di condanna che ha formato oggetto del gravame).
P.Q.M.
La Corte
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001