Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 comma quinto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha natura amministrativa, nel senso che costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, ma non una sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguenza che non è applicabile il principio di irretroattività.
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- 1. interventi delle sezioni penali della Cassazione nel 2015Panozzo Rober · https://www.diritto.it/ · 19 luglio 2017
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Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione, Sezione I pen., sentenza del 24 gennaio 2006, n. 4429https://www.asgi.it/ · 2 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2006, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 239
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 032014/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS ME, N. IL 22/02/1973;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO;
Letta la requisitoria del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 6 maggio 2005 il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva l'opposizione proposta da AI ME avverso il decreto 17 gennaio 2005 di quel Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'espulsione dell'AI - attualmente detenuto per scontare una condanna con fine pena non superiore ai due anni - a norma del combinato disposto del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e art. 13, comma 2, rientrando l'AI nelle condizioni indicate dall'art. 13, comma 2, lettera b), di tale legge.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per Cassazione l'AI, formalmente per cinque motivi, peraltro sostanzialmente riducibili a due.
Con il primo motivo deduce - data la natura di sanzione amministrativa dell'espulsione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e poiché tale norma è entrata in vigore solo nel
2002 - la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, che stabilisce l'irretroattività delle sanzioni amministrative, sottolineando che la sentenza di condanna per cui egli sta scontando la pena è diventata definitiva nel 1998.
Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e art. 13, comma 2, sostenendo di non rientrare in nessuna delle condizioni indicate dall'art. 13 citato, comma 2. In particolare il ricorrente sottolinea di aver prodotto in sede di opposizione il provvedimento 14 gennaio 2004 del Tribunale di Torino, che non aveva convalidato il decreto di espulsione emesso dal Questore di Torino l'11 gennaio 2004 (nel quale si contestava la mancata richiesta in termini del permesso di soggiorno): la mancata convalida era motivata facendo riferimento alla erroneità di tale contestazione, lasciando quindi intendere che l'AI non avesse omesso di proporre regolare richiesta di permesso di soggiorno. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Vero è che la "sanzione sostitutiva" prevista del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, ha natura amministrativa, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 226 del 2004, ma essa è un'atipica misura alternativa alla detenzione e non costituisce una "sanzione amministrativa" in senso tecnico, ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la qual cosa si desume chiaramente dall'art. 12 di quest'ultima legge, che ne stabilisce l'ambito di applicazione.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso, posto che l'ordinanza impugnata ha omesso totalmente di motivare in ordine all'allegata esistenza di un provvedimento giudiziario (Tribunale di Torino, 14 gennaio 2004, di cui è stata prodotta copia) il cui dispositivo sarebbe in contrasto con l'ipotesi che l'AI rientri nelle condizioni indicate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 lettera b).
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio per nuovo esame per difetto di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trento.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006