Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4211
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

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La memoria di replica di cui all'art. 190, terzo comma cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.

Il diritto di surroga nelle ragioni dell'assicurato di cui all'art. 1916 cod. civ. non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, essendo, per converso, sottoposto alla condizione che l'assicuratore richieda al danneggiante il rimborso dell'indennità.

In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario - assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario - assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà - per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4211
Data del deposito : 25 marzo 2002

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