Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 72 D.Lgs. n. 159 del 2011 per i reati concernenti armi ed esplosivi commessi da persona sottoposta ad una misura definitiva di prevenzione personale, si applica alle condotte poste in essere durante il periodo previsto; ne deriva che la predetta non trova applicazione nell' ipotesi di condotte delittuose commesse dall'imputato mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, essendo in tale periodo sospesa l'efficacia della misura di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2016, n. 30214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30214 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
3 0 2 1 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.428/2016 ARTURO CORTESE Dott. Presidente Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39983/2015 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI CE N. IL 02/06/1956 avverso la sentenza n. 758/2015 CORTE APPELLO di BARI, del 04/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Force Moms Lecofiell che ha concluso per le inouenerissitilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 今 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il GUP del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, in data 28 ottobre 2014 condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa, unificati i reati ai sensi dell'art. 81 c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ridotta la pena per la scelta del rito, RM LI, imputato di detenzione e porto di arma clandestina, di arma con matricola abrasa e di ricettazione di tale arma, con l'aggravante prevista, per i reati in materia di armi, dall'art. 72 d. lgs. 159/2011 per aver commesSO il fatto quale soggetto sottoposto a provvedimento di prevenzione con obbligo di soggiorno prima che cessasse l'esecuzione di tale provvedimento. La sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di appello di Bari in data 4 giugno 2015. Il giudice di secondo grado, in particolare, negava la rilevanza della eccezione difensiva volta alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 72 d. lgs. 159/2011 sul h rilievo che, comunque, il giudice di prima istanza aveva concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sia con le aggravanti che con la recidiva, di guisa che l'aggravante oggetto della doglianza non risultava aver avuto alcuna influenza sulla decisione e sulla pena. Negava ingresso altresì la corte distrettuale alle censure relative al regolamento sanzionatorio, evidenziando la particolare mitezza della condanna inflitta.
2. Ricorre per cassazione avverso la decisione della corte di merito l'imputato, personalmente, sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 72 d. lgs. 159/2011, deducendo che al momento dei fatti di causa il provvedimento di prevenzione risultava sospeso in quanto sottoposto il prevenuto agli arresti domiciliari, di guisa che l'aggravante non poteva essere contestata.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece il ricorrente vizio della motivazione sulla mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e con la esclusione della recidiva, in particolare osservando che il comportamento processuale e l'essersi riconosciuto colpevole con una lettera scritta inviata all'autorità giudiziaria andavano delibati con maggior favore ai fini del regolamento sanzionatorio attraverso un diverso e più favorevole bilanciamento.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.
3.1 Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 72 d. lgs. 159/2011 la corte distrettuale ha opportunamente annotato che la concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti ed alla recidiva ne ha disinnescato ogni effetto negativo, di guisa che nella fattispecie, aggiunge questa Corte, si appalesa evidente la carenza di interesse alla impugnazione sul punto. L'argomento del giudice di merito, palesemente decisivo ai fini del giudizio, è stato del tutto ignorato dal ricorso di legittimità, che va comunque accolto, ancorchè senza effetto alcuno sulla pena inflitta per quanto appena annotato, là dove lamenta l'illegittimo riconoscimento, nel caso concreto, dell'aggravante in parola da parte della corte distrettuale. Non può infatti essere condivisa la tesi, sviluppata dal giudice a quo, che, in ogni caso, l'aggravante in parola sia stata correttamente contestata, giacchè essa si applica, ai sensi dell'art. 72 citato, se i fatti sono commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione "durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione". La dizione letteraria della norma evidenzia quindi che l'aggravante non può essere ritenuta funzionale ad una sorta di status, quello di sorvegliato speciale, giacchè essa trova applicazione esclusivamente quando svolge in concreto i suoi effetti, salva l'ipotesi speciale, esplicitamente prevista dal legislatore, del triennio successivo all'esaurimento della misura. Nel caso in esame la misura di prevenzione risultava sospesa al momento di consumazione delle condotte delittuose, commesse 2 quando l'imputato si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, situazione questa che impediva, ai sensi di legge, l'efficacia in concreto della misura di prevenzione. Al riguardo, pertanto, va affermato il seguente principio di diritto: "l'aggravante di cui all'art. 72 d.lgs. 159/2011 relativa agli aumenti di pena ivi previsti per i reati concernenti le armi e gli esplosivi contestati a carico di persona sottoposta ad una misura definitiva di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione, non si applica in ipotesi di imputato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, giacchè sospesa in tale condizione l'efficacia del provvedimento di prevenzione". + 3.2 Manifestamente infondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione, incentrato sostanzialmente sulla dosimetria della pena attraverso un bilanciamento delle circostanze più favorevole, tenuto conto che alla questione ha già dato una adeguata risposta il giudice distrettuale, risposta rimasta senza replica da parte del ricorrente. Ha infatti annotato la corte territoriale che la pena inflitta all'imputato si appalesa di particolare benevolenza, attesi i suoi precedenti e la natura del reato, di guisa che non risultava di giustizia applicare discipline ordinamentali idonee ad ulteriormente ridurla. A ciò oppone il ricorrente niente più che valutazioni di merito sulla meritevolezza di un più mite trattamento sanzionatorio attraverso la valorizzazione delle concesse attenuanti generiche, valutazioni inammissibili nella fase di legittimità.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 72 d. lgs 159/2011, che va, per quanto innanzi detto, esclusa ferma restando la pena inflitta, con il rigetto, nel resto, della impugnazione. P.T.M. 3 la sentenza la Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 72 d. lgs. 159/2011, che esclude, ferma restando la pena inflitta. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, addì 30 marzo 2016 Il cons. est. side ее DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA