Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 4841
CASS
Sentenza 19 maggio 1999

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Massime1

La responsabilità di chi propone temerariamente una domanda di natura cautelare avente ad oggetto il sequestro di beni per la tutela di un marchio deve valutarsi alla stregua del combinato disposto degli artt. 62 R.D. n. 929 del 1942 e 96, secondo comma, cod.proc.civ., configurante norma speciale rispetto alla clausola generale di cui all'art. 2043 cod.civ. Ne deriva che tale responsabilità è da ritenere sussistente, con valutazione discrezionale ed in fatto spettante al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione nei suoi vari profili, qualora, per colpa, consistita nella mancanza di normale prudenza nel prevedere l'esito della lite, venga posta in essere una condotta processuale avventata e priva di giustificazione.

Commentario1

  • 1La lite temeraria: analisi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 18 aprile 2019

    L'art. 91 c.p.c. a norma del quale «il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza. Tale principio, noto anche con il brocardo victus victori[1], costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»[2] chiamando, quindi, colui il quale è stato dichiarato soccombente dal giudice al pagamento delle spese di lite e degli onorari di difesa. La ratio di questa norma è, quindi, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 4841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4841
Data del deposito : 19 maggio 1999

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