Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
Le armi cosiddette "da bersaglio da sala" ad emissione di gas o ad aria compressa o a gas compressi sono escluse dalla categoria di quelle "comuni da sparo", e rientrano nella più ampia categoria di "armi" a cui fa riferimento l'art. 4, comma primo, L. n. 110 del 1975.
Commentario • 1
- 1. Pistola senza tappo rosso: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 27783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27783 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
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277 83/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza pubblica dell'11 maggio 2006
composta dai sigg.
SENTENZA n. 624106 dr. Torquato GEMELLI presidente dr. Paolo BARDOVAGNI consigliere dr. Umberto GIORDANO consigliere dr. Livio PEPINO consigliere REGISTRO GENERALE dr.ssa Grazia CORRADINI consigliere n. 8963/2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TI SE, n. il 7 aprile 1979 contro la sentenza 9 novembre 2005 del TRIBUNALE di PALMI - SEZIONE STACCATA di CINQUEFRONDI visti gli atti, sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,
OSSERVA
1. Con sentenza 9 novembre 2005 il Tribunale di Palmi se- zione staccata di Cinquefrondi ha, per quanto qui interessa, di- chiarato TI SE colpevole del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 3, legge n. 110/1975 (per avere portato fuori della propria abitazione, senza licenza dell'autorità di pubblica sicu- rezza, una carabina ad aria compressa cal. 4,5, da qualificarsi come arma impropria;
accertato l'11 settembre 2004) e lo ha condannato alla pena di cento euro di ammenda. Ha osservato il tribunale che: al) il porto della carabina da parte dell'imputato è incontestato;
a2) è altresì pacifico in atti che la carabina in que- stione è in grado di sviluppare una energia cinetica inferiore a 7,5 joule;
a3) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 2, legge n. 526/1999 (che ha modificato l'art. 2, comma 3, della legge n. 110/1975) le armi ad aria compressa i cui proiettili ero- gano una energia cinetica inferiore a 7,5 joule non rientrano nel- la categoria delle armi comuni da sparo, ma il loro porto in luo- go pubblico, senza giustificato motivo, integra la contravvenzio- ne di cui all'art. 4 della citata legge n. 110/1975; a4) nella specie nessun giustificato motivo del porto è stato dedotto dall'imputato (né risulta aliunde agli atti) con conseguente sussistenza del rea- to contestato.
Ha proposto ricorso il TI deducendo erronea applica- zione della legge penale posto che, a seguito dell'entrata in vigo- re della citata legge n. 526/1999 e del successivo decreto mini- steriale n. 362/2001, il porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di una carabina avente le caratteristiche di quella in esame è depenalizzato e soggetto solo alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 516 a 3.098 euro prevista dall'art. 16 del decreto citato per le violazioni delle di- sposizioni del regolamento. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso co- me in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
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as ;
È pacifico in giurisprudenza che «le armi cosiddette "da ber- saglio da sala" ad emissione di gas o ad aria compressa o a gas compressi, non rientrano nella categoria delle armi comuni da sparo se i proiettili erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule, con la conseguenza che la detenzione non comporta obbligo di denuncia e il porto non è soggetto ad autorizzazione, anche se il catalogo delle armi comuni da sparo non è stato an- cora aggiornato in conformità, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del rispettivo rego- lamento contenuto nel decreto ministeriale 9 agosto 2001 n. 362, la disciplina vigente in materia di armi é stata armonizzata con quella di altri paesi comunitari» (Cass., sez. 1 17 giugno - 14 settembre 2005, Cioni, riv. n. 232278). Ciò posto, resta da chia- rire se dette armi "da bersaglio da sala", escluse dalla categoria di quelle "comuni da sparo", rientrino o meno in quella di "armi" tout court prevista nell'art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. La risposta non può che essere positiva sia per ragioni letterali (il decreto ministeriale continua a definire «armi» le apparecchiatu- re in questione) sia per ragioni sistematiche (ché la pericolosità di dette armi è simile a quella degli altri oggetti parallelamente indicati nel citato primo comma dell'art. 4 della legge n. 110/1975. Né soccorre il principio di specialità, ché la generica disposizione dell'art. 16, comma 1, decreto ministeriale n. 362/2001 ha l'evidente finalità di sanzionare le condotte difformi da quelle richieste (per finalità amministrative) nel regolamento ma non anche quella di depenalizzare comportamenti autono- mamente previsti come reato. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere rigettato con seguito di spese.
pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma li 11 maggio 2006 il consigliere estensore il presidenterefidente
3 DEPOSITATA IN CANCELLERIA
3 A60 2006
CANCELLIERE T
R
Pietro DeMeo O
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