Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
le 79578 ee 042 7 0/02 REPUBBLICA T. IN NOME DEL POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.11658.00 Cron. 9937 Composta dai Magistrati: Dott. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Rep. Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Ud. 14.12.01 CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA OGGETTO: processo CONSIGLIERE Dott. ANTONINO DI BLASI tributario Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE ricorso in appello ha pronunciato la seguente sottoscrizione SENT ENZA del difensore sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE ROMANO' SRL. IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO GIUSEPPE ROMANO' corrente in Lomazzo, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Ferrara di Como per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Arilli, Circonvallazione Clodia 88 احمد CASSAZIONE CORTE SUPREMA CAMPIONE CIVILE ricorrente V. 79578
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei bu 3 0 6 2 Portoghesi 12 intimato avverso la sentenza n. 170.01.99 in data 17.3.99 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 29.10.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. Daniela Giacobbe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del dr. FEDERICO ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Immobiliare Romanò proponeva ricorso alla Commissione 1. La srl. Tributaria Provinciale di Como contro un avviso di accertamento emesso dal competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ' col quale venivano recuperati а tassazione costi indeducibili e costi per prestazioni ritenute inesistenti. La Commissione accoglieva parzialmente il ricorso. Proponeva appello la società producendo copia di assegni emessi per 2. il pagamento di provvigioni, del libro giornale e di due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Como, la quale aveva accolto analogo ricorso in materia di Iva. Si costituiva in appello 1'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e ne chiedeva la reiezione. 2 3. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che lo stesso non risultava sottoscritto dal difensore, perchè la firma di detto difensore, apposta in calce per autentica della firma della cliente, non poteva valere anche come sottoscrizione dell'atto di appello. Ha proposto ricorso per Cassazione. 1' Immobiliare Romanò, deducendo 4. un motivo. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si è costituita ed ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e 5. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 18 del Decreto Legislativo n. 546.92, 83 e 125 Codice di Procedura Civile. La sottoscrizione del difensore, apposta in calce alla sottoscrizione del ricorso. La procura difensiva, vale anche come ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte al riguardo: Cass.
9.3.62 n. 471; Cass. 20.6.96 n. 5711 ed altre. Il ricorso è fondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa 6. Corte di Cassazione che in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione del difensore, con la quale viene autenticata la firma della parte apposta per il conferimento della procura in calce al ricorso in appello, deve intendersi quale sottoscrizione dello stesso. Ne consegue l'ammissibilità dell'atto di impugnazione anche in caso di controversie di valore pari o superiore a cinque milioni di lire, per le quali vige la regola dell'obbligatorietà 3 bu della sottoscrizione del ricorso : in tal senso Cass. 29.11.2000 n.15313. 7. In senso conforme, anche per il caso in cui la sottoscrizione del difensore risultava apposta a margine del ricorso, Cass. 16.3.2001 n. 3862. Conformi: Cass. 20.6.96 n. 5711 e Cass.
3.11.99 n. 12261. 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 dicembre 2001. I PRESIDENTE DOTT. OVAN PAOLINILiefe Jorkin IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAMuly ELLERE C1 mista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista