Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., accolta la richiesta di archiviazione parziale avanzata dal P.M. con ulteriore istanza di restituzione degli atti, disponga d'ufficio l'iscrizione nel registro delle notizie di reato per una diversa ipotesi criminosa e nei confronti di persona diversa da quella già indagata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2009, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 15/12/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - N. 2185
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20849/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI COMO;
nei confronti di:
1) TI IO, N. IL 25/11/1972;
avverso l'ordinanza n. 318/2009 GI TRIBUNALE di COMO, del 24/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette le conclusioni del PG in sede intese alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza camerale del 24-4-2009 il GI presso il Tribunale di Como, accolta parzialmente la richiesta di archiviazione avanzata dal locale PM nei confronti di SA IO, disponeva d'ufficio l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di tal TT OL per il reato di cui all'art. 326 c.p. (concorso nel reato di rilevazione di segreti di ufficio), ritenendo "trattarsi di attività rientrante nei poteri di controllo assegnati dall'ordinamento al GI in questa sede", ordinando contestualmente l'immediata restituzione del fascicolo al PM in sede.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione quest'ultimo Ufficio, denunciando l'abnormità della decisione in relazione alla parte della decisione con la quale si era ordinata l'iscrizione nel registro notizie di reato del TT per il reato di cui all'art. 326 c.p., per patente violazione del principio "ne procedat iudex ex officio", in difetto di richiesta avanzata ex art.335 c.p.p. dal PM in ordine al soggetto ed al fatto oggetto di detta iscrizione ex officio nel R.G.N.R., atteso che il procedimento "era ed e nella disponibilità" di detto PM che, "all'esito della pronuncia "parziale" del GI (su relativa richiesta di archiviazione parziale avanzata dallo stesso PM per 1 reati di cui agli artt. 479 e 323 c.p., ed ulteriore richiesta di restituzione degli atti), ben poteva proseguire le indagini con riguardo ad altra notizia di reato (art. 326 c.p. n.d.r.) e ad altro soggetto non ancora iscritto (TT OL n.d.r.)".
L'ufficio ricorrente, inoltre, contestava l'asserita esclusione di abnormità del provvedimento impugnato, secondo il pronunciato delle S.U. di questa Corte di legittimità, richiamata nell'ordinanza impugnata.
Al riguardo segnalava che il caso richiamato "era totalmente diverso" riguardando, contrariamente al caso de quo, l'integralità dei risultati delle indagini svolte dal PM, mentre, nella specie, "non vi era alcuna richiesta conclusiva delle indagini in ordine al reato ex art. 326 c.p., la cui iscrizione a carico del TT si era impropriamente ordinata".
Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ordinato l'iscrizione di TT OL nel registro notizie di reato,disponendosi la restituzione degli atti al "Procuratore della Repubblica di Como.
Ed invero, esattamente l'Ufficio ricorrente denuncia l'abnormità della decisione impugnata nel contesto dell'ordinanza in data 24.02.09 del GI di Como attinente l'iscrizione del TT nel RGNR per il reato di cui all'art. 326 c.p., posto che, come ha già ripetutamente affermato questa Corte di legittimità, anche a S.U. (secondo quanto correttamente evincibile dalla sentenza n. 22909 del 31-5-2005, Minervini, impropriamente letta nell'ordinanza impugnata), in aderenza al tracciato offerto dalla Corte Costituzionale in numersose decisioni in materia (da ultima cfr. sentenza n. 349/02), la questione dei rapporti e poteri tra GI e PM in materia di archiviazione deve necessariamente partire dall'esame coordinato dei disposti degli artt. 335 e 405 c.p.p.. Trattasi di quelle norme che segnano la linea di demarcazione tra l'acquisizione della notizia di reato e l'inizio dell'azione penale. In tale ottica è del tutto evidente che il GI non può prendere l'iniziativa di esercitare l'azione penale in nome e per conto del PM allorché, come nella specie, l'attività dell'organo inquirente non si è ancora conclusa rispetto all'intera vicenda, come ha correttamente segnalato l'Ufficio ricorrente.
Di qui l'abnormità di una decisione presa in violazione di detti principi, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza de qua nella parte anzidetta (iscrizione del TT nel RGNR): e restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ordinato l'iscrizione di TT OL nel registro notizie di reato e dispone la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica di Como.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010