Sentenza 9 luglio 2014
Massime • 1
In tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con marchio CE indebitamente apposto integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 cod. pen., mentre la medesima condotta avente ad oggetto giocattoli del tutto privi del marchio CE di sicurezza integra la contravvenzione prevista dall'art. 31 D.Lgs. n. 54 del 2011.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2014, n. 42953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42953 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
Testo completo
429 5 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Аск LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/07/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2291/2014 Dott. ALDO FIALE Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere N. 16317/2014 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HU YU N. IL 07/01/1965 avverso la sentenza n. 6902/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/02/2014 F visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVING Polianino Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.. : طنيه ممه che ha concluso per un perche. I fall реI fatto an te per i fatti relativi afli aggett zenze e wanchio "C'" e perch enti per presunzion exa131 .D.C.u.sabon per capi relativi aghi.рейсері ада orgen van conform cole c tive. CER. Infine, prolificer, fast relativ.. agli ogget con marchi CE Coutreffent e se depe n .56 2. ser cod. pem.; a cula te ca mins per le detenicreziare delle Pene. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 26 novembre 2012 il Tribunale di Milano dichiarava Hu UN responsabile del reato di cui all'art. 517 c.p., in riferimento alla L. 791/1977 mod. con Dlgs. 626/1996 e dall'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. 313/1991, perché, in qualità di legale rappresentante dell'esercizio commerciale L.H. Fashion srl, sito in viale Europa n. 83 Ossona (Milano), deteneva ed esponeva per la vendita 103 giocattoli e 1056 prodotti elettrici non conformi alle normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza sui giocattoli e sul materiale elettrico in quanto privi del marchio CE ovvero con marchio CE indebitamente apposto, o non riportanti la dichiarazione di conformità o privi delle prescritte etichette ed avvertenze riconducibili all'origine o non conformi agli standard armonizzati sull'infiammabilità, sulle proprietà fisico- meccaniche, sulla sicurezza elettrica e tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o qualità del prodotto. Riconosciute le attenuanti generiche, condannava lo stesso alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 10.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Concedeva, infine, all'imputato il beneficio della sospensione condizionale. Proposto appello, la Corte di Appello di Milano riqualificava il reato ascritto all'imputato come violazione dell'art. 515 c.p. e rideterminava, quindi, la pena in mesi 3 di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale pronuncia il difensore di Hu UN ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione dell'art. 515 c.p. ed illogicità della motivazione in relazione alla pena detentiva in concreto irrogata. In particolare, la difesa censura la diversa qualificazione attribuita dalla Corte territoriale alla condotta di detenzione ed esposizione per la vendita al pubblico di merce non conforme alla normativa comunitaria sulla sicurezza – priva di marchio CEE o con marchio contraffatto – in termini di frode nell'esercizio di commercio ex art. 515 c.p. anziché 517 c.p. Assume, infatti, la difesa che l'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile diversa da quella convenuta. Invero il termine consegna sottende una pattuizione fra commerciante ed acquirente circa l'acquisto di un articolo posto in vendita e l'illecito penale sussiste ogni qualvolta venga posto in essere un inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto. Orbene, nel caso in esame, evidenzia il difensore, non ricorre una materiale consegna del bene da parte del venditore e/o un'offerta al pubblico nella forma del self service (quale attività equivalente alla pattuizione negoziale) pur essendo la presenza di almeno uno di tali elementi necessaria ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 515 c.p. 1 who Al contrario, nell'ipotesi de qua, i beni asseritamente contraffatti sono stati rinvenuti dalla GDF in esposizione sugli scaffali del negozio dell'odierno ricorrente. Dunque manca sia la negoziazione avente ad oggetto la consegna sia l'offerta nelle forme del self-service ricorrendo, invece, una condotta consistente nella messa in vendita;
condotta quest'ultima che, secondo gli insegnamenti della Cassazione, va distinta da quella della consegna e, quindi, non è riconducibile al reato di frode in commercio. Di conseguenza, sostiene la difesa, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 515 c.p. in luogo di quello originariamente contestato di cui all'art. 517 c.p. Inoltre il difensore censura l'impugnata sentenza anche sotto il profilo della determinazione della pena avendo la Corte territoriale scelto, tra le due pen alternative previste dall'art. 517 c.p., quella detentiva, considerando la messa in vendita da parte dell'imputato di prodotti non conformi alla normativa suddetta nel proprio esercizio commerciale indice di non occasionalità della condotta. Orbene, secondo il ricorrente, ciò costituisce un aspetto intrinseco del reato di frode in commercio che è un reato proprio caratterizzato dalla qualifica soggettiva dell'agente in ragione della quale la vendita e/o detenzione presso il proprio esercizio commerciale di determinati prodotti rappresenta elemento costitutivo in assenza del quale il reato di cui all'art. 517 non può ritenersi integrato. Ne discende, a detta della difesa, l'inidoneità della motivazione adottata dalla Corte di merito al fine di sostenere la non occasionalità della condotta e giustificare la scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria. Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni. Innanzitutto nel caso di specie occorre distinguere, in relazione ai beni messi in vendita nel negozio dell'imputato, tra prodotti del tutto privi di marchio CE - conformi o meno alla normativa CE e prodotti con marchio contraffatto. Orbene con riguardo alla prima categoria di beni su menzionata, mancando del tutto qualsivoglia marchio o altro segno indicante l'origine del prodotto e la sua conformità alla normativa sulla sicurezza, non si può ritenere integrato né il reato di cui all'art. 515 - che sanziona la consegna da parte del commerciante all'acquirente di un bene "per origine, provenienza, qualità o quantità, diverso da quello dichiarato o pattuito” – né, tanto meno, la fattispecie di cui all'art. 517 c.p. - che - punisce, invece, la messa in vendita di prodotti industriali con "nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza o qualità del prodotto". 2 нев Piuttosto la condotta di messa in commercio di giocattoli comunque non conformi alla normativa CE in materia di sicurezza può essere riportata alle previsioni del D.lgs. n. 54/2011 di attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Come è noto, infatti, tale decreto ha abrogato il D.lgs. 313/1991 che dava attuazione alla direttiva 88/378/CE e prevede una serie di obblighi per i produttori ed i distributori di "prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per fini di gioco" tra i quali quello di apporre in modo visibile ed indelebile la marcatura CE che fa presumere la conformità del bene alle disposizioni in materia di sicurezza nonché l'obbligo per il rivenditore di controllare la presenza di tale marchio e della dichiarazione di conformità CE. Orbene, in caso di violazione di tali misure, il suddetto decreto prevede delle sanzioni sia di natura penale sia di natura amministrativa: in particolare, per le violazioni più gravi commesse dal distributore l'art. 31 D.lgs. 54/2011 prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro. Dunque per le condotte relative inerenti la difformità dei prodotti posti in vendita da Hu UN in rapporto alla suddetta normativa CE deve considerarsi maturata la prescrizione risalendo i fatti al 15 gennaio 2007 (giorno del sequestro effettuato dalla GDF). Quanto alla seconda categoria di beni menzionata, cioè quelli con marchio contraffatto, è invece configurabile un tentativo di frode nell'esercizio del commercio di cui agli artt. 56 e 515 c.p. essendo, indubbiamente, la condotta di chi espone prodotti industriali con marchio CE indebitamente apposto idonea ed univocamente diretta a consegnare all'eventuale acquirente un bene per origine e sopratutto qualità diverso rispetto a quello dichiarato/pattuito (ex pluris Cass. Sez. III n. 27704/2010; Cass. Sez. III n. 22313/2011). Tanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato quanto alla contestazione di mancanza del marchio CE e perché estinti per prescrizione i fatti relativi agli oggetti non conformi alla normativa comunitaria. Viceversa, qualificate le contestate contraffazioni dei marchi come reato tentato di cui all'art. 515 c.p., la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano relativamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato quanto alla contestazione di mancanza del marchio CE e perché estinti per prescrizione i fatti relativi agli oggetti non conformi alla normativa comunitaria. 3 лив и Qualificate le contestate contraffazioni dei marchi come reato tentato di cui all'art. 515 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano relativamente alla determinazione della pena. Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2014. Il Presidente Il Consigliere Mariapia Savino Aldo Fiale Aerofole Alfov DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 OTT 2015 AN MA VIL CA 4