Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' O L LA CORTES 008 32 /03 L O B E E N O 0 ZI A 374 R IST 1-4 REPUBBLICA ITALIANA ) E 2 G C E E . R L IC FA A 9 D 3 D IU IN E G * E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESPONSABILITÀ SEZIONE TERZA CIVILE da CIRCOLAZIONE STRADALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 21472/01 Cron.1734 Dott. Paolo -Consigliere VITTORIA - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rep. Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORO ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del Direttore Generale Dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO FELICE 103, presso lo BERCHICCI, che la studio dell'avvocato GIANCARLO difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DONATONE, difeso dall'avvocato DOMENICO GERARDI, 2002 giusta delega in atti;
contro
RI MA;
intimata avverso la sentenza n. 24729/00 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 04/09/00 e depositata il 12/09/00 (R.G. 24970/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari manifestatamente fondato il ricorso. 3 La Corte Premesso che IR RI, proprietario di una autovettura danneggiata il 6 novembre 1968 mentre era in sosta sulla pubblica strada, ha convenuto davanti al Giudice di pace di Napoli MA AL e la s.p.a. Toro Assicurazioni, quali, rispettivamente, proprietaria ed assicuratore del furgone Wolksvagen targato "NA T65411" che aveva causato il danno, di cui chiedeva il risarcimento;
Premesso altresì che la società Toro si costituiva negando che il detto furgone fosse assicurato con essa, mentre la AL restava contumace;
Premesso ancora che il Giudice adito, con la sentenza depositata il 12 settembre 2000, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità della AL + nella produzione dell'evento dannoso ed ha condannato la società Toro Assicurazioni al risarcimento dei danni, liquidati in L. 1.600.000, oltre gli interessi dal fatto e le spese legali;
Considerato che
la società Toro Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui IR RI ha resistito con controricorso, mentre MA AL non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che
è manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, con cui la società assicuratrice deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al fatto che il veicolo della AL era assicurato con la stessa società alla data del sinistro, fatto che costituisce il presupposto necessario della condanna della stessa società: ed invera il Giudice di nace. nella motivazione della sentenza, si è 4 limitato ad affermare sussistente la prova che "l'impatto sia da attribuirsi esclusivamente alla negligente condotta di guida del conducente il veicolo intestato al convenuto" (recte: alla convenuta), senza prendere in esame l'eccezione opposta dalla società Toro di insussistenza, in relazione allo stesso veicolo, del contratto di assicurazione con detta società;
Ritenuto che
l'insussistenza di motivazione sul punto decisivo non viene meno per il fatto che, nel dispositivo della sentenza impugnata, il Giudice di pace ha scritto che "disattende l'eccezione formulata dalla spa Toro, non validamente provata", stante la natura apodittica e meramente generica della trascritta affermazione, inidonea ad indicare i motivi per i quali la prova è stata ritenuta "non valida"; Considerato che la fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo, il quale concerne lo stesso punto della decisione, e cioè l'affermazione di responsabilità della società assicuratrice ricorrente;
Poiché la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Napoli, che, in persona di altro giudicante, si pronunzierà nuovamente sulla domanda proposta dall'attore contro la società assicuratrice convenuta, oltre che sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Nanoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 5 Il Relatore-Estensore حساس ne به که про 5 novembre 2002. Il Presidente 1 Depositata in Canceller oggi, 21 1.03 IL CANCELLERE CA Dott.ssa Maria AielloMaria