Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4222
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

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Massime1

Gli interessi e la rivalutazione sul t.f.r. spettante al lavoratore decorrono dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale - secondo la disciplina risultante dagli art. 2120 cod. civ. e 429 cod. proc. civ. (non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva) - coincide il momento di maturazione del credito, a prescindere dalla sua liquidità; ne' rileva che, a tale data, il datore di lavoro abbia eseguito pagamenti parziali in base alle componenti del t.f.r. immediatamente quantificabili, posto che, anche in tale ipotesi, in sede di determinazione complessiva e definitiva delle spettanze del lavoratore devono comunque computarsi gli interessi e la rivalutazione sull'integrale ammontare del t.f.r. dalla medesima data di cessazione del rapporto (fattispecie relativa alla decorrenza del t.f.r. corrisposto ai dipendenti della FIAT AUTO ex art. 23 c.c.n.l. del 5 luglio 1994).

Commentario1

  • 1Contribuzione datoriale alla previdenza integrativa e incidenza sul T.f.r.
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 28 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4222
Data del deposito : 25 marzo 2002

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