Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
021 79 /0 1 ee E 6 8 N 9 1 O 5 I / . A Z 4 / I N A 6 R - R 2 T . A B S R . I T . P L . G U L D E REPUBBLICA ITALIANA B R. G. N. 13198/98 A R I L . E R B D A T A CRON. 4475 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I D T S A 1 I N E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 T R S 1 Rep. N E I . E A T S N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- E A M Ud. 8/11/2000Composta dai Sigg. Magistrati: - Presidente - Mario DELLI PRISCOLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere - Enrico PAPA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VA PAOLINI dal Sig... ----HL-SOLE 24 ORE Giuseppe MARZIALE per diritti L. 15 0 Antonino DI BLASI rel. >> FER 2001 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Contributi Consorzi Bonifica. sul ricorso n. 13198/98 R.G. proposto da tributaria Natura Competenza per materia del CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, con sede in Tribunale- Nardò, Via XX Settembre n. 69, in persona del vice presidente, Alberto Sanasi, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. VA Greco ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giustiniani, 18 presso lo studio dell'Avv. VA Pellegrino, -Ricorrente - CANCELLER A
contro
AN NI, non costituito in giudizio - Intimato per la Cassazione della sentenza non definitiva n. 344/97 resa dal Giudice di pace di Nardò il 6-12-1997, nonché di quella definitiva n. 118/98 del 23-28 marzo 1998; 7 3 1 8 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 Novembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23/5/97 il signor LA VA, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nardò, il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, con sede in Nardò, per sentir dichiarare non dovuti i contributi di cui alle cartelle esattoriali e veder riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. Sosteneva l'attore che, a causa della sua perdurante inoperosità e della conseguente assenza di qualsiasi beneficio per i fondi siti nel perimetro del comprensorio di pertinenza, il Consorzio era privo di titolo per la richiesta Rever dei contributi nei confronti dei consorziati. Il convenuto eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda. Con sentenza non definitiva n. 344/97 l'adito Giudice rigettava le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Consorzio, rimettendo le parti innanzi a sé per il prosieguo del giudizio. Il medesimo Giudice definiva, quindi, il giudizio con successiva sentenza n. 118/98 del 23-28 marzo 1998, con cui, accoglieva le domande proposte da parte attrice. Affermava che i contributi consortili in contestazione erano una prestazione che non aveva natura di tributo, come le imposte e le tasse, e pertanto la controversia esulava dalla competenza per materia del Tribunale 2 in materia di tributi;
escludeva, parimenti, che la lite potesse essere ritenuta di valore indeterminabile, come preteso dal convenuto, e, quindi, accoglieva le domande dell'attore nel presupposto che il Consorzio non avesse fornito la prova del concreto beneficio ricevuto dal soggetto consorziato in esito all'attività di bonifica espletata, che solo, avrebbe potuto legittimare la pretesa di versamento dei contributi. Il Consorzio, con ricorso notificato il 15/07/98 ed affidato adulte mezzi, ha chiesto la cassazione della citata sentenza. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, con la doglianza, sviluppata nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati, resa sulla fattispecie dal Giudice di Pace di Nardò, deve essere cassata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 C.p.C., degli ва artt. 862 e 864 C.C., degli artt. 21 e 59 r.d. 13-11-1933 n. 215 e dell'art. 10 с commi 2, 3 e 4 Legge regionale Puglia n. 54 del 31-5-1980, in relazione all'art. 360 n. 2, 3 C.p.C.; più specificatamente, si censura la decisione, ritenendola erronea, per aver negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame. La censura è fondata. In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9493 del 23-9-1998 e id., sent. n. 496 del 22-7-1999 alle quali adde id., Sez. I civ., sent. n. 1093 dell'1-11-2000 e id., sent. n. 1985 del 22-11-2000 hanno enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione della considerata vertenza, secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e, di conseguenza, per le relative controversie (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d. lgs 31-12-1992 n. 546, e ricadenti, perciò, nell'ambito della giurisdizione ordinaria) sussiste la competenza per materia del tribunale a mente dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ.- Alla stregua di tale enunciazione, la sentenza impugnata, siccome resa da giudice incompetente ratione materiae, deve essere senz'altro cassata e, nel contempo, in applicazione delle richiamate norme va riconosciuta e dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa in argomento. L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle restanti, sottordinate, doglianze, con le quali l'ente ricorrente ha chiesto, sotto altri profili, la cassazione della discussa sentenza di merito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio fin qui svoltosi, anche avuto riguardo ai tempi del consolidarsi del principio applicato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione;
dichiara assorbiti gli altri mezzi;
cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce;
Compensa interamente le spese. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2000. Il Presidente W O Dott. Mario Delli Priscali N li Пришия Il Consigliere - Relatore - Estensore 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio/ IL CANCELLIERE C1 E Osvaldovakte Ascanio