Sentenza 17 novembre 2003
Massime • 1
È ammissibile e rituale il sequestro probatorio (art. 253 cod. proc. pen.) - avente per oggetto prodotti recanti marchi ritenuti contraffatti - disposto in pendenza di giudizi civili, preordinati ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell'uso dello stesso, una volta ritenuta l'astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 cod. pen., ovvero il fumus commissi delicti, in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2003, n. 48648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48648 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. FOSCARINI BRUNO - PRESIDENTE -
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - CONSIGLIERE -
2. Dott. CICCHETTI NUNZIO "
3. Dott. AMATO ALFONSO "
4. Dott. PANZANI LUCIANO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA GI N.IL 20/03/1933;
2) AR ZI N.IL 09/01/1961;
avverso ORDINANZA del 13/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CICCHETTI NUNZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. VINCENZO GERACI per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. R. Petringa Nicolosi.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza del tribunale della libertà di Varese in data 13.05.2003 rigettava istanza di riesame proposta, avverso provvedimento di convalida sequestro (avente ad oggetto felpe di vario colore recanti il marchio Londsale London ritenuto contraffatto) emesso l'11.04.2003 dal P.M. presso il tribunale di Busto Arsizio a carico di ZI AR (direttore del Centro commerciale in cui era avvenuto il sequestro) e GI PA (legale rappresentante degli ipermercati), su esposto di un perito incaricato dalla L. srl di Cernusco sul Naviglio licenziataria esclusiva del sopradetto marchio.
Il medesimo perito era stato nominato ausiliario di P.G., ex art.348 co. 4 c.p.p., per rilevare gli elementi dai quali desumere la contraffazione (etichette non originali, privi di ologramma di garanzia, marchio a caldo e non ricamato come negli originali). L'ordinanza rigettava la tesi difensiva in ordine alla illegittimità degli accertamenti affidati a perito di parte ed all'irrilevanza della pendenza di procedimenti civili.
Il ricorrente, difensore dei soggetti indagato e sequestrato, allega i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 358 c.p.p. che impone al P.M. di svolgere accertamenti anche a favore dell'indagato, mentre nella specie aveva agito solo sulla base di indicazioni provenienti dalla presunta p.o. La situazione era fortemente sbilanciata in danno del soggetto che subiva il sequestro.
Dinanzi alla pendenza di varie cause civili, in ordine alla titolarità del marchio e la legittimità dell'uso, il sequestro non doveva essere disposto, come aveva deciso altra Autorità giudiziaria negando la convalida.
Chiedevano l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa Corte di dover dichiarare inammissibile il ricorso. La pendenza di un giudizio civile in corso (tra RD JO LI e le società titolare e licenziataria del marchio, con chiamata in causa di altra licenziataria di Lonsdale Espana s.a., che aveva ottenuto a sua volta la registrazione dei due marchi comunitari simili, usati dai sequestrati e mai oggetto di annullamento o di opposizione) nulla toglie alla ritualità del sequestro ex art. 253 c.p.p., una volta che sia stata ritenuta l'astratta sussumibilità
del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 c.p., cioè il fumus commissi delicti, in relazione alla quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato.
Né il giudice del sequestro è tenuto ad approfondire il contenuto della lite pendente tra i soggetti interessati. Essa in sostanza assume scarsa rilevanza (a favore o contro) in relazione all'accertamento richiesto in sede di cautela patrimoniale. Manifestamente infondata è la pretesa violazione dell'art. 358 c.p.p in relazione all'accertamento affidato ad un tecnico rappresentante l'interesse della parte che ha chiesto il provvedimento cautelare. Non si trattava, infatti, di valutare le opposte posizioni delle parti in una vertenza civile (tener conto delle posizioni soggettive del sequestrato/indagato, come del richiedente, avrebbe significato, infatti, vagliare le ragioni della lite in sede non propria) ma di provvedere alla sollecita risposta circa la sussistenza del fumus di contraffazione ai fini penali.
In tale prospettiva la scelta del tecnico ai sensi dell'art. 348 c.4 c.p.p rimane una prerogativa normativamente concessa alla polizia giudiziaria;
il suo esercizio non è sindacabile in questa sede e, per quanto sopra precisato, non stride con il contenuto sostanziale dell'art. 358 c.p.p.. Allo stesso modo l'opportunità di procedere o meno al sequestro rientra nell'uso di un potere discrezionale dell'Autorità giudiziaria, non censurabile in caso di motivata sussistenza dei presupposti.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento di spese processuali e sanzione civile ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento e di Euro 500, ciascuno, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.