Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
La responsabilità di chi propone temerariamente una domanda di natura cautelare avente ad oggetto il sequestro di beni per la tutela di un marchio deve valutarsi alla stregua del combinato disposto degli artt. 62 R.D. n. 929 del 1942 e 96, secondo comma, cod.proc.civ., configurante norma speciale rispetto alla clausola generale di cui all'art. 2043 cod.civ. Ne deriva che tale responsabilità è da ritenere sussistente, con valutazione discrezionale ed in fatto spettante al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione nei suoi vari profili, qualora, per colpa, consistita nella mancanza di normale prudenza nel prevedere l'esito della lite, venga posta in essere una condotta processuale avventata e priva di giustificazione.
Commentario • 1
- 1. La lite temeraria: analisi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.Redazione · https://www.diritto.it/ · 18 aprile 2019
L'art. 91 c.p.c. a norma del quale «il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza. Tale principio, noto anche con il brocardo victus victori[1], costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»[2] chiamando, quindi, colui il quale è stato dichiarato soccombente dal giudice al pagamento delle spese di lite e degli onorari di difesa. La ratio di questa norma è, quindi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONTE DI CALCEDONIA Srl già SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l'avvocato ALDO PROIETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VANNA COCCHI, SANDRO MILLONI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
QUAKER CHIARI & FORTI SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 16894/97 proposto da:
QUAKER CHIARI & FORTI SpA ora QUAKER BEVERAGES ITALIA SpA, CHIARI & FORTI SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SENA, PAOLA TARCHINI, la prima per procura speciale per Notaio Antonio Ulrico Caruso di Treviso rep. n. 53381 dell'11.11.1997; la seconda per procura speciale per Notaio Umberto Cosmo di Treviso rep. n. 19332 del 17.11.1997;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FONTE DI CALCEDONIA Srl già SpA, CHELAZZI GUIDO SpA, P.M. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 14510/97 proposto da:
QUAKER CHIARI & FORTI SpA, ora QUAKER BEVERAGES ITALIA SpA, CHIARI & FORTI SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SENA, PAOLA TARCHINI, la prima per procura speciale per Notaio Antonio Ulrico Caruso di Treviso rep. n. 62547 del 14.10.1997; la seconda per procura speciale per Notaio Umberto Cosmo di Treviso rep. n. 19242 del 10.10.1997;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FONTE DI CALCEDONIA Srl, CHELAZZI GUIDO SpA, PM PRESSO PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1005/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Milloni, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto dei ricorsi della Soc. ER;
udito per il resistente e ricorrente incidentale ( 14510/97) e per l'autonomo ( 16894/97), l'Avvocato Sena, che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi ed il rigetto del ricorso Fonte di Calcedonia;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Svolgimento del processo
Con provvedimento in data 3/4-7-87 il Presidente del Tribunale di Firenze, a seguito di ricorso della ER - CH e OR s.p.a. con cui, tra l'altro, aveva esposto di operare nel settore alimentare con il marchio "Cuore", disponeva il sequestro, inaudita altera parte, ex art. 61 R.D.929/42, delle bottiglie di acqua minerale contrassegnate dal marchio "Cuore di Toscana" prodotte dalla Fonte di Calcedonia s.r.l. e distribuite dalla GU EL s.p.a.. A seguito del relativo giudizio per la convalida, promosso dalla stessa UA - CH e OR, costituitesi entrambe le suddette società convenute che chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1453/93), non convalidava il sequestro in questione (eseguito presso la sede della Fonte di Calcedonia su tre "cartoni" contenenti, ciascuno, 12 bottiglie di acqua minerale) e rigettava ogni altra domanda della ER - CH e OR e le domande riconvenzionali risarcitorie delle società convenute.
Ciascuna delle parti in causa proponeva autonoma impugnazione;
la Corte d'Appello di Firenze riuniti i tre distinti giudizi, con la sentenza in esame, confermava integralmente la decisione di primo grado;
affermava, in particolare, la Corte di merito, da un lato, la natura "forte" del marchio "Cuore" in oggetto e l'impossibilità di confondere lo stesso con il marchio ("Cuore di Toscana") delle società convenute e, dall'altro, l'insussistenza di alcuna responsabilità nel comportamento della ER - CH e OR al sensi dell'art.2043 c.c., dell'art.2600 c.c.("non potendosi ravvisare alcuna forma di concorrenza sleale") e dell'art.96 c.p.c.("non potendosi ritenere il comportamento dell'attrice imprudente nel richiedere il sequestro in questione").
Ricorrono autonomamente per cassazione la Fonte di Calcedonia e la ER - CH e OR, entrambe a mezzo la proposizione di due motivi;
la ER - CH e OR ha altresì resistito con controricorso e ricorso incidentale, riformulando gli stessi motivi del ricorso principale, e depositato memoria per l'odierna udienza. Non ha svolto attività difensiva l'intimata (da parte della ricorrente ER - CH e OR) GU EL s.p.a.. Motivi della decisione
La Fonte di Calcedonia sostiene: a) la violazione degli artt.62 R.D. ri.929 del 42 e 96, secondo comma, c.p.c., e relativo difetto di motivazione, stante la sussistenza di responsabilità, a titolo di colpa, della ER, in base a dette disposizioni, sia nel richiedere il sequestro e sia nel promuovere il successivo giudizio;
b)la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, sul punto relativo alla disposta compensazione delle spese processuali.
La ER - CH e OR sostiene, a sua volta, sia nel ricorso principale e in quello incidentale la violazione e falsa applicazione degli artt.2569 c.c., 1, 11, 17 e 47 R.D.21-6-42 n.929, e relativo difetto di motivazione, sia in ordine all'asserita non confondibilità dei due marchi in questione, anche perché "la protezione più incisiva dei marchi forti rispetto a quella dei marchi deboli rende illegittime le variazioni che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attività individuante", sia in relazione "alla natura reale dell'azione di contraffazione di un marchio che esclude che un qualsiasi rilievo possa essere attribuito alle etichette utilizzate dalle parti".
Preliminarmente disposta la riunione di detti ricorsi ai sensi dell'art.335 c.p.c., deve osservarsi che gli stessi, in relazione a tutte le censure proposte, non meritano accoglimento. Quanto alle doglianze prospettate dalla società Fonte di Calcedonia va rilevato: la responsabilità di chi propone, "temerariamente", una domanda di natura cautelare avente ad oggetto il sequestro di beni per la tutale di un marchio deve valutarsi alla stregua del combinato disposto di cui agli artt.62 R.D.n.929/42 e 96, secondo comma, c.p.c., configurante norma speciale rispetto alla clausola generale di cui all'art.2043 c.c.; ne deriva, che tale responsabilità è da ritenere sussistente, con valutazione discrezionale ed in fatto spettante al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione nei suoi vari profili, qualora, per "colpa", consistita nella mancanza di "normale prudenza" nel prevedere l'esito della lite, venga posta in essere una condotta processuale avventata e priva di giustificazione (sul punto Cass.n. 993/87m.450605 e Cass.n. 8375/98 m. 518577). In proposito il Collegio ritiene sia che la Corte di merito correttamente e sufficientemente abbia argomentato sul punto, tra l'altro definendo legittimo il comportamento della ER - CH e OR a tutela dei propri interessi, sia che, trattandosi, nel caso di specie, di responsabilità extracontrattuale con conseguente onere probatorio dei connessi danni a carico della parte richiedente, la Fonte di Calcedonia, al di là della mera indicazione di importi in sede di conclusioni in appello, non abbia fornito, come desumibile dalla stessa decisione impugnata, la benché minima dimostrazione. Quanto, poi, all'omessa condanna alle spese processuali della ER - CH e OR, egualmente deve considerarsi, in virtù di un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che la disposta compensazione, ampiamente motivata, non è altrimenti censurabile nella presente fase di legittimità.
Riguardo alle doglianze, anch'esse infondate, della ER - CH e OR va rilevato altresì:
l'ormai costante orientamento che attribuisce all'azione c.d. di contraffazione natura reale (a differenza della natura personale della c.d. azione di concorrenza sleale) non comporta affatto che la oggettiva confondibilità tra marchi sia giudizialmente valutata ed accertata sulla base di parametri ipotetici ed astrattamente tipizzati o di formule predefinite in virtù di criteri generalizzati, essendo invece indispensabile che il giudice del merito, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali sindacabili presso questa Corte solo per la sufficienza e logicità delle argomentazioni addotte, verifichi in concreto, caso per caso, a mezzo quindi di un reale confronto tra gli elementi componenti i marchi, se sussista o meno lesione del diritto all'uso esclusivo del segno distintivo di un prodotto (indipendentemente quindi dalla confondibilità, per i consumatori, tra prodotti, riguardando quest'ulteriore aspetto l'azione di concorrenza sleale). Nella fattispecie in esame, ed i giudici della Corte di merito, nel confermare le statuizioni di primo grado, ne hanno dato ampiamente conto, è stato ritenuto con iter logico-giuridico pienamente condivisibile: a) che il marchio "Cuore" è da annoverarsi, a seguito dell'assunzione sul mercato di un significato fortemente individualizzante, tra i segni distintivi "forti"; b) che, "in concreto" (pag.4 dell'impugnata decisione), con specifico riguardo alla particolare localizzazione geografica del marchio "Cuore di Toscana" ed alla sua veste grafica, oltre alla pacifica circostanza "che la ER - CH e OR mai ha fatto uso del marchio Cuore per l'acqua minerale", alcuna confondibilità è sostenibile tra i detti marchi;
c) che non è proponibile il ricorso a criteri di accertamento di contraffazione già adottati in fattispecie diverse.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, preliminarmente riuniti tutti i ricorsi, li rigetta;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999