Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato, a nulla rilevando che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia stata negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il 30 giugno 2015, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza emessa nei confronti di Roberto Chiaramonte dal Gup del Tribunale della stessa città, in data 5 maggio 2010; il Chiaramonte, condannato in primo grado a pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di diffamazione (in ipotesi, commesso in danno della comunità ebraica del capoluogo piemontese), si vedeva mitigare il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 3 del d.l. n. 122/1993. La pronuncia del Gup, che già aveva ritenuto di escludere gli effetti della pur contestata recidiva, trovava invece conferma in punto di affermazione della penale …
Leggi di più… - 3. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 4. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 48293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48293 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
48 2 9 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 26.11.2015 SENTENZA N.14614 2015 REGISTRO GENERALE N. 22381/2014 Composta dagli ill.mi sig.ri: 1) dr Franco Fiandanese. PRESIDENTE 2) dr. Antonio Prestipino CONSIGLIERE "3) dr. Luigi Agostinacchio 4) dr. Lucia Aielli " " 5) dr. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CARBONE MARIO n. il 14.7.1944 avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Torino dell'11/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino Udito il Procuratore Generale in persona della dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
sentito il difensore Avv. Francesco Bracciani, che ha insistito nel ricorso. Ritenuto in fatto 1. Ha proposto ricorso per cassazione Carbone Mario, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'11.12.2013, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale per i reati di truffa e ricettazione, unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. dichiarò prescritto il reato di truffa, eliminando il corrispondente aumento di pena in continuazione, e confermò il giudizio di responsabilità per il più grave delitto di ricettazione.
2. Deduce il ricorrente;
1.vizio di violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato;
secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe calcolato il termine prescrizionale tenendo erroneamente conto della recidiva, in concreto non applicata nei due gradi di merito.
2.inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione. Sarebbe mancata in sentenza un'adeguata indagine sulla sussistenza del reato presupposto, non ipotizzabile presuntivamente, e sull'elemento psicologico, che in relazione al delitto di cui all'art. 648 non sarebbe peraltro configurabile nei termini del dolo eventuale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente, motivo.
1.E' vero, infatti, che secondo la disciplina previgente alla L.251/2005, applicabile in virtù della disposizione transitoria dell'art. 10, il reato di ricettazione, calcolando l'aumento di pena imputabile alla recidiva e tenendo conto della proroga massima della metà, si prescriveva in ventidue anni e sei mesi (artt. 157 co 1 nr. 2 co 2 e 160 ult. Comma Cod. pen. ante Cirielli), sennonché, come bene rileva la difesa, nella specie la recidiva, pur formalmente contestata, non ha in concreto influito sul trattamento sanzionatorio, non essendone dipeso alcun aumento di pena;
ne consegue che essa non può influire neanche sul termine prescrizionale. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2090 del 10/01/2012, Nigro secondo cui quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante facoltativa della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato).
1.1. Né potrebbe diversamente ritenersi per il fatto che nel caso di specie i giudici di merito abbiano comunque considerato i precedenti penali del ricorrente come motivo di esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta infatti di una valutazione di per sé ancorata (anche "storicamente") allo specifico fatto di reato e rientrante nei criteri direttivi fissati in via generale dall'art. 133 cod. pen. (vedi il comma 2, nr. 2), per la determinazione della pena;
non del giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di nuovi reati, che presiede alla valutazione della rilevanza della recidiva.
2.Al riguardo, è stata efficacemente sottolineata la differenza tra capacità criminale, espressa da qualunque reato, per il fatto stesso che il soggetto se ne sia reso responsabile, e la pericolosità criminale, quest'ultima esprimendo non la generica possibilità di reiterazione di comportamenti criminosi, ma una specifica probabilità di ricaduta nel reato, alla stregua di una valutazione ulteriore, che considera la capacità criminale non più soltanto nella dimensione etico - retributiva della pena, ma in una dimensione prognostico preventiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 05/06/1990). - 2.1. Del resto, la differenza tra i due piani di valutazione è rivelata anche dall'ovvia possibilità di considerare i precedenti penali del reo agli effetti dell'art. 133 cod. pen., anche in mancanza della contestazione della recidiva.
2.2.In questi termini, l'esclusione della rilevanza della recidiva non può pertanto ritenersi in linea di principio contraddittoria con l'attribuzione al precedente vissuto criminale del reo di una diversa importanza ai fini del trattamento sanzionatorio;
e non può quindi ritenersi, con riguardo al caso di specie, l'inconciliabilità dell'esclusione implicita della rilevanza della recidiva, connessa al mancato aumento di pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen., con il rilievo attribuito dai giudici di merito ai precedenti penali del ricorrente per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. In conclusione, il reato rientrava, secondo la precedente normativa, nella fascia prescrizionale indicata nell'art. 157 comma 1. Nr. 3 vecchio testo, che prevedeva, per i reati punibili con pena compresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione, il termine di prescrizione ordinario di dieci anni e prorogato di quindici, e non nella fascia superiore (art. 157 co 1 nr. 2 vecchio testo cod. pen.) che sarebbe stata individuabile con la considerazione della recidiva, non applicata, però, dai giudici di merito. Essendo ormai interamente scaduto, nel corso del giudizio di merito, in ragione della risalente data di commissione del fatto, anche il termine prorogato come sopra calcolato, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26.11.2015. Il consigliere relatore Il Presidentehaves fandoury DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE · 7 DIC. 2015 IL CANCELLIERE PREMA DI Claudia Pianelli N E O *