Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8628 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 862 8 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICAS Oggetto SEZ Lavoro Composta dagli mi Sig.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7012/99 Consigliere Cron.19727 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 04/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: PE EP, elettivamente domiciliato in ROMA dell'avvocato NAPPIVIA AGRI 1, presso lo studio PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO EP, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1624 -1- avverso la sentenza n. 17775/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/10/98 R.G.N. 71983/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per rigetto del rigetto. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma ha respinto la domanda di CO EP diretta alla condanna dell'ex datore di lavoro Alitalia s.p.a. al pagamento di L.
6.767.467 a titolo di inclusione della maggiorazione per lavoro notturno in regolari turni periodici sul calcolo del compenso per tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, condannandolo alle spese del grado. Il Tribunale di Roma, con sentenza 12 ottobre 1998 r1. 17775, ha respinto l'appello del CO, condannandolo alle spese del grado. esclusivamentePer quanto riguarda la tredicesima, che Ax4 interessa in questa sede, il Tribunale ha affermato che, anche a prescindere dai dubbi in ordine all'applicabilità dell'Accordo Interconfederale del 27.10.1946 (reso efficace erga omnes con d.p.r. 1070/1960) all'Alitalia, è assorbente rilevare che il trattamento di fatto riservato nonall'appellante è, come eccepito dalla controparte e contestato dal CO, in ogni caso più favorevole rispetto a quello previsto dal citato Accordo. Richiamando i precedenti di questa Corte, il Tribunale da una parte ammetteva che la normativa efficace "erga omnes ha recepito una nozione omnicomprensiva di retribuzione, ma dall'altra ha rilevato che la previsione, da parte della di successiva contrattazione collettiva di diritto comune, 3 una ulteriore mensilità aggiuntiva, avente il medesimo tredicesima mensilità,carattere della in quanto giustificata dalla medesima causa, si traduce nell'attribuzione di un trattamento più favorevole per il lavoratore e consente la deroga alla norma dell'accordo in questione, relativa ai criteri di interconfederale gratifica natalizia (unica mensilità computo della aggiuntiva ivi prevista). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CO, con unico motivo. La s.p.a. Alitalia, ritualmente costituita, ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Azey Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dell' Accordo Intercon- federale del 27.10.1946 (reso efficace erga omnes con d.p.r. 1070/1960), omissione assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata esclusivamente in punto di tredicesima, per avere riconosciuto efficacia ad un contratto collettivo di diritto comune derogatorio in senso peggiorativo della norma imperativa di cui all'art. 17 A.I. citato. Il motivo non è fondato. La legge 14 luglio 1959, n. 741 nel delegare il Governo ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine 4 di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, uniformandosi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della delega, ha stabilito, all'art. 7 comma 1, che i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto а quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Il comma 2 dispone poi che alle norme che stabiliscono il Ани trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individual , soltanto a favore dei lavoratori. Trattasi di una connotazione generale della nozione di inderogabilità dei minimi di trattamento retributivo, _a quale attiene al risultato e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al minimo garantito per legge. Il è statoprincipio che precede affermato dal a es., in tema di giurisprudenza di questa Corte, ad maggiorazione per lavoro straordinario, che la legge (art. 2108 cod.civ. e art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692) impone in misura non inferiore al dieci per cento della 5 retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, intesa in onnicomprensivo, con norma la cui inderogabilità senso questa Corte ha ritenuto rispettata ove l'autonomia collettiva preveda altri meccanismi di calcolo (ad es. base retributiva più ristretta, ma percentuale di maggiorazione più alta di quella legale) dai quali in concreto consegua per i lavoratori un trattamento migliorativo o comunque non peggiorativo di quello legale, rispettoso del risultato minimo (dieci per cento in più della retribuzione ordinaria onnicomprensiva) che la legge intende garantire con l'imposizione di detto meccanismo di calcolo (Cass. Sez. Ax Un. 3 aprile 1989 n. 1608). La interpretazione nomofilattica di questa Corte dell'art. 7 comma 2 L. 741/1959 è nel senso che il carattere più o meno favorevole dell'una о dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole, ma alla disciplina complessiva di ciascun istituto (Cass. 2 dicembre 1991 n. 12913; 22 febbraio 1992 n. 2205; 7 gennaio 1992 n. 84; 2 dicembre 1999 n. 13440), intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (Cass. 12913/91 cit.). di compenso perLa maggiorazione corrisposta a titolo lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, non rientrando tra i compensi accidentali relativi a prestazioni svolte in particolari 6 circostanze ambientali o temporali e facendo, invece, parte della retribuzione ordinaria o normale, va computata nella base di calcolo degli istituti per i quali la legge o il contratto preveda come base la "retribuzione globale di fatto" (ex plurimis Cass. 84/1992 cit.), come nel caso in esame della tredicesima mensilità, salva la facoltà della contrattazione collettiva di garantire lo stesso risultato retributivo con altri meccanismi di calcolo. Nel caso di specie, si deve considerare che l'Accordo interconfederale 27 ottobre 1946 disciplinava una sola mensilità aggiuntiva, la tredicesima, mentre successiva- Axy mente la contrattazione collettiva ha introdotto, per alcuni settori, quale quello in esame, la quattordicesima mensilità. Nel valutare e comparare le discipline contrattuali succedutesi nel tempo, si deve avere riguardo al complesso delle mensilità aggiuntive, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata, in occasione di eventi cui è collegata una presumibile spesa ulteriore rispetto a quella ordinaria (rispettivamente le festività di fine anno, nel loro aspetto consumistico attualmente assunto, e le ferie). Così individuato il singolo istituto in quello delle mensilità aggiuntive, è innegabile che la sua disciplina contrattuale attuale, in quanto comprensiva di due mensilità, sia migliorativa rispetto a quella del 1946, che ne prevedeva 7 solo una (Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443, 3 novembre 2000 n. 14407 e 14392, 2 novembre 2000 n. 14344). Né in contrario può essere invocato il precedente di questa Corte 24 dicembre 1999 n. 14537, reso nei confronti della perché non risulta che in medesima società resistente, questione della quattordicesima quella causa fu fatta mensilità. I l ricorso va pertanto respinto, il che assorbe e rende ininfluente la questione, proposta dalla resistente, circa l'inapplicabilità dell'accordo interconfederale al_a medesima, in quanto impresa di servizi e non industriale. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 35000 oltre L. due milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 3500 oltre L. due milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2001, Il Presidente Il Consigliere Estensore Alds be Marin деле r-lavoro notturno-tredicesima IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria RG 7012/1999 2001oggi, 25 GIU, ZUU I CANCELLIERS 0 08 R O C