Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 3
La memoria di replica di cui all'art. 190, terzo comma cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.
Il diritto di surroga nelle ragioni dell'assicurato di cui all'art. 1916 cod. civ. non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, essendo, per converso, sottoposto alla condizione che l'assicuratore richieda al danneggiante il rimborso dell'indennità.
In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario - assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario - assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà - per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo.
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- 1. Omesso deposito della comparsa conclusionale: legittimo il deposito delle replicheAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
1 /02 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPTO ITA, IAN 04 LA CORTE SUPREM A ASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE anim rizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Vingeja Dott. Ugo FAVARA R.G.N. 13899/99 - Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ennio MALZONE Cron. 9877 Consigliere Rep. 977 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 25/10/01 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 310o NA IN & C COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA, # 2.5 MAR. 2002. corrente in Genova, in IL CANCELLIERE dell'Amministratore persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Richiesta copia studio dal Sig. 71 OR ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti € 310 DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO 25 MAR 2002 MENGHINI, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio - GEdal Sig. contro per diritti € 3.10 25 MAR. 2002 SIAD SOCIETA ' ITALIANA ASSICURAZIONI DANNI SPA, con IL CANCELLIERE sede in Napoli, in persona del direttore generale Ing. CORTE SUPREMA CARCAZIONE Arturo Viscione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA2001 Richieste copla studio dal Sig. DNN 1830 PLINIO 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE per diriti € 3.p 25 MAR 2002 STRAZZA, difesa dall'avvocato AMALIO LANDOLFI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 1294/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 29/05/98 (R.G. 303/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito l'Avvocato Amalio LANDOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società italiana assicurazione danni (SIAD), B unch premesso che in data 4.8.1988 aveva emesso a favore della ditta NE e GI AN di Pomigliano d'Arco polizza di assicurazione di 11.000 cartoni di pasta alimentare del valore di 43.650 dollari da tra- sportare de. Napoli a IO;
che la merce sistema- ta in cinque containers era stata imbarcata sulla S/S Iolley Amaranto dell'armatore GN ME e C. di Genova, il cui agente raccomandatario, agenzia GI Morelli, aveva sottoscritto la polizza di carico 2 1'8.8.1988; che all'atto dell'apertura il destinatario aveva riscontrato la spiombatura di quattro containers, per cui aveva elevato reclamo all'autorità portuale e chiesto l'intervento del perito dei Lloyds;
che 10'autorità portuale aveva rilasciato certificazione attestante lo sbarco di containers senza sigilli e la mancanza di 3332 cartoni di pasta, mentre il perito aveva redatto il "survey report" con l'indicazione del- la merce mancante;
che sulla base di questo ultimo do- cumento essa SIAD aveva liquidato al destinatario della merce 13.194,72 dollari statunitensi per la merce man- cante e altri 76 dollari per le spese di perizia, avan- zando, quindi, inutilmente richiesta di rivalsa nei заманы confronti del vettore -responsabile dell'evento danno- SO- tramite la raccomandataria, conveniva entrambi in- nanzi al tribunale di Napoli per ottenerne la condanna al rimborso della somma liquidata al destinatario oltre accessori. Si costituiva in giudizio la società GN Messi- e C. e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo na che i containers erano sigillati sia al momento dell'imbarco che a quello dello sbarco ed a nulla rile- vava l'eventuale rimozione dei sigilli in epoca succes- siva, essendo venuta meno con lo sbarco la responsabi- lità "ex recepto" del vettore;
in sede di precisazione 3 delle conclusioni la società eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva per non avere la SIAD prodotto la quietanza -surroga né fornito altra prova del pagamento dell'indennità; 2) la prescrizione annuale del diritto di rivalsa, evidenziando che la citazione non spiegava effetti interruttivi siccome proveniente da soggetto privo di legittimazione. Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile nei confronti della raccomandataria e l'accoglieva nei confronti del vettore, emettendo le conseguenti pronun- ce condannatorie. La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 18.3.1998, rigettava il gravame proposto dal vettore. sentenza ha proposto ri-Per la cassazione di tale Во шомы corso la GN ME e C. compagnia di navigazione s.p.a., deducendo cinque motivi illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la SIAD. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi del contraddittorio ex art. 190/190 bis c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c." per avere la corte di merito tenuto conto della memoria di replica depositata dalla SIAD benchè non avesse depositato la comparsa conclusionale. 4 Il motivo non può essere accolto. Mentre in dottrina si registrano due orientamenti di segno opposto, di cui quello conforme alla tesi SO- stenuta nel motivo ½ giustificato con la considerazione che la replica presuppone lo scambio delle comparse conclusionali, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la memoria di replica di cui all'art. 190, terzo comma, c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice purchè la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni liberi prima dell'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia provveduto a comunicare all'avversario una pro- pria comparsa conclusionale (Cass. 10.8.1963 n. 2701; Cass. 11.2.1961 n. 312). A tale giurisprudenza si presta adesione, non es- Во скић sendo state prospettate ragioni per discostarsene. Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa ap- plicazione dei diritti derivanti dall'art.1916 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4,5, c.p.c.". Premesso che ai fini dell'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 1916 C.C. non basta che l'assicuratore paghi l'indennità, ma è necessario che richieda il rimborso al danneggiante e dimostri di ave- re pagato mediante l'esibizione della relativa quietan- za, e premesso ancora che sia la quietanza che la ri- 5 chiesta incidono sulla legittimazione nel senso di escluderla, ove della quietanza non sia data comunica- zione al più tardi contestualmente alla notifica dell'atto di citazione e la richiesta non sia fatta an- teriormente, la società ricorrente lamenta che i giudi- ci di appello abbiano ritenuto la legittimazione della SIAD, pur non avendo la medesima dato tempestiva comu- nicazione della quietanza ed avendo richiesto l'indennizzo solo con l'atto di citazione. ricorrente aggiunge che i giudici di La società appello hanno ritenuto erroneamente che la notifica della citazione ha interrotto la prescrizione, atteso che la SIAD difettava di legittimazione e la quietanza- Bomanor surroga è stata prodotta a distanza di quattro anni dalla notifica medesima, quando oramai il termine pre- scrizionale (un anno) era decorso. Neppure questo motivo può essere accolto. La surroga dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 C.C. si perfeziona con il concorso di due elemen- ti, uno oggettivo e l'altro soggettivo;
quello oggetti- Vo è costituito dal pagamento da parte (e non dalla prova didell'assicuratore dell'indennità esso); quello soggettivo dalla comunicazione della V0- lontà di surrogarsi in qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio (ex plurimis Cass. 26.5.1994 n. 6 5165). Con il perfezionamento della surroga si verifica "ipso iure" una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (Cass. 21.4.1995 n. 4494) e, ove si tratti di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di trasporto, nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore. Tale successione comporta la legittimazione dell'assicurato ad agire contro il terzo responsabile e, quindi, anche contro il vettore per il risarcimento del danno dipendente da sottrazione del carico o da al- tra causa nei limiti dell'ammontare dell'indennità cor- Bonvent risposta (Cass.
8.11.1994 n. 9271). Non merita, conseguentemente, censura la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che ai fini della le- gittimazione della SIAD bastassero l'avere pagato l'indennità assicurativa -senza che fosse pure necessa- ria la prova del pagamento- e l'avere comunicato la VO- lontà di surrogarsi con l'atto di citazione invece che con atto diverso e precedente. Il riflesso sulla prescrizione è la piena efficacia interruttiva dell'atto di citazione in quanto prove- niente dal soggetto legittimato e l'infondatezza della censura mossa alla sentenza impugnata per avere riget- 7 tato l'eccezione di prescrizione. Senza dire che, come ritenuto "ad abundantiam” dal- la corte di merito, i fatti produttivi della legittima- zione possono sopravvenire in corso di causa. La legittimazione costituisce, infatti, condizione dell'azione, di cui va riscontrata la sussistenza al momento della decisione, sicchè l'eventuale mancanza degli elementi, dai quali dipende (nel caso concreto il pagamento dell'indennità e la comunicazione della VO- lontà di surrogarsi), all'atto della proposizione della domanda non rileva, potendo i detti elementi sopravve- nire prima della decisione. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta вятомы che i giudici di appello abbiano disatteso la richiesta di prova testimoniale, volta а dimostrare che, allor- quando sono stati sbarcati, i containers presentavano i sigilli intatti, con l'incongrua ed inconferente moti- vazione che le circostanze da provare, oltre ad essere in contrasto con la documentazione in atti, sono gene- riche. Sostiene che i documenti provenienti dall'autorità portuale di IO -già di per sé inattendibili- non sono stati confermati, sicchè sono privi di effica- cia probatoria e che dalle cosiddette “tavole di spun- ta", erroneamente ritenute dai giudici di appello 8 "tavole del tempo", risulta che i sigilli erano intat- ti. Le ragioni, per le quali la corte di merito ha di- satteso la richiesta di prova testimoniale sono due: le circostanze di fatto da provare sono contrastate dalle risultanze dei documenti acquisiti al processo;
la ri- chiesta è generica. Ciascuna di tali ragioni è di per sé idonea a sor- reggere la decisione, per cui è sufficiente che sia in- fondata la censura che concerne una di esse perchè di- venti inutile esaminare la fondatezza della censura re- lativa all'altra. Ora, rilevato che non è consentita in questa sede di legittimità la rivalutazione né dei documenti prove- Вытомы nienti dall'autorità portuale di IO (al fine di verificarne l'attendibilità in relazione alla dedotta discordanza di date) né delle cosidette tavole (al fine di accertarne il contenuto effettivo), residua la que- stione se l'efficacia probatoria dei documenti sia su- bordinata alla conferma. La soluzione non può che essere negativa in quanto l'atto proveniente da qualsiasi autorità, purchè rive- sta la forma prescritta, non deve essere confermato per spiegare l'efficacia probatoria, di cui è capace. La corte di merito ha ritenuto che le risultanze dei documenti siano di segno contrario alle circostanze che formano oggetto della prova testimoniale richiesta;
qui non resta che prendere atto di tanto, trattandosi di valutazione di fatto, e confermare che il giudice non è tenuto ad ammettere la prova testimoniale, ove ritenga che sia raggiunta la prova dei fatti contrari alla stregua delle risultanze documentali in atti. L'infondatezza della censura, secondo la quale la richiesta di prova testimoniale afferisce a circostanze di fatto resistite documentalmente, rende inutile l'esame dell'altra censura. Con il quarto motivo la società ricorrente sostan- zialmente censura la sentenza impugnata 1) per avere negato efficacia probatoria alle ricevute di sbarco Вашамы dell'autorità portuale di IO attestanti l'esistenza dei sigilli;
2) per avere riconosciuto tale efficacia alla perizia espletata su base esclusivamente documentale, pur non essendo stata né confermata né svolta nel contraddittorio del vettore;
3) per avere conseguentemente affermato la responsabilità dello stesso, che avrebbe dovuto, viceversa, escludere in base al principio giurisprudenziale, secondo il quale la constatazione dell'integrità dei sigilli libera il vet- tore da responsabilità. Il motivo è infondato. 10 La corte di merito ha ritenuto che le "ricevute" hanno la precipua funzione di determinare i servizi re- si dai lavoratori del porto al momento dello sbarco e non valgono a dimostrare -e concretamente non dimostra- no- che non è stata rilevata manomissione dei sigilli dei containers sbarcati. Sostenendo che, invece, dalle “ricevute” emerge che i sigilli erano intatti quando sono stati sbarcati i containers, se ne pretende una rivalutazione inammissi- bile in questa sede. Quanto al "survey report" del perito dei Lloyds va rilevato che si tratta di atto compiuto fuori dal pro- cesso e senza la garanzia del contraddittorio sulla ba- se della documentazione offerta ed è idoneo a fornire al giudice elementi di convincimento al pari delle pe- rizie stragiudiziali. Вашчић Risulta dedotto solo in questa sede che il "survey report" non è stato confermato e di tanto non occorre occuparsi. Neppure si pone la questione concernente il regime della responsabilità del vettore nel trasporto maritti- mo mediante containers;
questione che, se si fosse po- sta, avrebbe dovuto essere risolta nel senso che è suf- ficiente che il vettore dimostri che i sigilli sono ap- plicati ai containers prima della consegna sono integri 11 all'arrivo a destinazione perché rimanga esclusa la sua responsabilità per ammanchi (Cass. 22.3.1991 n. 3112). Il quinto motivo contiene la sola enunciazione che vi è "violazione della normativa che regola i limiti temporali e spaziali della responsabilità del vettore ex art. 454 cod. nav. in relazione all'art. 360, nn . 3, 4, 5 c.p.c." senza alcuna esplicazione ed è inammis- sibile per genericità. In conclusione, il ricorso va rigettato con condan- na della società ricorrente alle spese. 122.11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 3089 te al pagamento delle spese che liquida in L. 160110 180.000 =699,95, in 806 T 12,00 oltre onorari liquidati in lire 2.500.000 1.291,14-= 772,10 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 25.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE On vante lly lavaza Вчино Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Joggi, n. 25,3.01 GinaGina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 12